F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 17 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’U.S. AGROPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI/COMPRENSORIO NORMANNO DEL 25.11.2012 – (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 6.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 21 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 17 Aprile 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’U.S. AGROPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI/COMPRENSORIO NORMANNO DEL 25.11.2012 - (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 6.12.2012) Con reclamo in data 11.12.2012 la Unione Sportiva Agropoli ha impugnato la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 64 del 6.12.2012, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, aveva inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara Agropoli/Comprensorio Normanno del 25.11.2012, alla Società U.S. Agropoli con il punteggio i 0-3. Il ragionamento del Giudice Sportivo si articolava attraverso i seguenti passaggi. Alla gara aveva preso parte per la U.S. Agropoli il giocatore Altobello Cristian, nato il 6.3.1993. Peraltro il giocatore era stato squalificato per una Giornata – quando era tesserato per il Sorrento – a seguito della gara Benevento-Sorrento del 12.5.2012, del Campionato Beretti 2011- 2012. Il Giudice Sportivo ribadisce che il giocatore Altobello non poteva partecipare per conto della U.S. Agropoli alla gara Comprensorio Normanno/Agropoli, perché non aveva ancora scontato la giornata di squalifica: di qui la sanzione della perdita della partita per 0-3. Ricorre la U.S. Agropoli sostenendo che, per contro, l’Altobello avesse scontato la giornata di squalifica perché non aveva giocato la gara Sorrento-Gubbio disputatasi il 2 settembre 2012 per il Campionato di Lega Pro I^ Divisione. Il ricorso è fondato. Nel caso di specie occorre valutare se, alla luce degli artt. 22 e 19 C.G.S., vigendo il principio di separazione delle competizioni, il calciatore, Altobello Cristian, avrebbe dovuto scontare la sanzione nella competizione in cui aveva subito la sanzione, Campionato D. Beretti, oppure nella prima giornata di campionato con la prima squadra della Società Sorrento, come in effetti avvenuto. Al riguardo, questa Corte, con la decisione, assunta a Sezioni Unite, di cui al Com. Uff. n. 107 del 22.10.2009, ha stabilito che, sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 22 e 19 C.G.S., tra i due principi guida, da queste norme desumibili – quello dell’effettività della sanzione irrogata che deve essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza e quello della separazione delle competizioni, in virtù del quale si tende, ove possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato – debba prevalere il primo. Ora, va rilevato che il calciatore Altobello Cristian, classe 1993, avrebbe potuto partecipare al Campionato D. Beretti nella presente stagione sportiva, solo come “fuori quota” (vedi Com. Uff. n. 88 dell’11.9.2012 della Lega Pro). Circostanza questa che avrebbe potuto lasciare nell’incertezza l’esecuzione della sanzione in quanto appariva un’ipotesi assai remota ed astratta che il calciatore potesse scontare la sanzione nella competizione in cui gli era stata inflitta. Pertanto, ritiene questa Corte che l’unica possibilità per garantire che la sanzione fosse effettivamente e concretamente scontata, era quella di fare scontare la stessa nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata Irrogata; come, in effetti, avvenuto, atteso che il calciatore Altobello non ha preso parte all’incontro Sorrento/Gubbio, valido per la 1^ giornata del Campionato di Serie D, Stagione Sportiva 2012/2013. Ne consegue che, nel momento in cui il calciatore Altobello è sceso in campo per disputare la gara di cui è procedimento, lo stesso, avendo già scontato la sanzione disciplinare comminatagli, aveva titolo a prendervi parte. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno), e per l’effetto, in annullamento della decisione impugnata ripristina il risultato del campo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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