COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 109. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FEMMINILE PONTECAGNANO – GARA SPORT NAPOLI / FEMMINILE PONTECAGNANO DEL 9.03.2013 – CALCIO FEMMINILE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 18 Aprile 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
109. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FEMMINILE PONTECAGNANO – GARA SPORT NAPOLI /
FEMMINILE PONTECAGNANO DEL 9.03.2013 – CALCIO FEMMINILE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. La
società reclamante si è opposta alla delibera adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata
sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 89 del 14 marzo 2013, pag. 1982. Il Giudice
Sportivo di prime cure ha inflitto alla società reclamante la sanzione della punizione sportiva della
perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 150.00 relativa
alla prima rinuncia. Con il reclamo in seconda istanza la società Femminile Pontecagnano ha dato
prova dell’invio sia del prescritto preannuncio che del reclamo, in primo grado, che non è stato
tenuto in considerazione dal G.S.T., ai fini della decisione nel merito pubblicata nel citato
Comunicato Ufficiale, Inoltre, nel reclamo di prima istanza, la società reclamante ha prodotto idonea
documentazione a dimostrazione dell’impossibilità di poter raggiungere la struttura sportiva, il giorno
9 marzo 2013, per causa di forza maggiore. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Femminile Pontecagnano, di trasmettere il
fascicolo d’ufficio al Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, per la decisione di
prima istanza in ordine al reclamo in epigrafe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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