COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 del 04.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 06/03/2013 AIELLO – BEARZI
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 113 del 04.04.2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DEL 06/03/2013 AIELLO – BEARZI
Con fax inviato il 07.03.2013, la S.P. AIELLO preannunciava reclamo relativo alla gara AIELLO -
BEARZI, disputatasi il 06.03.2013 ad Aiello (prov. di Udine) e conclusasi con il risultato di 1 – 1. La
predetta gara era un recupero della 6^ giornata del girone di ritorno del campionato di seconda
categoria, girone “C”. Con il detto preannuncio, la S.P. Aiello autorizzava, altresì, il Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND ad addebitarle la tassa reclamo.
Successivamente la S.P.D. Aiello inviava, con raccomandata spedita il 12.03.2013, regolare reclamo,
nel quale deduceva che, a causa dell’assenza alla gara in questione dell’arbitro designato, “lo
svolgimento della stessa era stato minato da una grave irregolarità ed interferenza di un
rappresentante dell’AIA, ripetutamente contattato al numero di Pronto AIA per segnalare il mancato
arrivo del direttore di gara”; per tale motivo, la S.P. Aiello chiedeva la ripetizione della partita.
Il reclamo, trasmesso nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore , è stato corredato dalla prova
dell’invio, per raccomandata, della contestuale comunicazione all’A.S.D. BEARZI, controparte
direttamente interessata a riceverla, ai sensi dell’art. 46, punto 5, del C.G.S.
L’A.S.D. Bearzi non faceva pervenire alcuna controdeduzione in merito al citato reclamo.
Questo Giudice Sportivo Territoriale, nella seduta dell'11.03.2013, preso atto del predetto preannuncio
di reclamo, si riservava ogni decisione in merito alla gara suindicata non appena ricevute le motivazioni
del reclamo ed esperiti gli eventuali accertamenti.
I FATTI
La gara di recupero della 6^ giornata di ritorno del Campionato di Seconda Categoria, Girone “C”, Aiello-
Bearzi era stata fissata per mercoledì 06 marzo 2013, sul campo di Aiello, con inizio alle ore 20.30.
Alle ore 20.18 la S.P.D. Aiello, non essendosi ancora presentato sul campo l’arbitro designato,
segnalava telefonicamente al servizio “Pronto AIA” l’assenza dell’arbitro stesso.
Alle ore 20.30 veniva contattato dal proprio organo tecnico un arbitro che dava immediatamente la
propria disponibilità a recarsi ad Aiello per dirigere la suindicata gara, che, così come riportato nel
referto, iniziava alle ore 21.45 e si concludeva alle ore 23.34.
IL RECLAMO
Nel reclamo tempestivamente presentato, la S.P. Aiello segnalava che, constatata l’assenza dell’arbitro
designato, si attivava, attraverso il servizio Pronto AIA, per la sostituzione dello stesso.
L’Organo Tecnico preposto al Pronto AIA, secondo quanto asserito dalla reclamante nel proprio
gravame, rispondeva che avrebbe cercato un altro arbitro.
Alle ore 21.20, nel mentre una pioggia insistente stava trasformando il campo in un autentico acquitrino
- ed è sempre la reclamante a dedurlo nel proprio reclamo -, non vedendo arrivare alcun arbitro, il
Presidente dell’Aiello telefonava nuovamente all’Organo Tecnico preposto al Pronto AIA, il quale gli
rispondeva che il secondo arbitro era in arrivo e che quindi le due squadre avrebbero dovuto attenderlo;
a fronte delle rimostranze del suddetto Presidente della Società ospitante, che segnalava l’ora (21.20)
cui si era giunti e che pertanto tutti avevano l’intenzione di andarsene a casa, l’addetto al Pronto AIA –
sempre secondo quanto espresso dalla S.P.D. Aiello nel proprio reclamo – “minacciava” che, nel caso
le squadre avessero abbandonato l’impianto di gioco, avrebbero subito la punizione della perdita della
gara, suscitando nel citato dirigente stupore e contrarietà. A questo punto – stando a quanto contenuto
nel reclamo – ne sarebbe scaturita un’animata discussione fra l’addetto al Pronto AIA ed il Presidente
dell’Aiello.
Messo di fronte alla predetta “minaccia” di cui rendeva edotti i propri collaboratori ed i dirigenti della
società avversaria (A.S.D. Bearzi), il Presidente dell’Aiello rimaneva attonito ed indeciso se allontanare
la squadra dal campo o, temendo di arrecare un danno alla propria società, rimanere ancora sul campo
ad attendere l’arbitro.
Alle ore 21.30 circa, si presentava l’arbitro sostituto, proveniente da Buia (distante circa 60 km da
Aiello), il quale dava l’annuncio di voler far svolgere gara.
