COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 17.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 106 RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. GUBERTI CLAUDIO Avverso inibizione al 21.6.2013 delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 38 del 21.3.2013 gara S.PANCRAZIO – STELLA ROSSA del 17.3.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 17.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
106 RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. GUBERTI CLAUDIO
Avverso inibizione al 21.6.2013
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 38 del 21.3.2013
gara S.PANCRAZIO – STELLA ROSSA del 17.3.2013
Il sig. GUBERTI, che è stato anche sentito personalmente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento
escludendo di essersi comportato come descritto sul comunicato, ammettendo, comunque, di avere sbagliato “a protestare in modo
così plateale, che non è nelle mie corde avere atteggiamenti come quelli che mi sono stati imputati e questa cosa mi reca molto
disagio”. Chiede “un confronto diretto con chi di dovere per fare chiarezza sulle circostanze cui si fa riferimento”.
La Commissione,
- premesso che l’art. 34, comma 5 non consente il contraddittorio tra gli arbitri e le parti interessate;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il sig.
GUBERTI, allontanato per essere entrato sul terreno di gioco ed avergli rivolto una frase offensiva, dopo la notifica del provvedimento
gli si avvicinava, benché trattenuto da alcuni calciatori, reiterando le esternazioni allontanandosi, poi, molto lentamente;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal sig. GUBERTI, possa essere punito con una sanzione più
contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 21.5.2013 la inibizione del sig. GUBERTI CLAUDIO.
Dispone per l restituzione della tassa versata in € 65.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 17.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 106 RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. GUBERTI CLAUDIO Avverso inibizione al 21.6.2013 delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 38 del 21.3.2013 gara S.PANCRAZIO – STELLA ROSSA del 17.3.2013"