COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 – RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNITED DEDALO SHAOLIN AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S. RIPORTATO SUL CU N.77 DEL 20.03.2013

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 - RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNITED DEDALO SHAOLIN AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S. RIPORTATO SUL CU N.77 DEL 20.03.2013 Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società UNITED DEDALO SHAOLIN avverso la squalifica al calciatore Sileo Gianluca inflitta dal G.S. fino al 30.06.2013, come da CU n. 77 del 20/03/2013 ; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto esplicita richiesta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni addotte dalla reclamante,abbiano confermato il comportamento ingiurioso, escludendo,tuttavia,ogni intendimento violento nella condotta del calciatore Sileo Gianluca; Considerato come la parziale ammissione, da parte della Società reclamante dei fatti addebitati al proprio tesserato,possa ritenersi meritevole di attenzione in ragione dello spirito collaborativo mostrato; Ritenuto, alla stregua, di quanto precede,come dall’esame degli atti ufficiali di gara e dalla dinamica degli accadimenti portati al vaglio di questa Commissione,può evincersi che il comportamento del ripetuto tesserato benché altamente irriguardoso e potenzialmente aggressivo,non fosse preordinatamente orientato a commettere violenza nei confronti del D.G. non avendo, del resto, lo stesso referto evidenziato elementi confermativi in tal senso; Tenuto conto che per principio consolidato della Giustizia Sportiva, la sanzione deve tendere alla rieducazione e non solo alla mera punizione del sanzionato; Considerato, come il calciatore Sileo Gianluca, militi in un campionato giovanile, e la sua giovane età valga a costituire, a parere di questa Commissione,circostanza esimente piuttosto che aggravante, riguardo alla condotta dallo stesso tenuto e la sua conseguente sanzionabilità; Osservato, da ultimo,come non risultino, in ragione del curriculum disciplinare scevro di qualsivoglia sanzione, precedenti specifici atti ad integrare una recidiva ex art. 16 del C.G.S. P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo si riduce la squalifica inflitta al calciatore Sileo Gianluca a n. 4(quattro) giornate; • si dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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