LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9) RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo VANNI/A.S.D.FORCOLI 121 VALDERA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 228 del 15.04.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
9) RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo VANNI/A.S.D.FORCOLI 121 VALDERA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/12/2012 il sig.Giacomo VANNI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FORCOLI VALDERA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.3.800,.00 richiedeva la condanna della Società at pagamento della rimanente somma di (3.3.700,00.
La Società in data 27/12/2012, presentava le proprie controdeduzioni a difesa, ma prive di qualsiasi
documentazione, comprovante l'infondatezza della richiesta avanzata dal calciatore.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.FORCOLI VALDERA 1921 al pagamento in favore del sig.Giacomo VANNI della somma di €.3.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.