• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 57 del 15/04/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
29 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei:
– CAMEROTA Ciro all’epoca dei fatti Presidente del CRA Toscana
– CAMARLINGHI Giuseppe all’epoca coordinatore tecnico presso il CRA Toscana
– NUZZI Gabriele arbitro effettivo della sez. AIA Valdarno
– COCOLLINI Francesco arbitro benemerito della sez. AIA Valdarno
– PASQUI Patrizio arbitro fuori quadro Presidente sez. AIA Valdarno
– MARTINI Elisa arbitro effettivo sez. AIA di Empoli
– Ciambotti Leonardo Arbitro Benemerito Già Presidente Della Sez. Aia Di Empoli
Da Parte Della Procura Federale, Tutti Per La Violazione Dell’art. 1 Co. 1 C.G.S. E Dell’art. 40
Commi 1, 2 E 3 Lett. A) Del Regolamento Aia.
Il Primo Per Essere Venuto A Conoscenza Nel Suo Ruolo Apicale Di Violazione E Forzature
All’interno Del Sistema Sinfonia Presso Le Sezioni Di Firenze, Valdarno E Empoli, Tollerava
Tali Situazioni Senza Porvi Rimedio Alcuno, Di Fatto Avallandole
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 57 del 15/04/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
29 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei:
- CAMEROTA Ciro all’epoca dei fatti Presidente del CRA Toscana
- CAMARLINGHI Giuseppe all’epoca coordinatore tecnico presso il CRA Toscana
- NUZZI Gabriele arbitro effettivo della sez. AIA Valdarno
- COCOLLINI Francesco arbitro benemerito della sez. AIA Valdarno
- PASQUI Patrizio arbitro fuori quadro Presidente sez. AIA Valdarno
- MARTINI Elisa arbitro effettivo sez. AIA di Empoli
- Ciambotti Leonardo Arbitro Benemerito Già Presidente Della Sez. Aia Di Empoli
Da Parte Della Procura Federale, Tutti Per La Violazione Dell’art. 1 Co. 1 C.G.S. E Dell’art. 40
Commi 1, 2 E 3 Lett. A) Del Regolamento Aia.
Il Primo Per Essere Venuto A Conoscenza Nel Suo Ruolo Apicale Di Violazione E Forzature
All’interno Del Sistema Sinfonia Presso Le Sezioni Di Firenze, Valdarno E Empoli, Tollerava
Tali Situazioni Senza Porvi Rimedio Alcuno, Di Fatto Avallandole
Gli Altri Per Aver Posto In Essere Tali Irregolarita’ E Forzature Del Sistema Sinfonia
Avanti a questa C.D. all’udienza 5 aprile 2013 su deferimento della Procura Federale sono comparsi
i deferiti per rispondere delle violazioni sinteticamente riportate in epigrafe.
In particolare sono comparsi:
- CAMEROTA Ciro, assistito dall’Avvocato Laura Brilli
- CAMARLINGHI Giuseppe, in proprio
- NUZZI Gabriele, in proprio
- COCOLLINI Francesco, in proprio
- PASQUI Patrizio, in proprio
- MARTINI Elisa, in proprio
- CIAMBOTTI Leonardo, in proprio
La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.
Datosi atto che sono state depositate memorie difensive da parte dell’Avv. Brilli per il signor
Camerota, dall’Avv. Cataldo (che peraltro medio-tempore ha rinunciato al mandato e non è
presente) per il signor Camarlinghi e da parte del signor Pasqui, il sostituto Procuratore Federale
illustra la fattispecie riaffermando la colpevolezza dei deferiti, e contestando le difese svolte nelle
memorie, chiede che vengano irrogate le seguenti sanzioni graduate secondo le effettive
responsabilità dei deferiti:
- CAMEROTA Ciro, mesi 15 di sospensione
- CAMARLINGHI Giuseppe, mesi 12 di sospensione
- NUZZI Gabriele, mesi 9 di sospensione
- COCOLLINI Francesco, mesi 9 di sospensione
- PASQUI Patrizio, 12 mesi di sospensione
- MARTINI Elisa, 9 mesi di sospensione
- CIAMBOTTI Leonardo 12 mesi di sospensione
I deferiti esplicitano le loro difese, in particolare il signor Camerota prima personalmente e poi
tramite l’Avv. Brilli che lo rappresenta, poi il signor Camarlinghi, poi il signor Ciambotti ed il signor
Pasqui.
