COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 del 04.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Elio MULTARI, Presidente della Società A.S.D. AURORA PORDENONE; b) A.S.D. AURORA PORDENONE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 del 04.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Elio MULTARI, Presidente della Società A.S.D. AURORA PORDENONE; b) A.S.D. AURORA PORDENONE. Il deferimento. Con rituale comunicazione ai sensi dell' art. 32 c.4 C.G.S., a seguito dell’esperita attività di indagine, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T.: a) il sig. Elio MULTARI nella sua qualità di Presidente della società sportiva A.S.D. AURORA PORDENONE (società partecipante al Campionato di II Cat.) per “violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S, in relazione all’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 della L.N.D. nonché dell’art. 53/1 delle NOIF che prevede l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali le Società si iscrivono” avendo la società da lui presieduta rinunciato, dopo la pubblicazione dei calendari riguardanti la stagione sportiva 2011/2012, a prender parte al Campionato Giovanissimi Regionali al quale si era regolarmente iscritta; - b) la Società A.S.D. AURORA PORDENONE per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. della violazione ascritta al suo Presidente. La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 23.03.2013. Il dibattimento. All’udienza del 28.03.2013 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota ed i sigg. Calisto Zanella e Maurizio Valeri (rispettivamente Vice- Presidente e Dir. Gen. della società deferita) in rappresentanza del sig. Elio MULTARI (Presidente) e della Società A.S.D. AURORA PORDENONE giusta delega acquisita agli atti. Le conclusioni. I rappresentanti del sig. Elio MULTARI e della Società Sportiva A.S.D. AURORA PORDENONE, hanno chiesto in via preliminare di poter definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 C.G.S. concordando con il rappresentante della Procura Federale le sanzioni nei seguenti termini: a) sanzione finale dell’inibizione di giorni 20 per quanto riguarda la posizione personale del Presidente sig. Elio MULTARI (pena base gg. 30 di inibizione ridotti di 1/3 ex art. 23 C.G.S.).; b) sanzione finale di € 200,00 di ammenda per l’A.S.D. AURORA PORDENONE (Pena base € 300,00 ridotta di 1/3 ex art.23 C.G.S.) con autorizzazione al prelievo della relativa somma dal conto della Società presso la Federazione; La motivazione. L’art. 53 delle NOIF richiamato nell’atto di deferimento stabilisce che “Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate”. Ratio della norma in esame è all’evidenza quella di evitare pregiudizi e contrattempi a danno dell’organizzazione sportiva; pertanto obbligo delle singole società, al momento di aderire, iscrivendosi, alle varie competizioni, è quello di cautelarsi assicurandosi preventivamente di poter contare e fare affidamento su di un numero di atleti tale da garantire, anche nel caso di defezione di alcuni di essi, la partecipazione alle future manifestazioni. Ciò detto, pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto la rinuncia da parte dell’ A.S.D. AURORA PORDENONE alla partecipazione al Campionato Giovanissimi Regionali stagione 2011/2012 rappresenta un dato oggettivo risultante per tabulas e non confutato), non sussistono, nel caso specifico, circostanze scriminanti che valgano ad escludere o a rendere del tutto marginale la responsabilità dei deferiti nella valutazione della quale si deve piuttosto tener conto degli inconvenienti e dello scompenso creati dal fatto di essere la rinuncia intervenuta dopo la pubblicazione dei calendari riguardanti la competizione alla quale la società si era precedentemente iscritta. Alla luce di tali considerazioni la C.D.T. ritiene di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti reputando corretta la qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione da esse concordata. P.Q.M. Visto l’art. 23 2° c. C.G.S. la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide: Applica al sig. Elio MULTARI, Presidente dell’A.S.D. AURORA PORDENONE, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di giorni 20 (venti); Applica all’A.S.D. AURORA PORDENONE la sanzione dell’ammenda di € 200,00- (duecento) dandosi atto dell’intervenuta autorizzazione al prelievo della relativa somma dal conto della società presso la Federazione Regionale. Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti interessate a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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