COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 del 04.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Stefano FANTINEL, Presidente della Società U.S. TRIESTINA CALCIO; b) U.S. TRIESTINA CALCIO.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 113 del 04.04.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Stefano
FANTINEL, Presidente della Società U.S. TRIESTINA CALCIO; b) U.S. TRIESTINA CALCIO.
Il deferimento. Con rituale comunicazione ai sensi dell' art. 32 c.4 C.G.S., a seguito dell’esperita attività
di indagine, venivano deferiti al giudizio di questa C.D.T.: a) il sig. Stefano FANTINEL nella sua qualità
di Presidente della società sportiva U.S. TRIESTINA CALCIO per “violazione dell’art. 1, comma 1 del
C.G.S, in relazione all’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. come integrato dalle
disposizioni emanate con C.U. nr. 1 della L.N.D. nonché dell’art. 53/1 delle NOIF che prevede l’obbligo
di portare a termine le manifestazioni alle quali le Società si iscrivono” avendo la società da lui
presieduta rinunciato, prima della pubblicazione dei calendari riguardanti la stagione sportiva
2011/2012, a prender parte al Campionato Giovanissimi Regionali al quale si era regolarmente iscritta; -
b) la Società U.S. TRIESTINA CALCIO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.
4 c. 1° del C.G.S. della violazione ascritta al suo Presidente.
La convocazione. Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della
C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione
del giudizio per la riunione del 23.03.2013.-
Il dibattimento. All’udienza del 28.03.2013 davanti alla C.D.T. è comparso il Sostituto Procuratore
Federale dr. Salvatore GALEOTA.- Nessuno è invece comparso per i deferiti i quali neppure hanno fatto
pervenire difese scritte.
Le conclusioni. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione di
responsabilità degli incolpati chiedendo l’irrogazione della sanzione di gg 15 (quindici) di inibizione al sig.
Stefano FANTINEL e quella di € 150,00- di ammenda all’ U.S. TRIESTINA CALCIO.
La motivazione. L’art. 53 delle NOIF richiamato nell’atto di deferimento stabilisce che “Le società hanno
l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie
squadre le gare iniziate”.
Ratio della norma in esame è all’evidenza quella di evitare pregiudizi e contrattempi a danno
dell’organizzazione sportiva; pertanto obbligo delle singole società, al momento di aderire, iscrivendosi,
alle varie competizioni, è quello di cautelarsi assicurandosi preventivamente di poter contare e fare
affidamento su di un numero di atleti tale da garantire, anche nel caso di defezione di alcuni di essi, la
partecipazione alle future manifestazioni.
Ciò detto, pacifica la materialità dei fatti contestati (in quanto “la rinuncia da parte dell’ U.S. TRIESTINA
CALCIO alla partecipazione al Campionato Giovanissimi Regionali stagione 2011/2012 rappresenta un
dato oggettivo risultante per tabulas e non confutato), non sussistono, nel caso specifico, circostanze
scriminanti che valgano ad escludere la responsabilità dei deferiti nella valutazione della quale si deve
tuttavia tener conto che gli inconvenienti e lo scompenso creati all’organizzazione sportiva sono stati del
tutto marginali essendo la rinuncia intervenuta prima della pubblicazione dei calendari riguardanti la
competizione alla quale la società si era precedentemente iscritta.
Alla luce di tali considerazioni la C.D.T. ritiene congrue ed adeguate al caso le richieste formulate dal
rappresentante della Procura Federale.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:
Ritenuta la responsabilità di Stefano FANTINEL, Presidente dell’U.S. TRIESTINA CALCIO, in ordine ai
fatti a lui ascritti infligge allo stesso l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il
periodo di giorni 15 (quindici);
Ritenuta la responsabilità diretta dell’U.S. TRIESTINA CALCIO in ordine ai fatti ascritti al suo
Presidente, infligge alla stessa all’ammenda di € 150,00- (centocinquanta/00).
Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti interessate a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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