7. ERRATA CORRIGE COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 10.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 96 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico GATTI MARCO, Presidente A.C.D. Lupa Piacenza, CRISTALLI MARIO, responsabile S.G. A.C.D. Lupa Piacenza e A.C.D. LUPA PIACENZA –camp. Eccellenza
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 10.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
96 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A carico GATTI MARCO, Presidente A.C.D. Lupa Piacenza, CRISTALLI MARIO, responsabile S.G.
A.C.D. Lupa Piacenza e A.C.D. LUPA PIACENZA –camp. Eccellenza
Con nota 22.2.2013 n. 5086/355, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig. GATTI MARCO, Presidente dell’A.C.D. Lupa Piacenza, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del
C.G.S., per aver consentito al sig. Cristalli Mario, Responsabile S.G. dell’A.C.D.Lupa Piacenza, di porre in essere
volontariamente con artifici e raggiri, rappresentando astratte realtà, non previste dall’ordinamento federale, per
giustificare la richiesta di pagamento della somma di € 1.000 per il calciatore Spreafico Alex, in violazione dell’art. 39,
comma 2, delle N.O.I.F., al fine di poterlo svincolare, nonché in relazione all’art. 91 delle N.O.I.F. , per avere
volontariamente, senza validi o apprezzabili motivi, inosservato nei confronti del tesserato Spreafico Alex gli obblighi
derivanti dalle norme regolamentari in materia di svolgimento dell’attività sportiva, in conformità al tipo di rapporto
instaurato con il tesseramento in data 23.08.2010 (già A.C.D. Libertaspes e dal 1° luglio 2012 A.C.D. Lupa Piacenza,
secondo l’allegato documento storico del calciatore);
- il sig. CRISTALLI MARIO, Responsabile S.G. dell’A.C.D. Lupa Piacenza, della violazione di cui all’art. 1, comma
1, del C.G.S.,per aver posto in essere volontariamente con artifici e raggiri, rappresentando astratte realtà, non previste
dall’ordinamento federale, per giustificare la richiesta di pagamento della somma di € 1.000, chiedendo nella sua qualità
di Responsabile del S.G. dell’A.C.D. Lupa Piacenza, tale somma di denaro per il calciatore Spreafico Alex, in violazione
dell’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F., al fine di poterlo svincolare;
- l’A.C.D. LUPA PIACENZA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le
violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante sig.Gatti Marco ed al proprio Dirigente sig. Cristalli Mario..
Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. GATTI, anche nell’interesse dell’A.C.D. Lupa Piacenza ha inviato una
memoria. Dichiara, innanzi tutto, che le violazioni ascritte a proprio carico e, parzialmente, anche quelle a carico
dell’A.C.D. Lupa Piacenza sono infondate in fatto ed in diritto. Circa la condotta posta in essere dal sig. Cristalli afferma
che solo in data 25.3.2013 ha avuto chiaro il quadro accusatorio su cui si è fondato l’atto di deferimento della Procura. La
dirigenza della Lupa Piacenza, gravemente turbata per l’accaduto (mai verificatosi prima nella propria Società), si è
immediatamente attivata per rimuovere le cause di un simile comportamento. Già il giorno successivo (26.3.2013), il
Presidente comunicava al proprio tesserato Mario Cristalli che, in attesa di ulteriori approfondimenti in merito, lo stesso
doveva ritenersi sospeso da ogni incarico in seno alla Società con effetto immediato. Il sig. Gatti è assolutamente
estraneo alla vicenda; del resto il suo nome non compare mai negli atti di indagine della Procura, ed è stato all’oscuro di
tutto sino a quando non ha potuto avere accesso agli atti ed alla registrazione della conversazione avvenuta fra il sig.
Cristalli ed il sig. Andrea Spreafico(padre del calciatore). Il sig. Galli non ha avuto alcuna parte attiva né colpevolmente
omissiva, perché non è stato lui a trattenere gli assegni, ad emettere fattura o a sottoscrivere il foglio di trasferimento. Ed
anche laddove si volesse in qualche modo ricercare una sua responsabilità, in quanto posto al vertice dell’organo
amministrativo, sembra evidente come, anche verificando i documenti contabili ed amministrativi, non potesse emergere
nulla che potesse far presumere una violazione regolamentare. Anzi, vi era stato un eccesso di zelo da parte della società,
che aveva proceduto ad emettere fattura, pur per causali che, con ogni probabilità, potevano anche non rientrare
nell’assoggettamento all’imposta. Sulle asserite responsabilità della Società, il discorso è in parte diverso in quanto, ai
sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. risponde oggettivamente dell’operato dei propri tesserati e dirigenti. Mai però sarà
chiamata a rispondere per responsabilità diretta, per quanto detto in precedenza relativamente al sig. Gatti. La Società
potrà, al più, rispondere per responsabilità oggettiva ma non diretta. Chiede : in via principale, la dichiarazione di
insussistenza delle violazioni contestate al sig. Gatti, in proprio e quale legale rappresentante della Società e,
conseguentemente, assolvere la Società da ogni forma di responsabilità diretta e, laddove il sig. Cristalli venisse
considerato responsabile delle violazioni ascritte, comminare alla Società Lupa Piacenza, a titolo di responsabilità
oggettiva, la sanzione inferiore tra quelle ritenute applicabili ex art. 18 C.G.S.; in ogni caso, in ragione del comportamento
processuale tenuto e della collaborazione prestata dalla Società e dal suo Presifdente, valutare, ex art. 24 C.G.S., ogni
possibile riduzione o commutazione della sanzione in prescrizione alternativa (anche di carattere restitutorio), da
determinare in via equitativa. Il sig. GATTI e l’A.C.D. LUPA PIACENZA sono rappresentati all’odierno dibattimento da
persona di fiducia.
Il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti
contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite in ordine agli
addebiti ascritti, con la inibizione per mesi 6 del sig. GATTI MARCO, la inibizione per mesi 9 del sig. CRISTALLI MATIO e
l’ammenda di € 1.500 a carico dell’A.C.D. LUPA PIACENZA.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentito il rappresentante della Procura Federale;
- esaminata la memoria depositata e sentito il rappresentante del sig. Gatti e dell’A.C.D. Lupa
Piacenza;
- valutato che dalla istruttoria svolta dalla Procura Federale non emergono prove certe ed
inconfutabili di una responsabilità diretta del sig. GATTI , per gli addebiti, come sopra allo stesso attribuiti, non ritenendo
sufficiente come atto probatorio la fattura in atti;
- ritenuto che la condotta posta in essere dal sig. CRISTALLI integri le violazioni come sopra allo
stesso attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva per l’A.C.D. LUPA PIACENZA;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di prosciogliere da ogni addebito il sig. GATTI MARCO e di infliggere : 1) al sig. CRISTALLI
MARIO la inibizione per mesi 9, da scontare al presente, se tesserato, o nel momento in cui dovesse tesserarsi, a
qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C.; 2) all’A.C.D. LUPA PIACENZA l’ammenda di € 1.000.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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