COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO ETTORE FIERAMOSCA – GARA ETTORE FIERAMOSCA / CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB DEL 9/03/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO ETTORE FIERAMOSCA – GARA ETTORE FIERAMOSCA / CALCIO EUROPA
SOCIAL CLUB DEL 9/03/2013
Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Ettore Fieramosca, avente per oggetto la presunta
posizione irregolare agli effetti del tesseramento, dei calciatori: Cantone Domenico (nato il
19.04.1991), Mattiello Giuseppe (nato il 15.06.1984), Chianese Pietro (nato il 19.11.1993), Siro
Antonio (nato il 2.04.1986), Masiello Raffaele (nato il 15.04.1987), Capone Michele (nato il
5.12.1995) e Garofalo Giuseppe (nato il 14.11.1992), rileva che il reclamo medesimo è infondato e,
pertanto, va rigettato. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.
Campania, è emerso, che i nominati calciatori risultano regolarmente tesserati a favore della società
Calcio Europa Social Club, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in esame e
specificamente: Cantone Domenico dal 30.09.2012, Mattiello Giuseppe dal 17.09.2012, Chianese
Pietro dal 2.10.2012, Siro Antonio dal 14.02.2013, Masiello Raffaele dall’1.12.2012, Capone Michele
dal 16.01.2013 e Garofalo Giuseppe dal 23.11.2012. Di conseguenza la partecipazione, alla gara in
epigrafe, dei nominati calciatori è da considerarsi regolare, agli effetti del tesseramento. P.T.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Ettore Fieramosca; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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