COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 28/3/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale – DEL SIGNOR TRAVAGLINI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. ATESSA VAL DI SANGRO ARL, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI C/O LA L.N.D., DI CUI AL C.U. N° 18, PROT. 18/CAE 2012 – 2013 DEL 21.11.2012, EMESSA ALL’ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ’ SPORTIVA ED IL PROPRIO CALCIATORE DI BARI FRANCESCO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 28/3/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale – DEL SIGNOR TRAVAGLINI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. ATESSA VAL DI SANGRO ARL, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMI 9 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F., PER NON AVERE OTTEMPERATO ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI C/O LA L.N.D., DI CUI AL C.U. N° 18, PROT. 18/CAE 2012 – 2013 DEL 21.11.2012, EMESSA ALL'ESITO DEL CONTENZIOSO FRA LA PREDETTA SOCIETÀ’ SPORTIVA ED IL PROPRIO CALCIATORE DI BARI FRANCESCO. Con nota del 6.02.2013, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il soggetto di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni sopra formulate. Con raccomandata r.r. del 25.02.2013 regolarmente notificata a mezzo posta, veniva contestata al soggetto deferito la violazione di cui sopra e veniva a lui reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 25.03.2013, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché il Sig. Travaglino Nicola, il quale chiedeva di essere ammesso a patteggiare la sanzione. Le parti convenivano l’applicazione della sanzione complessiva di mesi quattro di inibizione, ai sensi dell’art. 23, C.G.S.. La Commissione, premesso di non avere contestato il deferimento alla società Atessa Val di Sangro Arl , in quanto dichiarata inattiva con provvedimento del 6.9.2012 (C.U. N°10 – C.R.A.), ritiene congrua la sanzione patteggiata ed applica, pertanto, al Travaglini l’inibizione di mesi quattro. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, applica a richiesta delle parti la sanzione della inibizione di mesi quattro al Sig. Travaglini Nicola. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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