COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 11/04/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT/G.S.D. GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO DEL 7 APRILE 2013 (non disputata).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 11/04/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT/G.S.D. GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO DEL 7 APRILE 2013 (non disputata). Con rapporto in data 8 aprile 2013 l'arbitro designato per la direzione della gara A.S.D. Pelli Santacroce Sport/G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano riferiva che la partita, prevista in calendario per le ore 15,30 del giorno 7 aprile, non era stata disputata per fatto addebitabile alla societa' ospitante. Precisava che l'A.S.D. Pelli Santacroce Sport, nei cui confronti era stato disposto un prelievo coattivo non aveva adempiuto all'obbligazione richiestagli come previsto dall'art. 30, comma quinto, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per cui dietro disposizioni del Commissario Amministrativo presente non dava inizio alla gara. Rileva questo Giudice che la disciplina nella specie applicabile e' quella dettata in via generale dall'art. 30 R.L.N.D., le cui statuizioni - tassative ed inderogabili - devono ritenersi vincolanti per tutte le societa'. Da siffatta premessa si deduce che l'inosservanza di quelle prescrizioni pone la societa' in posizione di inadempienza e, quindi, di rinuncia alla disputa della gara: situazione verificatasi, per l'appunto, nel caso in esame (art. 53, comma sesto, N.O.I.F.). Per questi motivi il G.S.T. infligge di conseguenza all'A.S.D. Pelli Santacroce Sport di Casciana Terme (Pisa) le sanzioni della perdita della partita con il punteggio di 0-3, della penalizzazione di UN punto in classifica e dell'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) quale prima rinuncia.
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