COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIGLIO ZEPPONAMI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE MASSIMO BANDIERA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 62 DEL 14.3.2013 (Gara: GROTTE S. STEFANO – GIGLIO ZEPPONAMI del 12.3.2013 – Campionato III Categoria Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIGLIO ZEPPONAMI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE MASSIMO BANDIERA
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO
CON C.U. N. 62 DEL 14.3.2013
(Gara: GROTTE S. STEFANO – GIGLIO ZEPPONAMI del 12.3.2013 – Campionato III
Categoria Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale l’allenatore BANDIERA assume di non essersi comportato
nei riguardi dell’arbitro, così come descritto nel referto (offese agli occupanti la panchina
avversaria, ingiurie all’arbitro dopo l’allontanamento e lettera spinta al medesimo);
considerato che, in sede di audizione, l’interessato ha ribadito il contenuto del reclamo, chiedendo
una sostanziale riduzione della squalifica.
Visti gli atti ufficiali, dai quali di contro si rileva, che il reclamante dopo essere stato allontanato per
ingiurie ai dirigenti avversari, nel protestare spintonava lievemente l’arbitro;
tenuto conto che , nonostante l’inammissibilità dell’atteggiamento del citato tecnico, la sanzione a
lui comminata possa essere lievemente ridimensionata, trattandosi di una occasionale protesta.
Questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in argomento riducendo la squalifica all’allenatore BANDIERA MASSIMO a
4 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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