CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 19/04/2013 – sig. Pierfrancesco Matarazzo/Federazione Italiana Sport Equestri

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 10 del 19/04/2013 - sig. Pierfrancesco Matarazzo/Federazione Italiana Sport Equestri L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Alberto de Roberto, Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Prof. Massimo Luciani, Relatore, Prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2013, depositato in data 17 gennaio 2013, proposto dal Sig. Pierfrancesco Matarazzo contro - la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.); - il Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.); - l’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per il quadriennio 2013-2016; - il Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), e nei confronti - del Sig. Gaetano Di Bella; - del Dott. Michele Testa, per l’annullamento - del verbale dell’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), per il quadriennio 2013-2016, tenutasi in data 18 dicembre 2012, nella parte in cui il Presidente dell’Assemblea ha statuito di non proclamare il sig. Pierfrancesco Matarazzo Presidente del Comitato Regionale Sicilia della F.I.S.E. per il quadriennio 2013-2016; - di ogni altro atto, presupposto o conseguente ad esso comunque connesso, ivi compresa la decisione assunta dal Consiglio Federale della F.I.S.E. in data 16 gennaio 2013, con la quale è stato statuito lo scioglimento del Comitato Regionale della Sicilia della F.I.S.E. e si è provveduto alla nomina di un Commissario Straordinario, con l’obbligo di riconvocare l’Assemblea e di ripetere le elezioni in questione nel termine di 90 giorni complessivi, nonché per la declaratoria del titolo/diritto del ricorrente alla proclamazione a Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), per il quadriennio 2013-2016. Visto il decreto cautelare presidenziale 21 gennaio 2013, prot. n. 23; Vista la memoria di costituzione in giudizio della resistente Federazione Italiana Sport Equestri - F.I.S.E.; Vista la documentazione prodotta dalla Federazione Italiana Sport Equestri - F.I.S.E.; Visti i motivi aggiunti proposti dal Sig. Matarazzo; Vista la memoria di replica del Sig. Matarazzo; Viste le brevi note depositate dalla Federazione Italiana Sport Equestri - F.I.S.E.; Uditi, all’udienza pubblica dell’11 aprile 2013, l’avv. Enrico Lubrano per il ricorrente Sig. Matarazzo, e gli Avv. Luigi Medugno e Paolo Canonaco per la resistente Federazione Italiana Sport Equestri; Visti tutti gli atti e i documenti di causa; Udito il relatore, Prof. Massimo Luciani; Ritenuto in fatto 1.- Con atto depositato presso la Segreteria di questa Alta Corte in data 17 gennaio 2013, il Sig. Matarazzo proponeva ricorso avverso il verbale della seduta dell’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito: anche F.I.S.E. ovvero Federazione), tenutasi in data 18 dicembre 2012, nella parte in cui il Presidente dell’Assemblea aveva statuito di non proclamare il Sig. Pierfrancesco Matarazzo Presidente del Comitato Regionale Sicilia della F.I.S.E. per il quadriennio 2013-2016, nonché avverso ogni altro atto, presupposto o conseguente ad esso comunque connesso, ivi compresa la decisione assunta dal Consiglio Federale della F.I.S.E. in data 16 gennaio 2013, con la quale era stato statuito lo scioglimento del Comitato Regionale della Sicilia della F.I.S.E. e si era provveduto alla nomina di un Commissario Straordinario, con l’obbligo di riconvocare l’Assemblea e di ripetere le elezioni in questione nel termine di 90 giorni complessivi. 1.1.- Rappresenta in punto di fatto il ricorrente che in data 18 dicembre 2012 l’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Sicilia della F.I.S.E. si riuniva per eleggere il Presidente del Comitato Regionale. I candidati regolarmente registrati erano il Sig. Matarazzo, Presidente uscente dal terzo mandato consecutivo, e il Sig. Di Bella, segretario uscente del Comitato. 1.1.1.