COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 28/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 142 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dall’A.S.D. Pieve Fosciana avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Bonini Alessandro per 3 gare. C.U. N° 50 del 07.03.2013
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 54 del 28/03/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
142 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto dall’A.S.D. Pieve Fosciana avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Bonini Alessandro per 3 gare. C.U. N° 50 del 07.03.2013
Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Bonini Alessandro per tre gare, per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.
Con tempestivo reclamo la società sostiene si sia trattato di un contatto fortuito nel corso di un’azione di gioco, tanto da rendere eccessiva addirittura l’espulsione.
Conclude con la richiesta di audizione personale e di riduzione della sanzione.
L’arbitro, con il supplemento di rapporto reso ai fini istruttori, in sostanza conferma quanto già indicato nel primo rapporto.
All’odierna udienza, nessuno compariva per la reclamante, nonostante la convocazione.
Il reclamo non merita accoglimento.
Appare pacifico, dagli atti di gara, come l’episodio sia annoverabile fra quelli violenti, oltretutto accaduto lontano dall’azione di gioco.
La sanzione irrogata dal Primo Giudice, quindi, appare equa e conforme con quanto disposto dalle Carte Federali.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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