Questi illustrano la loro specifica posizione anche in riferimento agli altri deferiti, spiegando alla C.D.
quella che da loro è stata ritenuta una sorta di necessità per tutelare gli arbitri e per far disputare
partite in casi di urgenza al fine della regolarità dei campionati.
Sottolineano la eccezionalità e la rarità delle violazioni.
Unico che nega recisamente il proprio coinvolgimento a qualsiasi livello, sia di commissione
materiale, sia di avallo è il signor Camerota.
Gli altri deferiti Martini. Nuzzi e Cocollini si riportano a quanto già dichiarato in sede di interrogatorio
da parte del rappresentante della Procura.
La C.D. nella disamina della fattispecie non può esimersi dal ripercorrere l’iter formativo del
fascicolo passando poi all’analisi dell’atto di deferimento nonché, doverosamente, delle difese dei
deferiti.
Il deferimento prende avvio dalle dichiarazioni rese prima avanti a questa C.D. poi avanti alla C.D.
Nazionale dal signor Paolo Tepsich (già Presidente della sez. AIA di Firenze) nel procedimento che
lo vedeva deferito (e poi condannato a 18 mesi di sospensione) per le medesime violazioni
contestate agli odierni deferiti.
Infatti il Tepsich che pacificamente aveva eluso il sistema Sinfonia (sistema informatico che
impedisce ad un arbitro di percepire il rimborso per due partite nel medesimo giorno), forzando il
sistema mediante l’inserimento di date di arbitraggi, errate poiché precedenti o successive a quelle
effettive, riferiva in sede dibattimentale che tale prassi era generalizzata ed usata anche in altre
sezioni, indicando in particolare (oltra alla sua sezione fiorentina) quelle di Valdarno ed Empoli.
La cd. notizia criminis attivava la Procura Federale che provvedeva ad interrogare il medesimo
Tepsich, che confermava le circostanze indicando come suo referente all’interno della sez. di
Firenze il signor Camarlinghi, indicava coloro che effettuavano materialmente l’immissione dei dati
non corretti, nelle persone di Elisa Martini presso la sezione di Empoli e del signor Gabriele Nuzzi
presso la sezione Valdarno, mentre sosteneva di non poter dire se tali persone agissero con l’avallo
del presidente del CRA signor Camerota.
All’interrogatorio del Tepsich seguivano quelli degli altri indagati i quali a vario titolo ammettevano gli
addebiti seppur con qualche distinguo, che vedremo, ad eccezione del signor Camerota il quale si
dichiarava estraneo alla situazione ed anzi rivendicava il proprio ruolo ed il proprio impegno affinchè
ogni cosa si svolgesse secondo le regole.
Tutti i deferiti riferivano di essere a perfetta conoscenza dell’esistenza e del funzionamento del
sistema Sinfonia, e della impossibilità di inserimento di un doppio arbitraggio per il medesimo
direttore di gara nella singola giornata.
Poiché talvolta si verificava la necessità di utilizzare lo stesso arbitro (ad esempio per la mancata
presenza dell’arbitro designato causa malattia o altro), al fine di far percepire il doppio rimborso
all’arbitro per il doppio impegno, si poneva rimedio alla impossibilità dettata dal sistema Sinfonia,
inserendo una data diversa per uno dei due arbitraggi cosicchè il sistema non “rifiutava” il rimborso.
Orbene tutti gli indagati asseriscono che il tutto fosse effettuato in perfetta buona fede e “ a fin di
bene” ovvero per ovviare ad una anomalia del sistema che, in effetti, successivamente (dal 2011)
era stato normativamente corretto per consentire i doppi rimborsi, era cioè un “rimedio” peraltro
usato in casi abbastanza rari e riguardava esclusivamente i campionati (non i tornei) e quasi
esclusivamente adottato nei casi in cui dal pronto AIA era segnalata la indisponibilità di un arbitro,
che veniva sul momento sostituito con altro già presente sul campo o nelle vicinanze per aver già
diretto una gara.
