COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ACETI CARLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ITALIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ACETI CARLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ITALIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.. La Segreteria Federale della F.I.G.C in data 18.10.2012 inviava un esposto alla Procura Federale con il quale segnalava che la Società ACCADEMIA CALCIO ITALIA, per contraddistinguere la propria attività di settore giovanile, utilizzava segni distintivi che rappresentavano rielaborazioni non autorizzate del marchio ufficiale della F.I.G.C., al fine di sponsorizzare la propria scuola calcio, senza la necessaria autorizzazione. Conseguentemente, la Procura deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Presidente Sig. ACETI CARLO e la Società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ITALIA. Alla riunione indetta da questo Organo di Giustizia Sportiva era presente il solo Procuratore Federale, AVV. FRANCESCO BEVIVINO, mentre per i deferiti nessuno compariva. Il Presidente ACETI inviava, nei termini, memoria difensiva con la quale affermava che il simbolo utilizzato, molto simile a quello della F.I.G.C., era stato elaborato in via momentanea e approssimativa, in totale buona fede e senza alcuna finalità di lucro. A prova di cio’, fa presente che il marchio, successivamente alla contestazione, è stato immediatamente eliminato da qualsiasi materiale pubblicitario e non. Conclude sottolineando che trattasi di una piccola scuola calcio e chiede, infine, l’archiviazione del deferimento. La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Presidente CARLO ACETI , l’inibizione per mesi 6 e per la Società ACCADEMIA CALCIO l’ammenda di € 1.000. La Commissione, valutata nel complesso la situazione, ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale possa essere adeguatamente riportata entro limiti di minore entità. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabilI delle violazioni ascrittegli e di infliggere al Presidente Sig. ACETI CARLO l’inibizione di mesi 2 e alla Società ACCADEMIA CALCIO ITALIA l’ammenda di € 300. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per gli adempimenti di competenza. Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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