COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. FC REAL VALLEMARINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2013, A CARICO DEL CALCIATORE MACCHIUSI SIMONE , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 DEL 28.02.2013 (GARA: A.S.D. FC REAL VALLEMARINA – A.S. SPERLONGA del 24.02.2013 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA A.S.D. FC REAL VALLEMARINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 30.06.2013, A CARICO DEL CALCIATORE MACCHIUSI SIMONE ,
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163
DEL 28.02.2013
(GARA: A.S.D. FC REAL VALLEMARINA – A.S. SPERLONGA del 24.02.2013 CAMPIONATO
DI SECONDA CATEGORIA)
La Commissione disciplinare ,
visto il reclamo in epigrafe ;
esaminati gli atti ufficiali;
osserva quanto seguie:
Dal referto di gara emerge che al 10’ del 2°tempo , il calciatore Macchiusi Simone, dopo essere
stato ammonito dall’arbitro , sputava al suo indirizzo, senza colpirlo.
La Società istante , dando una versione attenuata dei fatti , evidenziava che il proprio tesserato,
“innervosito” dalla sanzione ricevuta , indietreggiando di alcuni metri sputava a terra e non verso il
direttore di gara. Pertanto la ricorrente, escludendo qualsivoglia condotta violenta e forma di
protesta da parte del suo giocatore, chiedeva una sensibile riduzione della squalifica inflitta per
renderla più equa rispetto alla reale portata della vicenda.
Comprovata la sussistenza del gesto sprezzante compiuto dal giocatore, così come descritto
dall’arbitro nel referto arbitrale, questa Commissione, pur ribadendo l’intollerabilità di tale condotta,
ritiene tuttavia che il comportamento del MACCHIUSI vada ricondotta nell’ambito dell’accesa ed
eccessiva protesta e, pertanto, ritiene di poter rivisitare lievemente la sanzione.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica del calciatore Macchiusi Simone fino
al 23.4.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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