COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo 55° TORNEO INTERSOCIALE – DELIBERA DEL GIUDICE SPOR TIVO TERRITORIALE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 04 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo 55° TORNEO INTERSOCIALE – DELIBERA DEL GIUDICE SPOR TIVO TERRITORIALE Il GST, visti gli atti ufficiali, letta la richiesta del Responsabile dell’Attività Ricreativa nonché l’istanza del Consiglio Direttivo del Torneo Intersociale, rileva che il calciatore sig. Castiello Carmine, nato il 10.5.1983, risulta tesserato con la società Vindicio presso il C.R. Lazio dal 17.2.2012; rileva, altresì, che, a seguito degli accertamenti esperiti, è emerso che il citato calciatore ha preso parte a 6 gare, in evidente posizione irregolare, tra le fila della società Edilmer, precisamente: Edilmer / Mirea del 17.11.2012; Edilmer / Giordano del 8.12.12; Edilmer / Farmax del 15.12.12; Edilmer / Riviera del 22.12.2012; Edilmer / Partenope del 26.01.2013; Edilmer / Team Pianura del 16.02.2013. Rilevato che l’art. 2 del Regolamento del 55° Torneo Interso ciale statuisce quanto segue: “omissis… Qualora venisse riscontrata, durante il corso del torneo, indipendentemente dalla presenza di un eventuale reclamo di parte, la posizione di un tesseramento federale di un calciatore che abbia partecipato alla disputa di una o più gare nella suddetta posizione, l’A.S. Intersociale interverrà, dopo i rituali accertamenti, con il provvedimento di esclusione dalla manifestazione del socio dirigente firmatario della domanda di partecipazione al torneo e conseguenzialmente di esclusione dal torneo della squadra dallo stesso rappresentata … omissis… Il rilascio del cartellino non attesta la regolarità della posizione del calciatore. La società responsabile di omissioni o irregolarità sarà punita con la perdita delle gare alle quali ha preso parte il calciatore, fermo restando eventuali ed ulteriori provvedimenti disciplinari per la società e per il socio responsabile”. Per tali motivi, letto l’art. 17 C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Edilmer la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per tutte le sei gare riportate nel corpo della delibera e disputate con l’accertata posizione irregolare del calciatore Castiello Carmine; inoltre, manda gli atti alla A.S. Intersociale, per quanto di sua competenza, affinché siano adottati i provvedimenti di cui all’art. 2 del Regolamento del 55° Torneo Intersoci ale innanzi riportato.
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