COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CHIAIANO – GARA FUTSAL PIETRAMELARA / CHIAIANO DEL 3/03/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CHIAIANO – GARA FUTSAL PIETRAMELARA / CHIAIANO DEL 3/03/2013 Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Chiaiano, ne rileva l’infondatezza. La reclamante si duole che la società Futsal Pietramelara abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Lagravanese Antonio (nato il 18.06.1989), sebbene fosse ancora in corso di squalifica (come pubblicato sul C.U. n. 85 del 28.02.2013, pag. 1833) e, pertanto, chiedeva fosse applicata, a carico della società Futsal Pietramelara, ai sensi dell’art. 17, del C.G.S, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara e dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania si evince che la società Futsal Pietramelara abbia fra i suoi tesserati due calciatori omonimi: Lagravanese Antonio (nato il 21.05.1981) e La Gravanese Antonio (nato il 18.06.1989), e che alla gara in epigrafe abbia partecipato, in posizione regolare, perché non gravato dalla sanzione della squalifica, il calciatore La Gravanese Antonio (nato il 18.06.1989), mentre non ha partecipato il calciatore Lagravanese Antonio (nato il 21.05.1981), che era ancora in corso di squalifica, come giustamente esposto dalla reclamante. Tanto premesso, rilevato che, dunque, la posizione del calciatore La Gravanese Antonio (nato il 18.06.1989) inserito in distinta al n. 1 per la gara in epigrafe è regolare. Per tali motivi DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Chiaiano. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata, in ragione dell’insussistenza della relativa responsabilità della società reclamante.
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