COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D.S. GROUP AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NARDI VITTORIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 58 DEL 14.3.2013 (Gara: A.C.D.S. GROUP – FUTBOL TRE FONTANE del 9.3.2013 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.D.S. GROUP AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NARDI VITTORIO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 58 DEL
14.3.2013
(Gara: A.C.D.S. GROUP – FUTBOL TRE FONTANE del 9.3.2013 – Campionato III Categoria
Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società A.C.D.S. GROUP fa presente che il
responsabile dell’episodio addebitato al calciatore NARDI è in effetti il calciatore CAROTI
ALESSANDRO;
ascoltata la Società interessata la quale ribadisce l’istanza di cui sopra;
sentito l’arbitro, il quale in sede di supplemento di rapporto ha confermato che l’autore del grave
episodio di cui è stato vittima un calciatore avversario è stato il giocatore CAROTI ALESSANDRO,
che peraltro ha inviato una dichiarazione di responsabilità in merito.
Pertanto, questa Commissione
DELIBERA
Di revocare la squalifica del calciatore NARDI VITTORIO;
di inviare gli atti al Giudice sportivo competente per la decisione da assumere a carico del
calciatore CAROTI ALESSANDRO.
La tassa reclamo va restituita.
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