COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE PAPARELLA NICCOLO’ (TESS. NORMA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 167 DEL 7.3.2013 (Gara: BELLA FARNIA – NORMA del 3.3.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 184/LND del 28/3/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE PAPARELLA NICCOLO’ (TESS. NORMA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 167 DEL 7.3.2013 (Gara: BELLA FARNIA – NORMA del 3.3.2013 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: il reclamante – che sebbene regolarmente convocato, non è comparso dinanzi a questa Commissione – esclude di aver partecipato all’azione di contestazione posta in essere dai propri compagni al termine dell’incontro e nega pertanto di aver avuto alcun contatto fisico con l’arbitro. Il ricorrente giudica, in ogni caso, del tutto sproporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e ne chiede, pertanto, la riduzione, dal momento che potrebbe essergli imputato, più che altro, un comportamento ingiurioso o irriguardoso, ma non certamente di natura violenta. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, il Direttore di gara ha dichiarato che, al termine dell’incontro, il n. 1 PAPARELLA NICCOLO’ lo aveva spinto continuamente e gli aveva tirato addosso i guanti. Comprovata la sussistenza del comportamento invasivo e del gesto sprezzante compiuto dal giocatore, questa Commissione, pur ribadendo l’intollerabilità di tale condotta, ritiene tuttavia che il comportamento del tesserato che non ha causato all’arbitro alcuna conseguenza, vada ricondotto nell’ambito dell’accesa protesta collettiva, verificatasi al termine dell’incontro e, pertanto, escluso ogni intento di natura violenta da parte del giocatore, si ritiene di rivisitare parzialmente la sanzione, anche allo scopo di graduare e rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dalgi Organi di Giustizia Sportiva per simili fattispecie. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore PAPARELLA NICCOLO’ dal 30.9.2013 al 31.7.2013. La tassa reclamo va restituita.
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