COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 103. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA LAURENTINA – GARA POLISPORTIVA LAURENTINA I D. CASTELVENERE DEL 24.02.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2013 Delibera COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 103. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POLISPORTIVA LAURENTINA – GARA POLISPORTIVA LAURENTINA I D. CASTELVENERE DEL 24.02.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha trasmesso il ricorso, a mezzo raccomandata postale, in data 11.03.2013, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall'art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (settimo giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 36 del 28.02.2013, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, impugnata con il reclamo in esame). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Polisportiva Laurentina.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it