COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE SIG. LOMBARDI DAMIANO DELLA A.S.D. ATLETICO MONTE PORZIO CATONE. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.03.2014, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 14.03.2013 (GARA: A.S.D. ATLETICO MONTE PORZIO CATONE – BCC CASILINA , DEL 10.03.2013 , CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE SIG. LOMBARDI DAMIANO DELLA A.S.D. ATLETICO MONTE PORZIO CATONE. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.03.2014, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 14.03.2013 (GARA: A.S.D. ATLETICO MONTE PORZIO CATONE - BCC CASILINA , DEL 10.03.2013 , CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA) La Commissione disciplinare territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata , la parte interessata, osserva quanto segue: Dal referto emerge che al 48’del secondo tempo , veniva espulso il n.8 Lombardi Damiano, della Società Atletico Monte Porzio Catone, per aver rivolto espressioni offensive al direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare, lo afferrava all’altezza del collo con entrambe le mani scuotendolo con vigore e provocandogli un graffio sul petto, nel contempo lo minacciava reiterando ulteriori frasi offensive . Successivamente veniva bloccato e portato via a forza da due suoi compagni di squadra. L’istante , in sede di sua audizione ribadiva il proprio ricorso, e dando una versione edulcorata dei fatti e della stessa dinamica dell’azione, ammetteva di aver protestato in maniera eccessiva nei confronti dell’arbitro , a causa di un provvedimento ingiusto , subito dalla sua squadra, ma senza aver avuto da parte propria, alcun intento di violenza , spregio o minaccia nei confronti del direttore di gara. Pertanto concludeva con la richiesta di riduzione della sanzione inflittagli. Considerato che la condotta del giocatore, minacciosa e violenta , costituisce oltraggio nei confronti della persona e delle funzioni proprie dell’arbitro, si ritiene dall’esame di ogni elemento e circostanza che ha caratterizzato l’intero episodio, ( in particolare lo stato emotivo dell’agente , data l’importanza dell’incontro anche ai fini della classifica, come le sue precarie condizioni fisiche sopravvenute durante la partita), che possa addivenirsi ad una limitata riduzione della squalifica inflitta, riconducendo il gesto ad una iniziale e impetuosa protesta per una decisione arbitrale reputata avversa alla sua squadra, che è poi degenerata in una condotta sicuramente intollerabile e quindi degna di essere adeguatamente sanzionata, e ciò anche in relazione alla responsabilità e al ruolo ricoperto dal Lombardi, quale capitano della Società Atletico Monte Porzio Catone. Tanto ritenuto; DELIBERA In parziale riforma del provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio FIGC , LND, al Com Uff. N. 176 del 14.03.2013 , di ridurre la squalifica del calciatore Lombardi Damiano, al 31.12.2013. La tassa reclamo va restituita.
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