COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 del 04.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del calciatore DEL PIERO Dare Gustavo, all’epoca dei fatti tesserato della A.S.D. DONATELLO Calcio, nonché della A.S.D. DONATELLO Calcio.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 del 04.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del calciatore DEL PIERO Dare Gustavo, all’epoca dei fatti tesserato della A.S.D. DONATELLO Calcio, nonché della A.S.D. DONATELLO Calcio. Premessa Con raccomandata dd. 03.08.2011, il Procuratore Federale, ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: DEL PIERO Dare Gustavo (all’epoca dei fatti calciatore tredicenne della ASD DONATELLO Calcio) ed altri nonché la stessa ASD DONATELLO Calcio, quanto a DEL PIERO Dare Gustavo (all’epoca dei fatti calciatore tredicenne della ASD DONATELLO Calcio), per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. e 40 comma 3 e 3 bis NOIF per i comportamenti posti in essere in occasione del tesseramento riferito alla stagione sportiva 2009-2010, in assenza dei requisiti previsti da tali norme, ed in particolare dell’obbligo di ottenere la prescritta deroga federale in quanto residente il proprio nucleo familiare in altra regione, e precisamente nel comune di Treviso; nonché della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 e 6 C.G.S. in relazione e all’art. 40 comma 3 e 3 bis NOIF e agli artt. 7 e 16 dello Statuto per aver disputato nelle fila dell’ASD DONATELLO Calcio nella stagione agonistica 2009-2010 numerose gare del campionato regionale giovanissimi senza essere in possesso del regolare tesseramento che ne legittimasse la titolarità a prendervi parte; quanto alla A.S.D. DONATELLO Calcio per responsabilità diretta ed art. 4 comma 1 C.G.S. con riferimento ai fatti imputabili ai propri Presidenti e Dirigenti con delega di rappresentanza legale, nonché per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S. con riferimento ai fatti imputabili ai propri tesserati che hanno agito nell’interesse della predetta Società. Quel procedimento si concluse con pesanti sanzioni, parzialmente riviste in sede di appello, a carico dei deferiti tutti previo stralcio della posizione del calciatore DEL PIERO Dare Gustavo, il cui deferimento non si era perfezionato perché notificato direttamente a lui, minore, anziché allo stesso in persona dell’esercente la potestà, secondo i principi civilistici della rappresentanza dell’incapace. Gli atti furono stralciati sull’espresso accordo della Procura Federale e delle altre parti, e furono così rimessi alla Procura Federale e questa, con racc. 07.06.2012, ha avuto modo di provvedere ad una notifica rituale deferendo il calciatore e la Società con i medesimi capi di incolpazione, salvo limitare la incolpazione della società alla responsabilità oggettiva per il fatto del proprio tesserato. Il dibattimento. Convocati dal Presidente della C.D.T. per la riunione del 28.03.2013, la Società ha fatto pervenire una difesa scritta lamentando il bis in idem, mentre nessuna difesa è stata inviata dal calciatore. Nessuno si è presentato per i deferiti al cospetto della CDT. La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota. Le conclusioni: il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore DEL PIERO e la ammenda di 600 euro per la Società. La motivazione: La violazione commessa dal calciatore era sostanzialmente già stata accertata nel corso del precedente giudizio. Nell’ambito dell’istruttoria del Presidente del SGS conseguente alla richiesta di “tesseramento in deroga” del giovane DEL PIERO Dare Gustavo inoltrata da altra Società il 03.11.2010, è emerso che il calciatore risultava essere già stato tesserato nell’annata precedente, 2009- 2010 (quando aveva età inferiore ai quattordici anni) dalla ASD DONATELLO CALCIO con sede in Udine, nonostante il suo nucleo familiare fosse di stanza a Treviso. Il calciatore, nato in Brasile nel 1996, immigrato in Treviso nel 2008, di cittadinanza italiana, pur soggetto alla potestà della madre brasiliana residente a Treviso, era infatti stato inserito nella famiglia anagrafica di un cittadino udinese. In data 27.07.09 il tredicenne DEL PIERO Dare Gustavo, acquisiva formalmente la residenza in Udine, presso una famiglia anagrafica che contemplava anche il suo nominativo; in data 11.09.09 la società ASD DONATELLO CALCIO, con sede in Udine, a firma del presidente all’epoca Marco Zanier, tesserava il calciatore DEL PIERO Dare Gustavo, cartellino 075448, indicandone la