COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 102. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AGRIVESUVIO FONTENOVELLA – GARA CASTELLO DI CISTERNA I AGRIVESUVIO FONTENOVELLA DEL 2.03.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 102. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AGRIVESUVIO FONTENOVELLA – GARA CASTELLO DI CISTERNA I AGRIVESUVIO FONTENOVELLA DEL 2.03.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha trasmesso il ricorso, a mezzo fax, in data 19.03.2013 e, successivamente, a mezzo raccomandata postale, in data 20.03.2013, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall'art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (settimo giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 87 del 7.03.2013, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, impugnata con il reclamo in esame). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Agrivesuvio Fontenovella.
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