COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO NUOVO SALARIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 A CARICO DEL CALCIATORE DE VITA ANDERSON ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 56 DEL 7.3.2013 (Gara: DON BOSCO NUOVO SALARIO – VIRTUS RIVA del 3.3.2013 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO NUOVO SALARIO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 A CARICO DEL CALCIATORE DE
VITA ANDERSON ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 56 DEL 7.3.2013
(Gara: DON BOSCO NUOVO SALARIO – VIRTUS RIVA del 3.3.2013 – Campionato III
Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto l’arbitro, osserva:
la reclamante ritiene eccessiva e sproporzionata la sanzione inflitta al calciatore DE VITA
ANDERSON, dal momento che lo sputo avrebbe attinto l’arbitro sul braccio e non già sul volto ed
inoltre, perché il giocatore avrebbe soltanto spintonato il direttore di gara, e non avrebbe invece
tentato di colpirlo con un pugno.
Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, anche in considerazione del fatto che il DE VITA
è minorenne e proviene da una particolare situazione familiare, che ha determinato in lui una seria
difficoltà a relazionarsi con gli altri.
Ascoltato in sede di supplemente, l’arbitro ha dichiarato che, dopo l’incontro, mentre si stava
dirigendo verso la propria autovettura, parcheggiata fuori dall’impianto sportivo, il calciatore DE
VITA ANDERSON si era avvicinato con atteggiamento minaccioso e, dopo aver appoggiato la
fronte sulla sua, gli aveva rivolto più volte espressioni di sfida.
A quel punto era intervenuto un tesserato presente che lo aveva bloccato. Mentre si accingeva ad
entrare nell’autovettura, il DE VITA, sebbene trattenuto, gli aveva sputato contro da una distanza di
circa un metro e lo sputo lo aveva attinto in parte sulla guancia sinistra e, in misura più
abbondante, sulla sciarpa e sul giaccone.
Il giocatore dopo essersi divincolato, gli aveva poi sferrato un pugno, che egli era riuscito a
schivare, lasciandosi cadere sul sedile di guida: il pugno aveva sfiorato il suo naso.
Erano quindi intervenute altre persone che avevano nuovamente bloccato il giocatore,
allontanandolo.
Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova
privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovato il comportamento minaccioso posto in
essere dal giocatore: il lancio dello sputo che ha attinto l’arbitro sulla guancia e sulla sciarpa,
nonché il tentativo di colpire lo stesso con un pugno, che non ha raggiunto il volto del direttore di
gara, soltanto grazie alla prontezza di riflessi di quest’ultimo, che schivava il colpo.
Ribadita l’estrema gravità e intollerabilità di tali reiterati gesti di natura offensiva, sprezzante e
violenta, si ritiene quindi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo,
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica a carico del calciatore DE VITA
ANDERSON fino al 30.6.2016.
La tassa reclamo va incamerata.
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