La S.P. Aiello ha lamentato nel proprio gravame “un’ingiustificata, immotivata e minatoria interferenza
da parte dell’addetto al Pronto AIA che minacciava di far perdere la gara alla stessa nel caso in cui i
calciatori se ne fossero andati dal campo anche dopo i 45 minuti regolamentari”; ha chiesto, quindi, che
la gara stessa non venga ritenuta valida e pertanto che venga ripetuta “essendosi svolta
successivamente ad un intervento che ha alterato e ignorato i diritti della società ricorrente”.
“L’errore dell’addetto AIA – ed è sempre la S.P.D. Aiello a sostenerlo nel proprio reclamo – non può
essere ritenuto ininfluente sullo svolgersi delle cose in quanto, nel rispetto delle regole, la S.P. Aiello
avrebbe ritirato la squadra dopo le ore 21.15, come nel suo diritto, che le è stato però negato
dall’intervento, minatorio nei modi e errato nella sostanza, dall’addetto stesso”.
LE NORME CHE DEVONO ESSERE OSSERVATE IN CASO ASSENZA DELL’ARBITRO
DESIGNATO.
Per un migliore esame della fattispecie in questione, si ritiene utile riportare qui di seguito l’art.. 67 delle
N.O.I.F. contenente le disposizioni che devono essere osservate in caso di assenza dell’arbitro
designato.
1.- Se all’ora ufficialmente fissata per l’inizio di una gara, l’arbitro designato non è presente in campo, le
due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara
che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di
competenza. Nel caso che l’assenza perduri oltre tale termine, le due società interessate debbono
affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire
dall’ora fissata per l’inizio della gara seguendo i seguenti inderogabili criteri:
- omissis –
- un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da altro arbitro effettivo.
2.- L’obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società
ospitante quanto su quella ospitata.
3.- Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la gara non viene disputata.
- omissis –
4.- omissis –
5.- La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti
commi del presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.
6.- Spetta comunque all’arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara
che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al
controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall’arbitro
supplente.”
Il suindicato art. 67 delle N.O.I.F. rientra integralmente fra le decisioni ufficiali della FIGC annesse alla
regola 5 del Giuoco del Calcio.
Per agevolare le Società nella ricerca di un arbitro sostituto, è stato anche istituito alcuni anni fa dal
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND d’intesa con il Comitato Regionale Arbitri il
servizio “pronto AIA”, le cui procedure non sono state però normate a livello di NOIF.
GLI ACCERTAMENTI
Per l’espletamento degli accertamenti, è stato deciso di sentire l’arbitro che aveva diretto la gara e di
richiedere un parere interpretativo delle norme, che regolano la fattispecie in esame, al Rappresentante
dell’Aia che assiste, con funzioni consultive, i Giudici sportivi regionali in materia tecnico – agonistica,
così come disposto dall’art. 29, punto 9, del C.G.S.
Audizione dell’arbitro
Il direttore di gara, nel corso dell’audizione tenutasi in data 21.03.2013 davanti a quest’ Organo di
Giustizia sportiva, dichiarava di aver ricevuto, alle ore 20.30 del 06.03.2013, dall’organo tecnico AIA di
Udine la telefonata con la quale gli veniva chiesta la disponibilità ad andare ad Aiello a dirigere una gara
di Seconda Categoria, in sostituzione di un collega che non era giunto ancora sul campo della citata
località.
Il detto arbitro supplente risiede a Buia (prov. di Udine) ed al momento della telefonata era fuori casa.
Immediatamente dava la propria disponibilità e, presa la borsa a casa, partiva; alle ore 21.30, giungeva
ad Aiello, che dista circa 55 km da Buia.
Appena giunto sul campo, il detto arbitro sostituto notava che tutte e due le squadre erano in divisa di
gioco e stavano facendo un blando riscaldamento; stava piovendo ed il terreno di gioco si presentava
allentato, motivo per cui egli effettuava, da solo, un sopralluogo sul terreno stesso. Riscontrava
immediatamente che il campo era praticabile e che si poteva tranquillamente giocare. Alla domanda di
un dirigente se la partita sarebbe iniziata, l’arbitro rispondeva affermativamente in quanto il campo era
praticabile; lo stesso dirigente, a questo punto, gli consegnava i documenti relativi alla propria squadra
senza aggiungere alcun commento.
Su precisa domanda di questo Giudice sportivo, l’arbitro dichiarava che nessuno dei dirigenti e dei
calciatori delle due Società, né prima, né durante, né dopo la gara (neanche al momento della firma del
rapportino di fine gara) aveva eccepito alcunché sulla disputa della stessa, anzi lo avevano ringraziato
per la disponibilità e si erano complimentati per il suo operato.
L’arbitro, nel corso dell’audizione, dichiarava, altresì, di aver dato inizio all’incontro alle ore 21.45, che il
riposo era durato 13 minuti e che la gara si era conclusa alle ore 23.34.
