COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 28/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 144 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica S. Banti Barberino avverso all’esito della gara disputata in data 23/02/2013 Polisportiva Olimpia Firenze – S. Banti Barberino per il Campionato Juniores Provinciali (C.U. n. 35 del 6/03/2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 28/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 144 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica S. Banti Barberino avverso all’esito della gara disputata in data 23/02/2013 Polisportiva Olimpia Firenze – S. Banti Barberino per il Campionato Juniores Provinciali (C.U. n. 35 del 6/03/2013) Il reclamo avanzato innanzi a questa C.D.T. e proposto dalla società in oggetto, attiene al risultato di 0-3 oltre alla penalizzazione di un punto ed alla relativa sanzione pecuniaria di € 150,00 scaturita dalla decisione del G.S.T., relativa alla gara segnalata in epigrafe disputata contro la Polisportiva Olimpia Firenze che, di seguito, viene integralmente riportata: GARA OLIMPIA FIRENZE – S. BANTI BARBERINO DEL 23/02/13 (NON DISPUTATA). “Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.34 del 27/02/2013. Con rituale reclamo la A.S.D. S.Bariti Barberino in relazione alla gara indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento della causa di forza maggiore al fine di giustificare la mancata presentazione, allegando all'uopo e-mail del settore Lavori Pubblici del Comune di Barberino del Mugello la quale attesta l'esistenza di un disagio alla circolazione, dovuto a precipitazioni nevose attestando, altresì, che le strade erano comunque percorribili con catene o pneumatici da neve. Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali ed esaminata in particolare la dichiarazione del Comune fornita dalla reclamante ritiene che nel caso di specie non sussistano gli estremi per il riconoscimento per la causa di forza maggiore. Infatti, la dichiarazione in questione attesta un generico disagio alla circolazione e non una specifica interdizione al traffico ovvero un concreto pericolo per la circolazione. Anzi la stessa Autorità precisa che la circolazione sarebbe stata consentita con le normali dotazioni invernali P.Q.M. il Giudice Sportivo respinge il reclamo in oggetto ed infligge alla A.S.D. S.Bariti Barberino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l'ammenda di Euro 150 quale prima rinuncia. Dispone l'addebito della tassa di reclamo o il suo incameramento se versata.“Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.34 del 27/02/2013.” Nel reclamo, la società S. Banti Barberino 1920 eccepisce una errata valutazione del G.S.T. che non avrebbe adeguatamente considerato la reale situazione climatica e la sostanziale impossibilità di movimento per i giovani tesserati. A tal proposito elenca una serie di gare – non disputate nelle medesime date e su territori contigui – per le quali, incomprensibilmente, il giudice di primo grado ha disposto, con decisioni opposte a quelle impugnate, la ripetizione delle competizioni. Insiste pertanto per l'annullamento delle sanzioni irrogate e per la ripetizione delle gara indicate. Il reclamo appare fondato. Pur nella carente documentazione fornita al G.S.T. a sostegno della ipotizzata forza maggiore, prevista e disciplinata dall'art 55 N.O.I.F., risulta incontestabile che l'intera area fu oggetto di una eccezionale precipitazione nevosa che imbiancò tutto il territorio paralizzando, di fatto, per ore la circolazione rendendola particolarmente disagiata anche per i mezzi attrezzati. Nello scorso C.U. veniva adottato, su reclamo del Gruppo Sportivo Scarperia 1920, un provvedimento che cassava la decisione del G.S.T. disponendo la ripetizione della Gara con una motivazione che qui viene integralmente richiamata. In tale decisione si evidenziava il “quid pluris” - con riferimento a diverse decisioni della Giustizia Sportiva, anche di questa C.D.T., che relegavano la “forza maggiore” ad ipotesi assolutamente marginali - nel pericolo (anche solo potenziale ma oggettivamente sussistente) del trasferimento della squadra con condizioni meteo obiettivamente estreme. Nella medesima decisione si segnalava inoltre che, trattandosi di atleti giovani, in buona parte infradiciotenni, le società ed i suoi dirigenti avrebbero dovuto farsi carico dell'onere di tutelare i minori mediante una assunzione di responsabilità decisamente inesigibile con i possibili rischi connessi al trasferimento. Per tale ragione molte gare, come correttamente dedotto dalla reclamante, hanno ottenuto dal G.S.T. il riconoscimento dell'esimente dell'art.55 C.G.S. pur se giocate in aree immediatamente contigue a quella oggetto del presente giudizio per cui, anche per un dovere di coerenza, il reclamo appare fondato e condivisibile. P.Q.M. La C.D.T. accoglie il reclamo e revoca tutte le sanzioni disciplinari applicate dal G.S.T. con riferimento alla gara disputata in data 23/02/2013 Polisportiva Olimpia Firenze – S. Banti Barberino per il Campionato Juniores Provinciali disponendo, al contempo, la ripetizione della medesima e la restituzione della tassa di reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it