- A quanto consta dal ricorso, all’esito delle operazioni di spoglio risultavano validamente espressi 728 voti, di cui 374 in favore del Presidente uscente e 354 in favore del suo avversario. Preso atto di tale risultato, il Presidente dell’Assemblea dichiarava che, in applicazione dell’art. 27, comma 3, dello Statuto Federale, “il candidato Pierfrancesco Matarazzo, non avendo raggiunto il 55% dei voti validamente espressi ed essendo al quarto mandato consecutivo, non poteva essere proclamato il Presidente” (Verbale della seduta del 18 dicembre 2012, prodotto dalla F.I.S.E.). Il Presidente dell’Assemblea, dopo un colloquio telefonico con il Segretario Generale della F.I.S.E., dichiarava sospesa l’Assemblea “rimettendosi alla decisione successiva della FISE centrale e del CONI” (Verbale della seduta). 1.1.2.- In data 20 dicembre 2012, il Sig. Matarazzo diffidava la F.I.S.E. a ordinare al Presidente dell’Assemblea della Regione Sicilia di riprendere i lavori e di proclamare lo stesso esponente come Presidente del Comitato Regionale. 1.1.3.- In data 7 gennaio 2013, il Presidente della F.I.S.E. inviava comunicazione scritta al ricorrente, avente ad oggetto il “rinnovo cariche comitato della Regione Sicilia”. In tale messaggio, pur dandosi atto di conoscere le determinazioni assunte dal Presidente dell’Assemblea del Comitato Regionale, nessuna decisione veniva assunta in proposito. 1.1.4.- In data 10 gennaio 2013, il Sig. Matarazzo invitata il Presidente della F.I.S.E. “a riesaminare la questione, eventualmente anche davanti al Consiglio Federale”. 1.1.5.- Con Determinazione 16 gennaio 2013 il Consiglio Federale della F.I.S.E. deliberava di “sciogliere il Comitato Regionale Sicilia e nominare il Dott. Michele Testa Commissario Straordinario del Comitato Regionale FISE per la Regione Sicilia”, affidandogli il compito di convocare entro 90 giorni una nuova Assemblea Regionale Elettiva per la ricostituzione dell’organo territoriale, nonché i poteri di ordinaria amministrazione per il disbrigo degli affari correnti. Il passaggio di consegne tra il Presidente uscente in regime di prorogatio e il Commissario Straordinario veniva fissato per il 31 gennaio 2013. 1.1.6.- In data 17 gennaio 2013, il Sig. Matarazzo proponeva ricorso a questa Alta Corte, chiedendo, in via cautelare, “la sospensione di tutti gli atti impugnati e, in particolare, del provvedimento di Commissariamento del Comitato Regionale Siciliano, con decisione da assumersi entro il 31 gennaio 2013” (p. 16 del ricorso). 1.2.- Afferma il ricorrente che la questione sarebbe di competenza di questa Alta Corte, stante i) il carattere indisponibile degli interessi dedotti in giudizio, ii) la notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale e iii) l’avvenuto esaurimento dei rimedi federali in sede F.I.S.E. Quanto al requisito sub i), il Sig. Matarazzo rileva, da una parte, che l’indisponibilità degli interessi in materia elettorale, “pacificamente riconosciuta per le elezioni degli organi centrali delle Federazioni, non può che essere confermata anche a livello di elezioni di organi periferici”; dall’altra, che “anche la materia del commissariamento di un Comitato Regionale ad opera della relativa Federazione costituisce espressione di un potere autoritativo sovraordinato in relazione al quale sono riscontrabili posizioni di interesse legittimo […] con conseguente indisponibilità delle relative posizioni giuridiche soggettive” (pp. 5 - 6 del ricorso). Con riferimento alla notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, il ricorrente sottolinea, quanto alla questione elettorale, l’importanza del ruolo che il Presidente del Comitato Regionale assume nella F.I.S.E. (in particolar modo ai sensi dell’art. 41, comma 2, dello Statuto della Federazione) e la peculiarità del quesito di diritto sottoposto al giudizio della Corte, attinente ad una ritenuta estensione della normativa di fonte primaria (art. 16 del d. lgs. n. 242 del 1999) e di fonte secondaria federale (art. 27, comma 3, dello