COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. FC REAL VALLEMARINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2013, A CARICO DEL CALCIATORE MACCHIUSI SIMONE , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 DEL 28.02.2013 (GARA: A.S.D. FC REAL VALLEMARINA – A.S. SPERLONGA del 24.02.2013 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. FC REAL VALLEMARINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2013, A CARICO DEL CALCIATORE MACCHIUSI SIMONE , ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.163 DEL 28.02.2013 (GARA: A.S.D. FC REAL VALLEMARINA – A.S. SPERLONGA del 24.02.2013 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) La Commissione disciplinare , visto il reclamo in epigrafe ; esaminati gli atti ufficiali; osserva quanto seguie: Dal referto di gara emerge che al 10’ del 2°tempo , il calciatore Macchiusi Simone, dopo essere stato ammonito dall’arbitro , sputava al suo indirizzo, senza colpirlo. La Società istante , dando una versione attenuata dei fatti , evidenziava che il proprio tesserato, “innervosito” dalla sanzione ricevuta , indietreggiando di alcuni metri sputava a terra e non verso il direttore di gara. Pertanto la ricorrente, escludendo qualsivoglia condotta violenta e forma di protesta da parte del suo giocatore, chiedeva una sensibile riduzione della squalifica inflitta per renderla più equa rispetto alla reale portata della vicenda. Comprovata la sussistenza del gesto sprezzante compiuto dal giocatore, così come descritto dall’arbitro nel referto arbitrale, questa Commissione, pur ribadendo l’intollerabilità di tale condotta, ritiene tuttavia che il comportamento del MACCHIUSI vada ricondotta nell’ambito dell’accesa ed eccessiva protesta e, pertanto, ritiene di poter rivisitare lievemente la sanzione. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica del calciatore Macchiusi Simone fino al 23.4.2013. La tassa reclamo va restituita.
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