COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117 del 15.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Procuratore Federale a carico della ASD PROG&T e del suo Presidente sig. TUBETTI Sergio.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117 del 15.04.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Procuratore Federale a carico della ASD PROG&T e del suo Presidente sig. TUBETTI Sergio. Con raccomandata 28 giugno 2012, il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig. TUBETTI Sergio, Presidente della ASD PROG&T, oggi denominata ASD NIMIS, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento all’art. 32 commi 1 e 7 del regolamento LND come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. nr. 1 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia LND nonché dell’art. 53/1 delle N.O.I.F., relativamente all’obbligo di portere a termine le manifestazioni alle quali le società si iscrivono. In particolare per “aver rinunziato alla partecipazione al campionato di 3^ Categoria dopo la prima giornata del girone di andata”. la ASD PROG&T, oggi denominata ASD NIMIS, per responsabilità diretta ex art. 4 comma I del C.G.S, in conseguenza degli addebiti ascritti al proprio Presidente. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. la Società e il tesserato deferito, nonché la Procura Federale per la riunione del 28 marzo 2013, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All'udienza del 28 marzo 2013, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota e i deferiti sig. TUBETTI Sergio, per sé ed in rappresentanza della ASD NIMIS, già ASD PROG&T. Dato luogo alla discussione, il sig. Tubetti ha rappresentato la circostanza per cui la Società si era iscritta effettivamente al campionato, pagando la relativa quota di iscrizione. Tuttavia, a fronte di un repentino ed imprevedibile ritiro da parte di diversi tesserati che avevano previamente dato disponibilità all’effettuazione del campionato, la Società non è più stata in grado di prendere parte alla suddetta competizione. In ogni caso, ha precisato il sig. TUBETTI, il primo turno prevedeva il riposo della sua squadra e di conseguenza la rinuncia alla partecipazione dopo la prima giornata non ha arrecato pregiudizio alcuno alla regolarità del campionato. Le conclusioni. Il sig. TUBETTI ha chiesto di potere definire il giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta, determinata, con il consenso del rappresentante della Procura Federale, in 20 (venti) giorni di inibizione per sé (pena base gg. 30 di inibizione ridotta ex art. 23 CGS) ed € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società (pena base € 300,00 di ammenda ridotta ex art. 23 CGS). La motivazione La responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti loro ascritti nel deferimento della Procura Federale appare pacifica, nonostante le motivazioni addotte dal Presidente. L’istruttoria svolta dalla Procura Federale, i documenti dimessi e l’assenza di contestazione, da parte dei deferiti, circa i fatti loro addebitati, consentono, da un lato, di ritenere provata la materialità del fatto oggetto di incolpazione e, dall’altro, di escludere la sussistenza di eventuali cause di esclusione della colpa. In particolare, il fatto che la squadra non abbia mai giocato, se è vero che non ha creato scompensi agonistici, è altrettanto vero che ha creato notevoli scompensi organizzativi. Atteso quanto sopra, la C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti. PQM La CDT FVG dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione del Sig . TUBETTI Sergio per giorni 20 (venti) ; - ammenda alla società ASD PROG&T, ora denominata ASD NIMIS, di € 200,00 (duecento). Ai sensi dell’art. 35 /4 .1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it