COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CAGGIANESE – GARA LAURINO / CAGGIANESE DEL 5/3/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO CAGGIANESE – GARA LAURINO / CAGGIANESE DEL 5/3/2013 Il G.S.T., visto il reclamo, la ritualità e la tempestività dello stesso, esaminate altresì le dichiarazioni dell’arbitro sentito a chiarimento ed esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione depositata innanzi a codesto Giudice da parte della società reclamante, rileva, che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Laurino abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, persona diversa rispetto al calciatore Gregorio Andrea, nato il 23.10.1990, indicato in distinta al n. 3 ed identificato come tale. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, opportunamente convocati i calciatori Gregorio Andrea, su generalizzato, ed il calciatore Foresta Antonello, nato il 13.7.1990 per effettuare il riconoscimento avanti a questo Giudice, gli stessi si sono ingiustificatamente sottratti all’identificazione. Analizzando il punto di doglianza, comunque è emerso che, alla gara in epigrafe il calciatore indicato a nome Gregorio Andrea nato il 23.10.1990, indicato al n. 3 della società Laurino, è stato identificato dall’arbitro prima della gara, a mezzo tessera federale n. 5.108.126. Il calciatore su indicato, al minuto 5° del secondo tempo, a causa di infortunio, veniva sostituito dal calciatore indicato al n. 13 Coccaro Silvio. Il calciatore suddetto, usciva dal terreno di gioco e si posizionava ai margini dello stesso per circa dieci minuti perché dolorante, e poi usciva dal campo. A fine gara i dirigenti della società Caggianese si avvicinavano all’arbitro e riferivano che il calciatore n. 3 indicato come Gregorio Andrea, in realtà era un altro calciatore, ma il direttore di gara non poteva procedere alla nuova identificazione perché era già andato via. Dalle foto mostrate allegate agli atti del ricorso, l’arbitro riconosceva il calciatore che ha partecipato alla gara in epigrafe al n. 3 della società Laurino, durante lo svolgimento della gara, e nel momento in cui era dolorante a terra prima di essere sostituito. Comparando le stesse foto a quella applicata sul tesserino federale n. 5.108.126 di Gregorio Andrea, il direttore di gara constatava che la persona che aveva preso parte alla gara non corrispondeva alla persona che ha partecipato alla gara in epigrafe e che è ritratta nelle foto allegate al ricorso. Ritenuto che i calciatori della società Laurino si sono ingiustificatamente sottratti all’esame dell’identità presso questo Giudice, ritiene questo Giudice Territoriale di poter desumere l’avvenuta sostituzione di persona tra il calciatore che ha partecipato alla gara e quello che avrebbe formalmente partecipato. Ritenuto che tale motivo è di per se sufficiente per l’accoglimento del reclamo, e comporta la punizione sportiva di cui all’art. 17 CGS. Per tali motivi; DELIBERA di infliggere alla società Laurino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, di infliggere alla società Laurino l’ammenda di € 200.00 per aver fatto partecipare alla gara de qua calciatore sotto falsa identità; invia gli atti alla Procura Federale ai fini dell’accertamento del calciatore che effettivamente ha partecipato alla gara de qua sotto falsa identità; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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