In particolare il Camarlinghi asserisce che tale procedura anomala era di dominio pubblico tanto che
se ne parlava tra presidenti di sezione, non potendo escludere che fosse capitato anche a lui di fare
uso dell’espediente ed affermando che quando veniva effettuato era sempre portato a conoscenza
del presidente di sezione.
La signora Martini (all’epoca segretario della sez. di Empoli) ha affermato di essere a conoscenza e
di avere avuto direttive in tal senso dal proprio dirigente signor Ciambotti nonché di averne parlato
col Tepsich.
Il Cocollini (sez. Valdarno) confermava di aver personalmente inserito dati errati per forzare il
sistema, non escludendo che tale procedura fosse stata effettuata anche dai colleghi Nuzzi e
Pasqui.
Il Nuzzi (sez. Valdarno) confermava di essere a conoscenza della possibilità di aggiramento del
sistema Sinfonia, aggiungendo che della questione si occupava personalmente il Cocollini.
Il Ciambotti (Presidente sez. Empoli) confermava le dichiarazioni della signora Martini, confermando
altresì l’eccezionalità della cosa.
Il Pasqui pur confermando le circostanze riferite dagli altri incolpati aggiungeva che il Presidente del
CRA signor Camerota “era a conoscenza dell’uso e della modalità sopradescritte (aggiramento
sistema Sinfonia), anzi la metteva in pratica lui stesso per le gare di campionati regionali”.
Per ultimo il signor Camerota (Presidente CRA Toscana) affermava (e ribadiva i dibattimento) di
essere stato a conoscenza solo di voci che riguardavano siffatte forzature, ma di non averle certo
avallate, tanto meno effettuate personalmente, ed anzi di aver impartito severe direttive circa il
rispetto delle regole (a tal proposito faceva espresso riferimento al verbale della Consulta da lui
stesso convocata in data 2522010 ed alla successiva circolare inviata ai presidenti di sezione il
132010).
Durante il dibattimento del 5 aprile 2013 l’Avvocato Stefanini, sostituto procuratore federale
eccepisce preliminarmente che all’Ufficio non era pervenuta alcuna memoria, rimarcando come
faccia obbligo ad ogni parte di inviare le eventuali memorie anche alla Procura Federale oltre che
alla Commissione Disciplinare.
Ripercorre poi i fatti che hanno portato al deferimento.
In ordine alle difese:
1)- Per quanto riguarda la difesa Pasqui, in ordine alla differenziazione tra tornei e campionato,
evidenziata nella difesa medesima, eccepisce che la specifica nella direttiva del 2008 esplicitava
che il sistema sinfonia doveva estendersi anche ai tornei in quanto nato ed ideato per le gare di
campionato, e quindi riguardava precipuamente proprio la necessità di rispettare il sistema per
quest’ultimo.
2)- Per quanto riguarda la difesa di cui alla memoria dell’avv. Brilli per Camerota, contesta che la
testimonianza resa in sede di indagine dal Camarlinghi, possa ritenersi “sibillina” in quanto va
contestualizzata nel più ampio excursus dell’interrogatorio stesso, ed anche se non viene indicato il
nome del Presidente di riferimento, poiché il teste riferisce che ogni anno avvenivano violazioni (5 –
6), è evidente che dovevano essere avvenute anche nel biennio di presidenza Camerota. Contesta
altresì che le dichiarazioni rese nei confronti del Camerota da parte del Pasqui, possano essere
ritenute inattendibili.
3)- Per quanto riguarda la difesa Camarlinghi ritiene, in buona sostanza, che si tratti di difesa avente
per lo più natura confessoria.
Infine richiamando la delibera della C.D.N, sottolinea come la modifica intervenuta nel 2011 del
sistema Sinfonia non possa essere considerata una sorta di esimente dei comportamenti oggi in
discussione, ma una sottolineatura della loro non conformità alle norme vigenti all’epoca dei fatti.
Sono seguiti gli interventi dei soggetti deferiti.
Presa la parola personalmente dal signor CAMEROTA Ciro, assistito dall’Avvocato Laura Brilli, il
quale in aggiunta a quanto contenuto nella memoria depositata, precisa:
“Non sono mai stato informato che la procedura sinfonia venisse aggirata altrimenti lo avrei
denunciato alle competenti istituzioni; non avevo peraltro la possibilità di verificarlo tanto è vero che
perfino gli ispettori AIA e Federali mandati da Roma non hanno mai contestato nulla.