residenza in Udine; il 23.09.09 il sig. Zanier, quale presidente della ASD DONATELLO CALCIO, otteneva dal presidente della ACD Aurora Treviso 2, “il trasferimento dell’atleta Gustavo Del Piero classe ’96” evidentemente in cambio di una utilità economica, tant’è che la ricevuta riportava la seguente dicitura: “sulla base di quanto si è concordato e ricevuto nulla è più dovuto alla società ACD Aurora Treviso Due da parte della società ASD DONATELLO CALCIO né tantomeno da parte del sig. Marco Zanier”. L’operazione posta in essere dalla Società è quindi stata legata ad un aspetto economicamente rilevante. Inoltre, il capofamiglia della “famiglia anagrafica” che si è prestato ad ospitare il minorenne, ha ricevuto dallo Zanier un indennizzo (800 euro al mese secondo una fonte, 500 euro al mese secondo altra fonte acquisita agli atti) quale rimborso dei costi del vitto e dell’alloggio. Il che autorizza a ritenere come verosimile la descrizione resa al Collaboratore della Procura Federale dal minore secondo cui lo Zanier avrebbe convinto la madre a farlo trasferire promettendo per lei un lavoro a Udine ed un appartamento in Friuli, ipotesi poi entrambe non verificatesi. Peraltro, in quel periodo di tempo, il minore ha lamentato scarsa attenzione da parte della “famiglia anagrafica”, così come della Società, in ordine alle sue esigenze di tredicenne. Ciò detto, è opportuno a questo punto ricordare il testo normativo di riferimento. L’art. 40 NOIF, rubricato “Limitazioni del tesseramento calciatori”, commi 3 e 3 bis recita: 3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore. 3bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. II rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga. È evidente che il deferimento per quanto riguarda la mancata osservanza dell’art. 40 comma 3 bis risulta infondato, giacché il comma 3 bis interessa la posizione degli over 14, mentre il caso concreto riguarda un tredicenne. Ma tale situazione non può che avvalorare la gravità della condotta di chi ha agito, giacché quella deroga che è ottenibile per gli over 14, non avrebbe mai potuto essere ammessa, prima che concessa, per un tredicenne. È ben vero che in questa condotta il calciatore appare più come vittima che come artefice di una brutta vicenda, ma non si può dimenticare che egli, attraverso la disponibilità della madre esercente la potestà, ha prestato il fianco alla commissione di una violazione dell’Ordinamento Federale, aderendo ad un trasferimento non autorizzato in provincia diversa da quella di residenza anagrafica. Esaminando la seconda parte del deferimento del calciatore, non può la CDT che richiamarsi ai motivi che hanno mandato assolti nel precedente riferimento i due dirigenti accompagnatori: l’errore in cui è evidentemente incappato il Comitato Provinciale, che ha rilasciato un cartellino sulla scorta dei documenti presentati dalla società, senza avvedersi che quei documenti, per carenza dei presupposti, non lo avrebbero consentito, così come ha esonerato da responsabilità i Dirigenti Accompagnatori ai quali non è richiesto, prima di sottoscrivere le liste gara, di verificare se un cartellino sia stato correttamente rilasciato dal Comitato, allo stesso modo ha creato nel DEL PIERO un affidamento circa la ritualità della procedura di tesseramento che lo manda esente da colpa quanto alla sua partecipazione agonistica alle gare. La sanzione richiesta dalla Procura appare comunque congrua in quanto sufficientemente afflittiva da accendere l’attenzione del giovane incolpato verso le vicende che lo hanno visto coinvolto in violazione delle norme federali, pur non essendo nei suoi confronti particolarmente pesante. Quanto alla ASD DONATELLO CALCIO, il deferimento è infondato. La violazione accertata a carico del DEL PIERO contempla solo fatti (tesseramento fuori dai canoni normativi) commessi in un momento in cui egli non era ancora tesserato per la società ASD DONATELLO CALCIO, per cui questa non può rispondere per responsabilità oggettiva in ordine a fatti commessi da chi non era (ancora) un suo tesserato. La Società, peraltro, ha giustamente già subito congrua sanzione per la responsabilità “diretta” conseguente alle evidenti violazioni delle norme federali commesse dai suoi legali rappresentanti del tempo. P.Q.M. La C.D.T. – FVG decide: - di comminare al calciatore DEL PIERO Dare Gustavo la squalifica per quattro giornate di gara. - di rigettare il deferimento della società A.S.D. DONATELLO CALCIO. Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it