Statuto F.I.S.E.) prevista per l’elezione dei Presidenti Federali a livello centrale anche all’elezione dei Presidenti dei Comitati Regionali e locali. Quanto alla questione del commissariamento, poi, la rilevanza sarebbe addirittura evidente, trattandosi del “massimo potere autoritativo che può essere esercitato […] da parte di una Federazione nazionale nei confronti dei propri Comitati territoriali” (p. 7 del ricorso). In relazione all’avvenuto esaurimento dei rimedi federali, infine, il ricorrente rileva, quanto alla questione elettorale, che la F.I.S.E. non conosce alcun rimedio di giustizia sportiva per le elezioni degli organi dei Comitati Regionali, non potendo ritenersi tale il potere del Consiglio Federale di pronunciarsi sulla legittimità delle elezioni in sede locale; quanto al provvedimento di commissariamento, che tali provvedimenti assumono carattere definitivo, non essendo previsto alcun rimedio di Giustizia Federale interno. 1.3.- Quanto al merito, con il ricorso introduttivo del presente giudizio si contesta, da una parte, l’“illegittimità del verbale di sospensione dell’Assemblea Regionale e della mancata proclamazione del Sig. Matarazzo come Presidente del Comitato Regionale Siciliano”; dall’altra, l’“illegittimità del provvedimento di commissariamento del Comitato Regionale”. 1.3.1.- Con riferimento alla questione elettorale, il ricorrente contesta l’interpretazione dell’art. 27, comma 3, dello Statuto F.I.S.E. fornita dal Presidente dell’Assemblea Elettiva durante la seduta del 18 dicembre 2012. Ad avviso del ricorrente, infatti, la norma che impone al Presidente uscente da due o più mandati consecutivi di ottenere almeno il 55% dei voti ai fini dell’ulteriore rielezione (norma espressamente prevista dall’art. 16 del d. lgs. n. 242 del 1999 e dall’art. 27, comma 3, dello Statuto F.I.S.E. per il solo Presidente della Federazione Sportiva Nazionale) non potrebbe applicarsi anche al Presidente di Comitato Regionale, stante il carattere eccezionale delle norme che disciplinano le condizioni di eleggibilità. In particolare, l’applicazione in via analogica della norma in esame si scontrerebbe con gli artt. 53, comma 8, e 41 dello Statuto Federale F.I.S.E. Con riferimento all’art. 53, comma 8, (“tutti i componenti gli Organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 3”), il ricorrente argomenta che esso porrebbe “un principio generale […] di rieleggibilità per tutti i componenti degli organi federali, senza alcun limite di numeri di mandati”, cui si affiancherebbe “una unica deroga […] per il solo Presidente Federale”. In questa direzione muoverebbero sia il tenore letterale dell’art. 27, comma 3, dello Statuto, rubricato “il Presidente della Federazione” e ad esso espressamente dedicato, sia il generale canone ermeneutico che vieta l’applicazione analogica delle norme eccezionali (art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile). Con riferimento all’art. 41, comma 1, dello Statuto, rubricato “il Presidente del Comitato Regionale”, il ricorrente rileva che la previsione secondo la quale tale organo “è eletto dall’Assemblea regionale regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per l’elezione del Presidente della Federazione” si riferirebbe alle sole norme procedurali delle elezioni (contenute nell’art. 27, comma 1, dello Statuto), e non anche alle norme sostanziali, quali quella che impone un quorum rafforzato per l’elezione del Presidente uscente da due o più incarichi consecutivi; in ogni caso, proprio l’inciso “in quanto applicabili” toglierebbe ogni dubbio in merito all’estensibilità in via analogica della norma eccezionale. 1.3.2.