Non potevano accorgersene perché era normale la modifica delle date per svariati motivi (variazioni
di calendario, errori, ecc.) per cui la verifica non era possibile.
Appena ho avuto notizia del fatto ho immediatamente convocato i soggetti interessati per ammonirli
del rispetto scrupoloso delle regole ed ho reiterato più volte il concetto in molteplici comunicazioni
segnalando, nel contempo, ai vertici AIA l’inadeguatezza del sistema “Sinfonia”.”
Interviene il legale Avv. Brilli che riportandosi all’ampia memoria depositata precisa:
“Il ragionamento della Procura è che il Camerota “non avrebbe potuto non sapere”.
In realtà il Camerota, nel corso del 2010 era venuto a conoscenza, tramite il Presidente Bresci, che il
Sistema Sinfonia era stato aggirato senza però conoscere null’altro (chi, cosa, come, ecc.).
Probabilmente il metodo veniva conosciuto dagli operatori che effettivamente gestivano fisicamente
il sistema Sinfonia, senza che i vertici conoscessero o potessero verificare la corretta applicazione
delle regole codificate con riferimento ai doppi rimborsi.
Le contestazioni avanzate dal Camarlinghi e dal Pasqui sono inconsistenti e non risultano
riscontrabili anche sul territorio della sezione di Empoli.
Camarlinghi è assolutamente generico, mentre il Pasqui non poteva certamente sapere
se il Sig. Camerota fosse a conoscenza dei fatti e come venisse gestito a livello regionale il sistema
di assegnazione dei compensi giornalieri.
Riportandosi alla memoria il difensore itera il fatto, comprovato documentalmente che il Presidente
abbia più volte richiamato la corretta applicazione della procedura obbligatoria tramite il sistema
“Sinfonia” sia nei campionati che per i tornei e le amichevoli.”
La Procura contesta che effettivamente le mere dichiarazioni di rispetto delle regole contenute nel
verbale della consulta e nella successiva circolare, possano essere valutate come una efficace
denuncia delle violazioni magari all’esito di una possibile indagine interna.
La difesa contesta ancora la genericità delle notizie fornite dal Dr. Bresci e l’impossibilità di una
verifica interna.
Data la parola a CAMARLINGHI Giuseppe, egli precisa di non essersi mai autoaccusato e di aver
risposto all’ufficio della procura senza mai precisare nulla con riferimento al contenuto effettivo della
comunicazione; infatti il medesimo nega di aver mai comunicato la violazione del sistema “Sinfonia”
ai tre presidenti che si sono succeduti.
Nega altresì di aver mai variato le date dopo la comunicazione del 2008.
NUZZI Gabriele, MARTINI Elisa e COCOLLINI Francesco si riportano alle dichiarazioni rilasciate
alla Procura in data 6/12/2012 e 11/01/2013.
CIAMBOTTI Leonardo, precisa di non aver compreso il contenuto delle contestazioni specificando
che la forzatura era necessaria perché l’aggiornamento del sistema (solo per quel periodo
contestato) non prevedeva il doppio rimborso tanto è vero che il nuovo sistema oggi lo consente.
PASQUI Patrizio conferma le dichiarazioni del Sig. Ciambotti e argomenta che il referente
informatico (regionale) avrebbe affermato che l’eventuale inserimento del doppio rimborso avrebbe
potuto bloccare l’intero sistema a livello regionale.
In realtà il fatto che la notizia fosse infondata è giunto solo successivamente al metodo che veniva
normalmente utilizzato per dare il corretto compenso all’arbitro che effettivamente aveva diretto due
gare.
Specifica che le dichiarazioni nei confronti del Camerota, si riferivano al fatto che il sistema Sinfonia
per la seconda categoria veniva gestito dalle singole sezioni, mentre le designazioni venivano decise
in ambito regionale.
Conferma che l’aggiramento veniva effettuato solo per casi eccezionali e solo per gare di
campionato e che aveva ammonito tutti in tal senso, ritenendo che il sistema Sinfonia valesse solo
per i tornei, e infatti sui tornei è stata puntuale l’applicazione delle regole e la mancata violazione del
sistema “Sinfonia”.