Dichiarava, inoltre, che durante tutta la partita era piovuto, ma che non si erano mai presentati i
presupposti per interromperla, tanto è vero che i capitani non lo avevano mai sollecitato a riverificare la
praticabilità del terreno.
L’arbitro dichiarava anche che erano presenti una trentina di spettatori e che non era freddo. L’incontro
– ed è sempre l’arbitro ad asserirlo – si era svolto nella massima regolarità, senza che provenissero
rimostranze, proteste, lamentele dal campo o dalle panchine (le ammonizioni erano state irrogate
soltanto per gioco falloso).
Sempre su precisa domanda da parte di questo Giudice sportivo, l’arbitro ribadiva che, nonostante la
gara fosse iniziata con un’ora ed un quarto di ritardo, nessuno gli aveva mai prospettato l’idea di non
iniziarla o di sospenderla; anzi confermava di aver ricevuto solo ringraziamenti per la sua disponibilità a
venire a sostituire il collega.
Parere del Rappresentante dell’AIA
Come noto, il Giudice sportivo è l’organo disciplinare che decide in prima istanza sullo svolgimento e la
regolarità delle partite. Il Giudice sportivo è, altresì, un organo monocratico che si avvale, ai sensi
dell’art. 29, punto 9, del C.G.S., dell’assistenza di un rappresentante dell’AIA, esperto nelle 17 regole del
gioco, che svolge funzioni consultive in materia tecnico-agonistica.
Ed è proprio a tale rappresentante dell’Aia che questo Giudice sportivo si è rivolto per un parere
interpretativo sulle norme che disciplinano la fattispecie in esame.
Il predetto rappresentante dell’AIA si è espresso come di seguito indicato.
“L’assenza dell’arbitro designato per la gara trova disciplina nell’art. 67 delle NOIF, norma trasfusa nel
regolamento del gioco del calcio e specificatamente nelle Decisioni Ufficiali FIGC, annesse alla regola 5.
La finalità sottesa pare inequivocabile: da un lato si vuole favorire in ogni modo la disputa della gara e
che la stessa sia diretta da un arbitro qualificato, dall’altro evitare indebite sostituzioni dell’arbitro
originariamente designato.
Per raggiungere l’obiettivo, alle società (entrambe) è imposto l’obbligo, nell’ordine:
- di attendere l’arbitro designato per un periodo pari alla durata di un tempo previsto per la gara
(comma 1, art. 67 NOIF);
- di ricercare un arbitro “supplente” cui affidare la direzione, con la specificazione che tale
attivazione deve iniziare sin dall’ora di inizio previsto per la gara (commi 1 e 2);
- di disputare la gara qualora venga reperito un arbitro avente la qualifica prevista (ovvero
appartenente almeno all’organo tecnico immediatamente inferiore) sotto comminatoria (per la
squadra che si rifiuta) di essere considerata rinunciataria (comma 5);
- di far comunque dirigere la gara all’arbitro designato ritardatario qualora l’arbitro
successivamente individuato quale supplente non abbia ancora dato inizio alla gara (comma 6),
disposizione che chiaramente si riferisce all’ipotesi di arbitro designato che arrivi dopo un periodo
pari alla durata di un tempo previsto per la gara, ma prima dell’inizio della gara da parte del
supplente.
Peraltro, nell’analizzare la norma, non si può fare a meno di considerare che essa è stata scritta
decenni or sono quando neppure erano immaginabili gli attuali sistemi di comunicazione telefonica.
Per venire incontro alle esigenze delle squadre e della FIGC è stato istituito, d’intesa con il Comitato
Regionale FIGC (seppure non normato a livello NOIF e quindi formalmente privo di sanzione per il
caso di inosservanza, ma pur sempre prassi concordata e condivisa da anni) il c..d. “pronto AIA”.
Esso prevede “l’obbligo” per le società di segnalare, con almeno 30 minuti di anticipo rispetto all’ora
prevista per l’inizio della gara, l’assenza dell’arbitro e ciò per consentire all’organo tecnico da un lato
di sincerarsi circa la possibilità o meno dell’arrivo dell’arbitro designato, dall’altro di attivarsi
tempestivamente per reperire un supplente disponibile ed evitare che la gara non venga disputata,
nello spirito di cui all’art. 67 NOIF e di una doverosa collaborazione. Previsione quella del c.d.
“pronto AIA” coordinata con l’obbligo impartito dagli organi tecnici agli arbitri di presentarsi al campo
di gioco con almeno 45 minuti di anticipo rispetto all’ora d’inizio fissata per la gara onde espletare
gli adempimenti preliminari.
Orbene, nel caso che ci occupa, la società Aiello, come da verifica effettuata, ha segnalato al pronto
AIA l’assenza dell’arbitro alle ore 20.18, solo 12 minuti prima dell’ora prevista per l’inizio (“ritardo”
peraltro formalmente privo di conseguenze sanzionatorie).