- Con riferimento al provvedimento di commissariamento del Comitato Regionale, il ricorrente lamenta la carenza dei presupposti giustificativi previsti dall’art. 30, lett. n), dello Statuto Federale della F.I.S.E., ai sensi del quale il Consiglio federale “provvede, per accertare gravi irregolarità di gestione, o per gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento sportivo o per constatata impossibilità di funzionamento degli Organi stessi, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali nominando in sostituzione un Commissario, il quale nei successivi 60 giorni provvede all’indizione dell’Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi […]”. Ad avviso del ricorrente, tali presupposti non sussistevano né con riferimento ad “accertate gravi irregolarità di gestione”, mai contestate dalla Federazione, né per “gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento sportivo”, anch’esse mai rilevate, né, ancora, per una “constatata impossibilità di funzionamento degli organi stessi”. Quanto a quest’ultima, in particolare, il ricorrente rileva che non solo l’Assemblea Elettiva aveva perfettamente funzionato, emergendo in seno ad essa il nominativo del Sig. Matarazzo, ma che le disfunzioni, se vi erano state, erano da imputare al Presidente dell’Assemblea (che aveva sollevato il dubbio rispetto all’interpretazione dell’art. 27, comma 3, dello Statuto, peraltro senza risolverlo) e allo stesso Consiglio Federale (che “avrebbe dovuto piuttosto valutare e risolvere la questione sollevata dal Presidente dell’Assemblea Regionale […], anziché «decidere di non decidere sulla questione», creando una pretestuosa «soluzione» di Commissariamento”, p. 14 del ricorso). Il ricorrente rileva inoltre che nessuna rilevanza poteva attribuirsi alle proteste emerse nel corso dell’Assemblea Regionale, proteste “assolutamente comprensibili alla luce della decisione del Presidente della stessa di sospendere l’Assemblea”, né ad altri “successivi accadimenti”, di cui genericamente si riferisce nel provvedimento di commissariamento, posto che tali successive circostanze sarebbero del tutto irrilevanti rispetto al dato del risultato elettorale già espresso in seno all’Assemblea. 1.4.- Con riferimento alla richiesta di misure cautelari, il Sig. Matarazzo si riporta, quanto al fumus boni iuris, ai motivi di diritto formulati nel ricorso. Quanto al periculum, il ricorrente sostiene che dall’esecuzione degli atti impugnati gli deriverebbe un danno grave ed irreparabile. Ciò avverrebbe, in particolare, ove l’Assemblea, convocata dal Commissario, procedesse ad una nuova votazione nelle more del presente giudizio. 2.- Con decreto 21 gennaio 2013, prot. n. 23, il Presidente di questa Alta Corte disponeva una sospensiva provvisoria “limitatamente all’obbligo per il Commissario Straordinario di convocazione della Assemblea elettiva, in attesa di pronuncia del Collegio sulla misura cautelare”, assegnava alla F.I.S.E. un termine di sei giorni per il deposito degli atti impugnati, nonché di tutti gli atti ivi richiamati o comunque riferibili allo svolgimento e ai risultati dell’Assemblea elettiva e disponeva altresì d’ufficio l’abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 12 del Codice dell’Alta Corte. 3.- Con atto pervenuto a questa Alta Corte in data 28 gennaio 2013 si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Sport Equestri, concludendo per l’infondatezza del ricorso avversario. 3.1.- Nella memoria di costituzione, la Federazione, pur ritenendo “improcedibile” la censura relativa al verbale dell’Assemblea elettorale, in assenza di una pronuncia definitiva sull’esito dell’elezione del Presidente regionale, valuta positivamente l’intervento di questa Alta Corte nella definizione dell’ambito di applicazione dell’art. 27, comma 3, dello Statuto, con particolare riguardo alla sua estensibilità alle elezioni dei Presidenti dei Comitati regionali. 3.2.- Nel merito, quanto alla questione elettorale, la difesa della resistente argomenta per l’infondatezza dell’interpretazione avanzata da parte attrice, rilevando che la previsione della maggioranza qualificata di cui all’art. 27, comma 3, dello Statuto i) andrebbe considerata alla luce dello Statuto estesa a tutte le cariche federali; ii) non integrerebbe in ogni caso un’ipotesi di ineleggibilità. 3.2.1.