Asserisce infine di non avere niente di personale contro il Sig. Camerota
Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decisione.
&&&&&&&&
Alla luce delle indagini effettuate e di quanto emerso nel corso del dibattimento si può affermare la
responsabilità di tutti i deferiti con la conseguente violazione delle norme richiamate.
Naturalmente le responsabilità e, conseguentemente, le sanzioni che verranno comminate, saranno
diverse e graduate a seconda della posizione nel sistema arbitrale che i singoli deferiti ricoprivano
all’epoca dei fatti.
In particolare verrà effettuato un distinguo di natura gerarchica più che sull’effettiva e materiale
commissione delle violazioni.
Innanzitutto emerge chiaramente dagli atti, sia istruttori che dibattimentali, la consapevolezza della
“necessità” di violare il sistema, sia per far avere all’arbitro che dirigeva due partite il “giusto
compenso”, sia per favorire lo svolgimento dei campionati evitando di “far saltare” la partita per
l’assenza del direttore di gara.
Tale intento, seppur ritenuto lodevole e necessitato dagli incolpati, costituiva nondimeno una
violazione del sistema Sinfonia, ideato proprio per evitare siffatte doppie remunerazioni: giusto e
sbagliato che fosse, quello era il sistema all’epoca dei fatti e quello doveva essere rispettato.
Tutti i deferiti, con l’eccezione del Camerota, hanno ammesso di aver posto in atto, o avallato o
addirittura consigliato le condotte in violazione, giustificando come abbiamo detto tali comportamenti,
anzi non ritenendoli nemmeno illeciti.
Tra gli incolpati vi è chi per il ruolo subordinato che ricopriva all’interno della struttura arbitrale, ha
una responsabilità minore poiché, proprio per il ruolo di subordinazione ricoperto, attuava delle
“direttive” o dei “consigli”, pur nella consapevolezza dell’anomalia, per ovviare, o cercare di ovviare,
a quella che era avvertita come una stortura del sistema.
Il ruolo secondario a livello gerarchico, corredato da un leale comportamento processuale, induce a
ritenere tali indagati colpevoli in misura considerevolmente inferiore rispetto a coloro i quali
rivestivano ruoli apicali all’interno delle sezioni.
Questi ultimi, tutti perfettamente a conoscenza del “problema” rappresentato dal sistema Sinfonia,
pur risultando improbabile che lo abbiano materialmente forzato, hanno indotto loro subordinati a
farlo.
Il fatto che le “forzature” siano state rare ed occasionali non può essere un’attenuante, né tantomeno
un’esimente.
Da quanto sopra va pertanto rimarcata la maggior responsabilità dei deferiti Pasqui, Ciambotti e, in
misura minore Camarlinghi, e la conseguente minore responsabilità dei deferiti Nuzzi, Martini e
Coccolini, meri esecutori (il Coccolini) o solo conniventi coi meri esecutori, alcuni dei quali
probabilmente non toccati dall’indagine.
In particolare Pasqui e Ciambotti erano e si sono dichiarati perfettamente consapevoli di commettere
una irregolarità, tanto che il Ciambotti parla di necessari età della manomissione del sistema
affermando addirittura di non capire nemmeno il motivo del deferimento, mentre il Pasqui, da parte
sua, aveva segnalato la cosa al Presidente Camerota (come inequivocabilmente risulta dal verbale
della Consulta 2522010) lamentandosi della impossibilità prevista dal sistema Sinfonia di effettuare
doppi rimborsi.
Le motivazioni addotte dal Pasqui in sede dibattimentale, oltre che inconferenti, sono anche
inverosimili.
