COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°56 del 18/4/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 14/ 4/2013 CERCHIO – VALLE ATERNO FOSSA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°56 del 18/4/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 14/ 4/2013 CERCHIO - VALLE ATERNO FOSSA
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della società Valle Aterno Fossa, pervenuto nei termini di cui al C.U. N.119/A della F.I.G.C., reclamo con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Cerchio, per avere impiegato nel corso della partita il calciatore Fidanza Felice che ha un doppio tesseramento: con la società Cerchio come giocatore e con la società Marsica Calcio 2006 come allenatore;
- accertato, sulla base della documentazione in possesso del Comitato Regionale Abruzzese, che in effetti Fidanza Felice risulta tesserato in qualità di calciatore per la società Cerchio e contemporaneamente per la società Marsica Calcio 2006 quale allenatore;
- visto l'art. 40 comma 2 delle N.O.I.F. che espressamente afferma:".. .I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori", deve ritenersi che il calciatore Fidanza Felice era in posizione irregolare;
- visto l'art. 17 comma 5 C.G.S.;
DELIBERA
a) di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Cerchio con il seguente risultato: Cerchio 0 Valle Aterno Fossa 3;
b) di accreditare la tassa reclamo;
c) da mandato al C.R. Abruzzo di trasmettere la documentazione agli Organi competenti per gli eventuali ulteriori adempimenti.