COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO NUOVO SALARIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 A CARICO DEL CALCIATORE DE VITA ANDERSON ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 56 DEL 7.3.2013 (Gara: DON BOSCO NUOVO SALARIO – VIRTUS RIVA del 3.3.2013 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO NUOVO SALARIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 A CARICO DEL CALCIATORE DE VITA ANDERSON ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 56 DEL 7.3.2013 (Gara: DON BOSCO NUOVO SALARIO – VIRTUS RIVA del 3.3.2013 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto l’arbitro, osserva: la reclamante ritiene eccessiva e sproporzionata la sanzione inflitta al calciatore DE VITA ANDERSON, dal momento che lo sputo avrebbe attinto l’arbitro sul braccio e non già sul volto ed inoltre, perché il giocatore avrebbe soltanto spintonato il direttore di gara, e non avrebbe invece tentato di colpirlo con un pugno. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, anche in considerazione del fatto che il DE VITA è minorenne e proviene da una particolare situazione familiare, che ha determinato in lui una seria difficoltà a relazionarsi con gli altri. Ascoltato in sede di supplemente, l’arbitro ha dichiarato che, dopo l’incontro, mentre si stava dirigendo verso la propria autovettura, parcheggiata fuori dall’impianto sportivo, il calciatore DE VITA ANDERSON si era avvicinato con atteggiamento minaccioso e, dopo aver appoggiato la fronte sulla sua, gli aveva rivolto più volte espressioni di sfida. A quel punto era intervenuto un tesserato presente che lo aveva bloccato. Mentre si accingeva ad entrare nell’autovettura, il DE VITA, sebbene trattenuto, gli aveva sputato contro da una distanza di circa un metro e lo sputo lo aveva attinto in parte sulla guancia sinistra e, in misura più abbondante, sulla sciarpa e sul giaccone. Il giocatore dopo essersi divincolato, gli aveva poi sferrato un pugno, che egli era riuscito a schivare, lasciandosi cadere sul sedile di guida: il pugno aveva sfiorato il suo naso. Erano quindi intervenute altre persone che avevano nuovamente bloccato il giocatore, allontanandolo. Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovato il comportamento minaccioso posto in essere dal giocatore: il lancio dello sputo che ha attinto l’arbitro sulla guancia e sulla sciarpa, nonché il tentativo di colpire lo stesso con un pugno, che non ha raggiunto il volto del direttore di gara, soltanto grazie alla prontezza di riflessi di quest’ultimo, che schivava il colpo. Ribadita l’estrema gravità e intollerabilità di tali reiterati gesti di natura offensiva, sprezzante e violenta, si ritiene quindi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica a carico del calciatore DE VITA ANDERSON fino al 30.6.2016. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it