Da un lato egli afferma che “l’esperto informatico della federazione” (non meglio identificato) aveva
espressamente comunicato l’impossibilità di effettuare il doppio rimborso per gara dello stesso
giorno e che se fosse stato inserito il doppio rimborso nella stessa data, si sarebbe bloccato il
sistema di rimborsi per l’intera regione. Successivamente il Pasqui asserisce che la circostanza del
blocco regionale non solo non era vera, ma che l’inserimento sarebbe stato possibile anche in
vigenza del presunto blocco previsto dal sistema informatico Intanto la prima circostanza non era
veritiera, e risulta almeno inverosimile che il sistema all’epoca avrebbe consentito il doppio rimborso
(divenendo pertanto inutili le forzature), infatti se così fosse non sarebbe stato necessario variare a
partire dal 2011 il sistema Sinfonia. Ma anche se così fosse, il Pasqui avrebbe comunque
commesso una violazione (forse inutile) dando disposizione affinchè, per aggirare il sistema,
venissero cambiate le date di alcuni arbitraggi.
In ogni caso egli ammette di aver saputo di operare in violazione delle norme richiamate.
Analoghe considerazioni valgono per il Ciambotti che ricopriva il ruolo di Presidente di sezione,
come il Pasqui, il quale, seppur con minori argomentazioni difensive, conferma di essersi
comportato, consapevolmente, in violazione alle norme.
Il Camarlinghi, pur avendo all’epoca una posizione abbastanza importante all’interno della sezione di
Firenze (gestione del cd. Pronto AIA), non risulta aver mai posto in essere personalmente atti in
violazione (anche se non lo esclude) ammette di essere a conoscenza della possibilità che fosse
avvenuto “in casi rarissimi” allorchè la necessità veniva segnalata al Pronto AIA e, sostanzialmente,
ammette gli addebiti. (per gli incarichi rivestiti nell’ambito regionale non poteva non sapere)
Posizione del tutto a sè stante e da esaminare con attenzione e cura è quella del signor Ciro
Camerota all’epoca Presidente del CRA Toscana.
E’ evidentemente certo che egli non abbia materialmente posto in essere le “forzature” che invece
sono contestate ad altri, né del resto il deferimento lo incolpa di violazioni materiali (come
astutamente argomentato dalla difesa nella memoria difensiva dissertando sulla inattendibilità del
Pasqui), anzi tutta la difesa del Camerota si fonda sui comportamenti del medesimo evidenziatisi nel
verbale della Consulta da lui convocata del 2522010 e della successiva circolare 132010 ai
presidenti di sezione.
Proprio queste sue iniziative, a parere della Commissione, sono indicative della sua conoscenza del
problema e delle violazioni poste in essere dai suoi subordinati.
La sua conoscenza quindi non deriverebbe, come asserito in fase dibattimentale, da semplici “voci di
corridoio” (sempre che quella del Presidente del CR Toscano possa ritenersi una semplice voce) eo
dal fatto che essendo il presidente non poteva non sapere.
Il suo comportamento di richiamo all’osservanza delle regole è un chiaro indicatore della sua perfetta
conoscenza che tali regole erano state violate.
Era quindi suo dovere come massimo dirigente regionale non solo convocare una consulta o
emanare circolari, ma attivare la Procura Arbitrale per l’individuazione dei responsabili eo
rimuovererichiamare coloro i quali materialmente operavano in violazione al sistema Sinfonia (se
fosse stato a conoscenza dei precisi nominativi), per reprimerne i comportamenti illeciti.
Egli come vertice apicale del sistema regionale, risponde in misura maggiore di chiunque altro,
poiché sarebbe stato suo preciso dovere porre in essere ogni e qualsivoglia atto o comportamento
teso alla indagine interna e alla cessazione delle violazioni da parte dei propri subordinati.
L’aver convocato la Consulta e l’aver inviato la circolare 132010 suona più come la precostituzione
di un alibi, piuttosto che come un argomento decisivo per escludere la responsabilità del Camerota
stesso.
&&&&&&
In definitiva, in via generale, quanto accertato non può essere semplicisticamente imputato alla
rigidità del sistema "Sinfonia", ovvero al sistema informatico di amministrazione dei rimborsi, e
quindi alla necessità di operare una specie di "giustizia sostanziale" al fine di far ottenere ai D.G. un
"giusto" compenso in occasione della direzione di più gare nell'ambito di una stessa giornata.
Il sistema "Sinfonia" rappresentava il mezzo informatico attraverso il quale dovevano essere
applicate dalle Sezioni le disposizioni ricevute in tema di rimborso delle spese spettanti agli arbitri.
