COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 11/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 143 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 40 del 07.02.2013 Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Palleronese avverso l’ammenda di € 250,00, l’inibizione inflitta al Dirigente Marco Magnolia fino al 07.05.2013 (2 mesi) e la squalifica inflitta al calciatore Cini Emanuele per 5 gg.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 11/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 143 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 40 del 07.02.2013 Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Palleronese avverso l’ammenda di € 250,00, l’inibizione inflitta al Dirigente Marco Magnolia fino al 07.05.2013 (2 mesi) e la squalifica inflitta al calciatore Cini Emanuele per 5 gg. Reclama la società Palleronese avverso i provvedimenti comminati dal G.S.T., qui di seguito riportati: -Ammenda di € 250,00, “per sostenitori che a più riprese insultavano il D.g.. Uno di questi, particolarmente attivo nelle offese, a fine del primo tempo si avvicinava al cancello di accesso degli spogliatoi e reiterava le offese. Alla richiesta del D.g. al dirigente accompagnatore di chiedere l’intervento dei carabinieri quest’ultimo assicurava che avrebbe dato seguito alla richiesta. Anche nel secondo tempo continuavano le offese. A fine gara, mentre il D.g. raggiungeva lo spogliatoio lo stresso tifoso lo minacciava ed offendeva nuovamente. Il D.g. provvedeva allora a richiedere personalmente l’intervento dei carabinieri che dichiaravano che non era avvenuta alcuna richiesta d’intervento da parte della società”; -Inibizione a svolgere ogni attività fino al 07.05.2013 a carico del Sig. Marco Magnolia, “per non aver ottemperato alla richiesta del D.g. di chiedere l’intervento dei Carabinieri nonostante avesse assicurato allo stesso che avrebbe provveduto. I Carabinieri intervenuti per la richiesta effettuata direttamente dal D.g. comunicavano che non era arrivata alcuna richiesta d’intervento”; -Squalifica per 5 gg. a carico del calciatore Emanuele Cini, in quanto “espulso per minacce ad un avversario le reiterava successivamente. Mentre usciva offendeva il D.g.. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante impugna i provvedimenti sopraindicati, chiedendone l’annullamento o la riduzione, contestandone la motivazione. In particolare, per quanto riguarda la sanzione comminata al calciatore Cini, la società contesta i fatti così come ricostruiti dal direttore di gara, rilevando che il diverbio avvenuto tra i calciatori non era di dimensioni tali da dover portare all’espulsione. La società ridimensiona l’accaduto, classificandolo come una semplice scaramuccia verbale tra giocatori avversari (come tante ne possono accadere durante la partite di qualsiasi categoria), rilevando che, probabilmente, l’arbitro in tale situazione abbia modificato la propria capacità di giudizio avendo perso la serenità in quanto bersaglio privilegiato delle offese profferite reiteratamente da una persona del pubblico durante il corso della gara. Per quanto riguarda l’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore Magnolia, la società pone alcuni interrogativi, evidentemente finalizzati a ‘provocare’ una risposta del D.g. in sede di supplemento di rapporto, ponendo dei dubbi sulla genuinità delle circostanze riportate nel rapporto gara riguardanti la preventiva chiamata d’intervento delle forze dell’ordine. Infine, per quanto attiene l’ammenda, la società precisa che si è trattato di una sola persona e non dell’intero pubblico, rilevando che, per quanto è a sua conoscenza, poteva essere animata da motivi personali essendo stata l’unica ad aver tenuto un siffatto atteggiamento, nonostante la dirigenza e il pubblico presente sugli spalti l’avessero invitata più volte a cessare con detto contegno. La Commissione, richiesto ed acquisito un supplemento di rapporto ai fini istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. Il reclamo si fonda, in buona sostanza, nel contestare la ricostruzione fattuale operata dal D.g. e nell'affermare l'esistenza di circostanze dirimenti la responsabilità del calciatore e del dirigente, da un lato, e della società, dall'altro. Partendo dalla sanzione inflitta al dirigente Magnolia, il Collegio rileva che il ricorso proposto dalla società è ai limiti dell’ammissibilità, vuoi per evidenti limiti logici del suo contenuto, vuoi per genericità dell'esposizione e carenza di motivazione. Ad ogni buon conto, gli atti ufficiali confermano la condotta omissiva del dirigente Magnolia, il quale è venuto meno al principale dovere di assistenza nei confronti del Direttore di gara, per non aver ottemperato alla richiesta di chiamata delle forze dell’ordine. Sanzione che, in ragione della gravità dell’inadempimento, è da ritenersi congrua. Passando all’ammenda di € 250,00, le eccezioni della reclamante non trovano sostegno e sono da ritenersi prive di rilievo. La reiterazione delle offese profferite nei confronti dell'arbitro, che la stessa reclamante riconosce essere avvenute con soluzione di continuità per tutto l’arco della gara, e il mancato assolvimento del dovere di assistenza di cui sopra da parte del dirigente Magnolia giustificano la misura della sanzione che, alla luce delle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria, appare ben calibrata dal giudice di prime cure. Infine, entrando nel merito della sanzione inflitta al calciatore Cini, dalla risultanze istruttorie emerge l’aver il calciatore tenuto un comportamento gravemente minaccioso, peraltro reiterato, nei confronti di un avversario e, successivamente, di aver apostrofato, al momento della notifica dell’espulsione, l'arbitro con un'espressione ingiuriosa. Il Collegio evidenzia che gli elementi acquisiti con l’istruttoria di causa non consentono di poter ridurre l’entità della sanzione inflitta, stante l’assenza di circostanze attenuanti degne di pregio Invero, assume particolare rilievo la reiterazione del contegno minaccioso e la circostanza che, al momento del fatto, il Cini rivestiva la veste di capitano. Sanzione congrua. P.Q.M. la C.D.T.T.: -Respinge il ricorso proposto dall’U.S.D. Palleronese, e per l’effetto conferma i provvedimenti impugnati; -ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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