COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARDAPPIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 56 DEL 7.3.2013 (Gara: ROCCA PRIORA CALCIO – ARDAPPIO del 2.3.2013 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARDAPPIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA
DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 56 DEL 7.3.2013
(Gara: ROCCA PRIORA CALCIO – ARDAPPIO del 2.3.2013 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società ARDAPPIO, preliminarmente pone in evidenza che la
Società ha sempre basato la propria attività nel rispetto dell’etica sportiva, tanto da aver vinto la
Coppa Disciplina nella scorsa stagione, ed essere prima nella corrente stagione sportiva.
Ci tiene poi a precisare la ricorrente, che la responsabilità principale dell’accaduto debba essere
ricondotta al comportamento dell’allenatore della squadra Rocca Priora, il quale entrava in campo
e strattonava un calciatore della Società ARDAPPIO, poiché ritardava la ripresa del gioco. Ciò
provocava una reazione non eccessiva da parte degli altri calciatori, che intervenivano a difesa del
proprio compagno di squadra.
Si creava un parapiglia, con una invasione di campo di sostenitori che partecipavano alla zuffa; per
cui l’arbitro, non sussistendo più le condizioni oggettive per poter proseguire la gara, ne decideva
la fine anticipata.
Contesta la Società ARDAPPIO la decisione del Giudice Sportivo – di cui al Comunicato Ufficiale
indicato in titolo – e chiede con il presente reclamo la vittoria a tavolino per 0 – 3 in quanto
l’incontro sarebbe stato sospeso per l’ingresso sul terreno di giuoco di persone non autorizzate e,
conseguentemente, chiede anche una rivisitazione delle squalifiche inflitte ai propri calciatori.
Questa Commissione dopo aver letto le carte in possesso, non può non far presente che bene ha
operato il Giudice di prime cure, in quanto ha tenuto conto del consolidato parere espresso dalla
magistratura sportiva, in cui non si tiene conto, nei casi di perdita della gara ad entrambe le
squadre per rissa tra tesserati, di chi ha provocato per primo la zuffa ma il fatto di avervi
partecipato.
Non sono quindi conseguentemente assumibili le articolate doglianze avanzate dalla reclamante e
che, in applicazione dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede
provvedimenti disciplinare a carico di calciatori fino a 2 gare.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo in argomento, confermando le decisioni impugnate.
La tasse reclamo si incamera.
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