COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ACETI CARLO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ITALIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ACETI CARLO PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA
SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ITALIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S..
La Segreteria Federale della F.I.G.C in data 18.10.2012 inviava un esposto alla Procura Federale
con il quale segnalava che la Società ACCADEMIA CALCIO ITALIA, per contraddistinguere la
propria attività di settore giovanile, utilizzava segni distintivi che rappresentavano rielaborazioni
non autorizzate del marchio ufficiale della F.I.G.C., al fine di sponsorizzare la propria scuola calcio,
senza la necessaria autorizzazione.
Conseguentemente, la Procura deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il
Presidente Sig. ACETI CARLO e la Società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ITALIA.
Alla riunione indetta da questo Organo di Giustizia Sportiva era presente il solo Procuratore
Federale, AVV. FRANCESCO BEVIVINO, mentre per i deferiti nessuno compariva.
Il Presidente ACETI inviava, nei termini, memoria difensiva con la quale affermava che il simbolo
utilizzato, molto simile a quello della F.I.G.C., era stato elaborato in via momentanea e
approssimativa, in totale buona fede e senza alcuna finalità di lucro.
A prova di cio’, fa presente che il marchio, successivamente alla contestazione, è stato
immediatamente eliminato da qualsiasi materiale pubblicitario e non.
Conclude sottolineando che trattasi di una piccola scuola calcio e chiede, infine, l’archiviazione del
deferimento.
La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Presidente
CARLO ACETI , l’inibizione per mesi 6 e per la Società ACCADEMIA CALCIO l’ammenda di €
1.000.
La Commissione, valutata nel complesso la situazione, ritiene che la sanzione proposta dalla
Procura Federale possa essere adeguatamente riportata entro limiti di minore entità.
Detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabilI delle violazioni ascrittegli e di infliggere al Presidente Sig. ACETI
CARLO l’inibizione di mesi 2 e alla Società ACCADEMIA CALCIO ITALIA l’ammenda di € 300.
Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per gli adempimenti di competenza.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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