In conclusione il Collegio deve rilevare che le anomalie asseritamene causate dalla rigidità del
sistema "Sinfonia" che tutti i deferiti adducono a giustificazione del loro comportamento,
avrebbero potuto e dovuto trovare soluzione, non nel porre in essere procedure del tutto opposte
alle direttive ricevute, ma attraverso la sollecitazione agli Organismi che le avevano disposte
affinché avvenisse una pronta ed immediata modifica di un sistema ritenuto non rispondente alle
esigenze della categoria.
Come è stato poi autorevolmente osservato dalla CD Nazionale nel deferimento che ha visto
incolpati altri dirigenti AIA, per altre e più gravi violazioni del sistema Sinfonia la tesi difensiva
“semplicistica” anzidetta è, poi, confliggente, sia con la natura istituzionale dell'AIA - che i deferiti
ben sanno essere operante all'interno della FIGC, che la delega nella gestione delle competenze e
funzioni di cui all'art. 1 Reg. AIA nel rispetto dello Statuto e delle norme federali - sia con i doveri di
trasparenza, correttezza e probità alla quale-gli arbitri, tanto più se titolari di ruoli apicali, sono
tenuti,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, co. 1, Reg. AIA, sia con l'obbligo di osservanza delle
norme federali (co. 2), sia, infine - e senza che la prescrizione possa essere considerata previsione
secondaria - con l'obbligo di "osservare il presente Regolamento,le norme secondarie ed ogni
direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché, a rispettare il codice di
etica e di comportamento"(art.40,co.3Reg.AIA). Ecco, pertanto, che le disposizioni dettate dall'AIA,
dalla FIGC - SGS e dall'organo provinciale, che nel 2008 e nel 2011 specificavano quali dovessero
essere i criteri per il calcolo dei rimborsi, con i quali il sistema Sinfonia era stato impostato,
assurgevano a norme comportamentali di carattere obbligatorio dai quali gli associati non dovevano
discostarsi.
Tuttavia relativamente a quanto asserito dalla C.D. Nazionale nell’altro procedimento i
comportamenti degli attuali deferiti differiscono e sono molto meno gravi di quelli ascritti ai loro
colleghi e dai quali l’attuale procedimento prende le mosse, sia per il numero delle violazioni, sia per
il coinvolgimento effettivo, sia per la differente e più grave natura delle violazioni stesse.
Ciò detto e riaffermata la colpevolezza dei deferiti, come graduata in relazione al ruolo avuto nella
vicenda come spiegato in parte motiva, le sanzioni chieste dalla Procura appaiono eccessive e
vanno commisurate all’effettività dei fatti commessi ed al ruolo istituzionale ricoperto, anche
commisurandole a quelle prese e confermate in sede nazionale per i deferiti nell’altro filone
dell’indagine
P.Q.M.
La C.D. accertate le violazioni contestate agli incolpati infligge le seguenti sanzioni:
CAMEROTA CIRO sospensione di mesi 10
CAMARLINGHI GIUSEPPE sospensione di mesi 4
NUZZI GABRIELE sospensione di mesi 2
COCOLLINI FRANCESCO sospensione di mesi 2
PASQUI PATRIZIO sospensione di mesi 6
MARTINI ELISA sospensione di mesi 2
CIAMBOTTI LEONARDO sospensione di mesi 6
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
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– CAMEROTA Ciro all’epoca dei fatti Presidente del CRA Toscana
– CAMARLINGHI Giuseppe all’epoca coordinatore tecnico presso il CRA Toscana
– NUZZI Gabriele arbitro effettivo della sez. AIA Valdarno
– COCOLLINI Francesco arbitro benemerito della sez. AIA Valdarno
– PASQUI Patrizio arbitro fuori quadro Presidente sez. AIA Valdarno
– MARTINI Elisa arbitro effettivo sez. AIA di Empoli
– Ciambotti Leonardo Arbitro Benemerito Già Presidente Della Sez. Aia Di Empoli
Da Parte Della Procura Federale, Tutti Per La Violazione Dell’art. 1 Co. 1 C.G.S. E Dell’art. 40
Commi 1, 2 E 3 Lett. A) Del Regolamento Aia.
Il Primo Per Essere Venuto A Conoscenza Nel Suo Ruolo Apicale Di Violazione E Forzature
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