COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 105. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS PORTICI 1906 – GARA VIS PORTICI 1906 I ANACAPRI DEL 16.03.2013 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 105. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS PORTICI 1906 – GARA VIS PORTICI 1906 I ANACAPRI DEL 16.03.2013 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 91 del 21 marzo 2013, pag. 2022, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Pelliccio Nunzio, la sanzione della squalifica per sei giornate di gara. Con tempestivo ricorso, la società Vis Portici 1906 ha proposto reclamo avverso la citata decisione. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione a carico del nominato calciatore, questa C.D.T. ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure sia sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Vis Portici 1906, di ridurre a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Pelliccio Nunzio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it