COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CARDILE – GARA POL. S. MARIA / CARDILE DEL 16.02.2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CARDILE – GARA POL. S. MARIA / CARDILE DEL 16.02.2013 Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Cardile, preliminarmente rileva che il reclamo è fondato e, pertanto, va accolto. Invero, la ricorrente si duole che la società Pol. S. Maria abbia fatto partecipare, alla gara in epigrafe, i seguenti calciatori, l’assistente di parte e l’allenatore non tesserati: Di Gregorio Gianni (nato il 25.09.1974), Orrico Pietro (nato l’11.03.1983), Catania Gabriele (nato il 31.05.1988), Chiariello Christian (nato l’11.08.1976), Pascale Gennaro (nato il 23.02.1978), Bensafi Mounaim (nato il 28.10.1980), Rizzo Gianmarco (nato il 6.03.1993), Chiariello Daniele (nato il 26.08.1979), Rodio Giuseppe (nato il 23.01.1983), Bevilacqua Mario (nato il 14.07.1983), Pisciottano Stefano (nato il 2.02.1992), Ianni Antonio (nato il 16.10.1986), Fragano Carlo (nato il 10.10.1985), Federico Francesco (nato il 30.01.1984), Formicola Giovanni Alessandro (nato il 24.09.1991), Aiuto Andrea (nato il 12.08.1983), Russo Donato (nato il 12.01.1984), Squillaro Francesco Paolo (nato il 24.12.1987), nonché l’assistente di parte, sig. Carpinelli Costabile, ad avviso della reclamante, neppure censito a favore della società medesima e l’allenatore, sig. Foglia Giuseppe. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e presso la segreteria del C.R. Campania, è emerso, invero che i calciatori, di seguito elencati, con esclusione dell’assistente di parte Carpinelli Costabile e dell’allenatore Foglia Giuseppe, risultano regolarmente tesserati a favore della società Pol. S. Maria, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara, oggetto del reclamo in esame. Viceversa, è risultata la posizione irregolare (ininfluente ai fini della perdita della gara) dell’allenatore, sig. Foglia Giuseppe. In ordine alla posizione dell’assistente di parte sig. Carpinelli Costabile, egli non risulta né censito, né tesserato a favore della società Pol. S. Maria, quindi ha partecipato alla gara de qua in posizione irregolare e pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 5, lettera b), del C.G.S. (“5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, … omissis … alla società che: … omissis … b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo), in accoglimento del reclamo proposto dalla società Cardile DELIBERA di infliggere a carico della società Pol. S. Maria la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it