COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CHIAIANO – GARA FUTSAL PIETRAMELARA / CHIAIANO DEL 3/03/2013
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO CHIAIANO – GARA FUTSAL PIETRAMELARA / CHIAIANO DEL 3/03/2013
Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Chiaiano, ne rileva l’infondatezza. La reclamante si
duole che la società Futsal Pietramelara abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore
Lagravanese Antonio (nato il 18.06.1989), sebbene fosse ancora in corso di squalifica (come
pubblicato sul C.U. n. 85 del 28.02.2013, pag. 1833) e, pertanto, chiedeva fosse applicata, a carico
della società Futsal Pietramelara, ai sensi dell’art. 17, del C.G.S, la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-3. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara e dagli accertamenti
esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania si evince che la società Futsal
Pietramelara abbia fra i suoi tesserati due calciatori omonimi: Lagravanese Antonio (nato il
21.05.1981) e La Gravanese Antonio (nato il 18.06.1989), e che alla gara in epigrafe abbia
partecipato, in posizione regolare, perché non gravato dalla sanzione della squalifica, il calciatore La
Gravanese Antonio (nato il 18.06.1989), mentre non ha partecipato il calciatore Lagravanese
Antonio (nato il 21.05.1981), che era ancora in corso di squalifica, come giustamente esposto dalla
reclamante. Tanto premesso, rilevato che, dunque, la posizione del calciatore La Gravanese
Antonio (nato il 18.06.1989) inserito in distinta al n. 1 per la gara in epigrafe è regolare. Per tali
motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Chiaiano. Nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata, in ragione dell’insussistenza della relativa responsabilità della società reclamante.
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