L’organo tecnico, ricevuta la telefonata, verificava l’impossibilità della presenza dell’arbitro designato
e, compiuti i necessari accertamenti circa la disponibilità di un arbitro supplente, comunicava alla
società che questi era stato individuato e che pertanto sarebbe giunto per dirigere la gara.
L’arbitro supplente individuato giungeva al campo di gioco alle ore 21.30, 15 minuti dopo il tempo
obbligatorio di attesa dell’arbitro designato e, compiuti gli adempimenti preliminari di rito, dava inizio
alla gara, senza obiezioni da parte di alcuno.
Nell’ipotesi di assenza delle squadre è previsto un tempo massimo di attesa perentorio –
acceleratorio o finale (entro il quale le squadre si devono presentare in campo in divisa da gioco -
Regola 7 – decisioni FIGC), e diviene irrilevante solo il tempo successivamente perso per gli
adempimenti burocratici di identificazione. Trascorso detto termine l’arbitro non può più dare
inizio alla gara. Nel diverso caso di assenza dell’arbitro designato è previsto un tempo di
attesa dello stesso, ma con una finalità diametralmente opposta.
Non quella di poter rinunciare a disputare la gara, bensì di poter (e solo allo scadere di detto
termine) consentire all’arbitro supplente reperito di arbitrare la gara. Si tratta di un termine dilatorio.
In sostanza la norma vuole garantire che solo l’arbitro designato arbitri la gara e che la sua
sostituzione possa avvenire solo allo scadere del termine. Peraltro se questi dovesse giungere in
seguito (dopo il tempo di attesa, ma prima dell’inizio della gara) sempre e soltanto l’arbitro designato
potrebbe (recte dovrebbe) dirigerla. Questo a conferma della ratio sottesa al termine previsto
dall’art. 67 NOIF.
La norma non indica affatto un termine massimo (perentorio) entro il quale la gara deve
essere iniziata, ma esclusivamente un termine che si deve attendere prima di consentire ad
un arbitro diverso da quello designato di dirigerla; parimenti non indica affatto un termine
massimo entro il quale l’arbitro supplente deve essere pronto a dirigere la gara. Ciò che rileva, ma
senza peraltro alcun limite temporale, è che un arbitro supplente sia individuato.
Nel caso concreto, l’arbitro supplente è stato individuato già alle ore 20.30 e doverosamente
atteso per l’inizio della gara, gara che è iniziata e si è quindi svolta in modo regolare senza che
venisse sollevata alcuna obiezione o riserva all’arbitro supplente.”
LE CONCLUSIONI
Alla luce di quanto dichiarato dall’arbitro e di quanto asserito dal Rappresentante dell’AIA nella propria
memoria, non si può che addivenire alla conclusione che la gara, seppure iniziata con un’ora e un
quarto di ritardo, si sia svolta in modo regolare fino alla sua conclusione, senza che nessuno dei
partecipanti avanzasse alcun tipo di rimostranza né tanto meno si lamentasse dell’orario inusuale in cui
l’incontro si stava disputando.
Inoltre non si può che prendere atto, sulla base anche della consulenza fornita dal Rappresentante
dell’AIA, che la sostituzione dell’arbitro designato e la ricerca dell’arbitro supplente siano avvenute nella
piena osservanza delle norme in vigore.
Inoltre, a prescindere dalle osservazioni del Rappresentante dell’AIA, una volta che si è aderito a dare
inizio alla gara senza sollevare obiezione alcuna all’unico soggetto deputato a ricevere riserve (l’arbitro)
non si può certo ex post contestare la regolarità della gara stessa perché magari delusi dal risultato.
Né pare plausibile alcuna “minaccia” posto che è noto e notorio ad ogni dirigente che la punizione
sportiva della perdita della gara è decisione di esclusiva competenza del Giudice Sportivo.
Non trova pertanto accoglimento la tesi sostenuta dalla S.P.D. Aiello nel proprio gravame e che si basa
sul fatto che la gara si sia svolta “su presupposti irregolari” a causa della “minaccia” da parte dell’addetto
al pronto AIA che se la squadra avesse abbandonato il campo dopo i 45’ minuti dall’inizio dell’incontro
sarebbe stata sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara stessa.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale:
a) rigetta il reclamo proposto dalla S.P.D. Aiello e dispone per l’incameramento della relativa tassa,
ai sensi dell’art. 33, punto 13 del C.G.S.;
b) omologa il risultato conseguito sul campo dalle due squadre nel corso della gara del 06.03.2013
(recupero 6^ giornata del girone di ritorno del Campionato di 2^ Categoria, Girone “C”) e cioè
AIELLO – BEARZI 1 – 1.