COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ION SCRIPNICIUS PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ION SCRIPNICIUS PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF. La Segreteria dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha segnalato alla Procura Federale, con nota del 19.2.2013, la sospensione del tesseramento in favore della Società A.S.D. FLORA 92 Calcio a 5 per il calciatore ION SCRIPNICIUS di nazionalità Moldava, il quale allegava una dichiarazione, da lui sottoscritta, in cui sosteneva “di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni estere, né a Società italiane”. La Federazione Moldava Calcio, con nota del 6.2.2013, ha segnalato che, al contrario, il suddetto calciatore è stato tesserato per il club “VORAN” alla stessa regolarmente affiliata. La Procura Federale ha potuto rilevare, in ordine a quanto sopra, che la richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore in questione, alla luce delle false affermazioni, sia da considerarsi in contrasto con le norme regolamentari vigenti, violando il disposto degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S. e dell’art. 40 comma 11 bis delle NOIF, ascrivibili al calciatore ION SCRIPNICIUS, il quale viene pertanto deferito a questo Organo di Giustizia Sportiva. Alla riunione indetta da questo Organo di Giustizia Sportiva, è presente la Procura Federale con l’Avv. GIUSEPPE VESCUSO, ed il calciatore deferito accompagnato dal Presidente della Società A.S.D. FLORA 92 Calcio a 5. La Procura insiste per l’affermazione di responsabilità del calciatore ION SCRIPNICIUS chiedendo per il predetto 6 mesi di squalifica. Interviene il calciatore SCRIPNICIUS precisando di aver agito in buona fede e sottolineando di non aver mai partecipato ad alcuna gara con la Società FLORA 92 Calcio a 5. La Commissione, valutata nel complesso la situazione determinatasi a seguito di una dichiarazione mendace del calciatore indicato in titolo, e tenuto conto che lo stesso non ha partecipato ad alcuna gara con la Società FLORA 92 Calcio a 5, ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale possa essere adeguatamente riportata entro limiti di minore entità. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni ascrittegli e di infliggere al calciatore ION SCRIPNICIUS la squalifica per mesi 3. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per gli adempimenti di competenza. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it