COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LUCIANO IANNOTTA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 8 COMMA 15 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 NOIF E DELLA SOCIETÀ POL SONNINO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LUCIANO IANNOTTA
PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 8
COMMA 15 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 NOIF E DELLA
SOCIETÀ POL SONNINO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
La Procura Federale, letta la decisione del Collegio arbitrale della L.N.D. del 1°.12.2012, con la
quale la POL SONNINO è stata condannata a corrispondere all’allenatore D’ANDREA GIUSEPPE
la somma di € 5.500 oltre gli interessi legali, dalle singole scadente all’effettivo soddisfo, quale
premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012, in accoglimento del ricorso preesntato
dall’allenatore D’ANDREA.
Rilevato che, dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, la POL. SONNINO non
risulta aver pagato nei termini stabiliti dalla normativa e che sono decorsi inutilmente i termini di
impugnazione ed di adempimento prestabiliti.
Considerato che, tra l’altro, l’inadempimento della POL. SONNINO risulta dalla nota dell’Avv.
MATTEO SPERDUTI del 22.1.2013, acquisita dalla Procura Federale.
Che detto comportamento integra le violazioni normative indicate in titolo, a carico del Presidente
della POL. SONNINO, Sig. LUCIANO IANNOTTA e della Società dallo stesso presieduto.
Conseguentemente, la Procura Federale ha inteso deferire a questa Commissione Disciplinare
Territoriale, i soggetti in questione.
Alla riunine indetta da questo Organo Disciplinare è presente, per la Procura Federale l’Avv.
GIUSEPPE VESCUSO, mentre per i deferiti nessuno è comparso.
La Procura Federale, dopo aver riferito quanto sopra, conclude con l’affermazione di responsabilità
dei deferiti chiedendo per il Presidente IANNOTTA LUCIANO 6 mesi di inibizione, e per la Società
SONNINO 2 punti di penalizzazione.
Questa Commissione ha inteso ridimensionare le proposte di sanzioni avanzate dalla Procura,
commisurandole secondo parametri già adottati per casi analoghi a quello prospettato.
Detto ciò questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in oggetto e di inibire il
Presidente della POL. SONNINO, Sig. IANNOTTA LUCIANO, per mesi 3 e di infliggere alla
Società POL. SONNINO l’ammenda di € 1.000 e un punto di penalizzazione da scontare nella
corrente stagione sportiva.
Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per gli adempimenti di competenza.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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