COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 del 02.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. GENNARI Giuseppe, presidente della A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO, nonché della A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 del 02.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. GENNARI Giuseppe, presidente della A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO, nonché della A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO. Il deferimento: Con raccomandata dd. 28.06.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig. GENNARI Giuseppe, Presidente e la stessa società A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO per rispondere il primo della violazione dell’art. 1 co. 1 CGS in relazione all’art. 32 co. 1 e 7 del Reg. LND come integrato dalle disposizioni emanate in c.u. n. 1 della LND nonché dell’art. 53/1 NOIF che prevede l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali le società si iscrivono; la Società per responsabilità diretta ex art. 4 co. 1 CGS per le violazioni ascritte al suo presidente. Il dibattimento. Convocati i deferiti per la riunione del 28.03.2013, senza offrire difesa scritta nei termini, all’udienza compariva il presidente deferito. Il Presidente GENNARI ha contestato la violazione affermando che quella rinuncia al campionato Juniores Provinciali 2011/2012 è frutto di una condotta di terzi tesserati che ha sottratto alla sua società un numero decisivo di giovani calciatori, di tal che la A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO si è trovata a dover rinunciare al campionato per una imprevista ed imprevedibile carenza di organico. La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota. Le conclusioni: il sig. GENNARI, pur dichiarandosi non responsabile della violazione afflittagli, ha concordato ex art. 23 CGS con la Procura Federale il patteggiamento come segue: quanto al sig. GENNARI giorni 10 di inibizione (pena base giorni 15 ridotta di un terzo); A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO euro 100 di ammenda (pena base euro 150 ridotta di un terzo). La motivazione: Nel caso concreto, la società ha rinunciato al campionato Juniores Provinciali 2011/2012 prima della pubblicazione dei gironi. Il fatto lesivo, non ha creato particolare disagio all’organizzazione federale, ma è evidente e documentalmente provato. L’organo giudicante ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata. P.Q.M. La C.D.T. – FVG dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti l’applicazione delle concordate sanzioni come segue: al sig. GENNARI giorni 10 di inibizione; alla A.S.D. SPECIAL SALD PAGNACCO euro 150 di ammenda. Rimette alla Procura Federale gli atti di questo procedimento perché valuti la portata delle dichiarazioni rese alla CDT dal sig. GENNARI ed adotti ogni opportuna attività. Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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