COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 10.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 100 RECLAMO PROPOSTO DA POL. PONTEVECCHIO Avverso squalifica per 5 giornate calc. RAMOSI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 35 del 21.3.2013 gara PONTEVECCHIO – VALSANTERNO del 13.3.2013
7. ERRATA CORRIGE
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 10.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
100 RECLAMO PROPOSTO DA POL. PONTEVECCHIO
Avverso squalifica per 5 giornate calc. RAMOSI FILIPPO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 35 del 21.3.2013
gara PONTEVECCHIO – VALSANTERNO del 13.3.2013
La POL. PONTEVECCHIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che il
calc. RAMOSI “non si rendeva autore di qualsivoglia condotta violenta nei confronti dell’arbitro, meno che meno gli
pestava un piede. E’ verosimile ritenere che, nella concitazione, lo abbia semplicemente e involontariamente urtato. Si
ribadisce che le contestazioni non hanno travalicato i limiti dell’oralità”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
ribadito che il calc. RAMOSI, espulso per reiterate proteste, avvicinatoglisi , gli indirizzava frasi offensive e,
volontariamente, gli pestava un piede, con forte pressione. Gli veniva comunicato il provvedimento della espulsione, ma
non voleva lasciare il terreno di gioco. A fine gara, mentre l’arbitro si avviava verso gli spogliatoi, il giocatore gli si
avvicinava contestando violentemente il provvedimento preso nei suoi confronti, venendo allontanato da suoi compagni;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc. RAMOSI debba essere punito con una
sanzione più aderente alla condotta messa in atto;
- visto l’art. 35, comma 3, del C.G.S.,
- delibera di aumentare a 8 le giornate di squalifica del calc. RAMOSI FILIPPO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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