COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 28/3/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARCONI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE GIOSIA MASSIMO PER SEI GARE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARCONI / DINAMO CALCIO PESCARA, DISPUTATA IL 3.3.13 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°30 del 07.03.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 28/3/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARCONI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE GIOSIA MASSIMO PER SEI GARE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARCONI / DINAMO CALCIO PESCARA, DISPUTATA IL 3.3.13 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°30 del 07.03.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Marconi ha impugnato il provvedimento di cui sopra adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Giosia per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, chiedendone la riduzione in relazione all’effettiva gravità dei fatti contestati, tenuto conto che il G.S. ha fatto riferimento ad un pugno al volto non menzionato dal direttore di gara nel proprio referto. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, non apparendo il fatto contestato di particolare gravità, almeno per come descritto dal direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Giosia Massimo a quattro gare effettive, disponendo accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.
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