- Innanzitutto, ad avviso della Federazione, l’art. 53, comma 8, dello Statuto richiamando espressamente l’art. 27, comma 3, avrebbe il chiaro intento di rendere estensibile tale precetto a “tutti i componenti gli organi federali”, giacché, ove così non fosse, il rinvio sarebbe “ultroneo, essendo già disciplinata da una norma ad hoc la soglia della maggioranza qualificata richiesta per l’elezione al terzo mandato consecutivo del Presidente federale” (p. 7 della memoria). A sostegno di tale interpretazione, inoltre, la F.I.S.E. sottolinea che il “Regolamento delle strutture territoriali” del CONI, approvato con Deliberazione 15 luglio 2004, nel disciplinare la durata delle cariche regionali e provinciali, dispone che “il Presidente non può restare in carica oltre due mandati. È comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi” (art. 13, commi 2 e 3). Da ciò si evincerebbe, sempre ad avviso della Federazione resistente, che la regola che impone un quorum aggravato per i candidati con due o più mandati consecutivi alle spalle costituirebbe espressione di un principio di portata generale, volto a perseguire esigenze di rinnovamento all’interno degli organi federali. Prosegue, poi, la resistente, affermando che l’applicazione della norma all’elezione dei Presidenti dei Comitati regionali discenderebbe expressis verbis dall’art. 41, comma 1, dello Statuto, ai sensi del quale “il Presidente del Comitato è eletto dall’Assemblea regionale regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per l’elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui all’art. 56”. In particolare, il raggiungimento della maggioranza qualificata del 55%, imposto dall’art. 27, comma 3, dello Statuto per il Presidente della Federazione nazionale, rientrerebbe nelle “modalità” espressamente richiamate dall’art. 41 anche per i Presidenti di Comitato regionale. 3.2.2.- Ad avviso della Federazione, la norma di cui all’art. 27, comma 3, dello Statuto non prescriverebbe una causa di ineleggibilità, bensì una mera maggioranza qualificata, “il cui raggiungimento è sempre possibile […], senza costituire, quindi, di per se stesso un fattore preclusivo di accesso alla carica” (pp. 8 - 9 della memoria). Tale circostanza giustificherebbe la legittimità di un’eventuale sua applicazione analogica. 3.3.- Quanto al provvedimento di commissariamento, la F.I.S.E. ritiene che esso sia stato originato dalla situazione di ingovernabilità creatasi a seguito della mancata proclamazione del Presidente del Comitato e della sospensione dell’Assemblea per ragioni di ordine pubblico, “tali da non consentirne la prosecuzione se non a prezzo di rischi per la incolumità pubblica dei partecipanti” (p. 9 del ricorso). A dimostrazione di ciò, la Federazione rileva essersi reso necessario, nel corso dell’assemblea, l’intervento dei Carabinieri, nonché la successiva trasmissione dei relativi atti alla Procura Federale. Non solo. Dopo la sospensione dell’assemblea, il Presidente uscente avrebbe inopinatamente proceduto alla sostituzione delle serrature della sede del Comitato, dando ordine di non consegnare copia delle nuove chiavi neanche ai consiglieri. Rileva, infine, la resistente che, ove si accertasse l’applicabilità dell’art. 27, comma 3, dello Statuto anche all’elezione del Presidente di Comitato regionale, il provvedimento di commissariamento “si configurerebbe come atto dovuto, indispensabile per garantire medio tempore la transizione in capo alla nuova governance” (p. 10 del ricorso). 4.- In data 28 gennaio 2013 la Federazione procedeva al deposito, in ottemperanza al decreto presidenziale 21 gennaio 2013, della documentazione relativa alla riunione dell’Assemblea elettiva del 18 dicembre 2012 e alla Delibera 16 gennaio 2013 con cui si era disposto il commissariamento del Comitato Regionale Sicilia. 5.- In data 27 febbraio 2013 il Sig. Matarazzo proponeva motivi aggiunti. Il ricorrente rileva, in via preliminare, il carattere recessivo della questione relativa al commissariamento rispetto a quella vertente in materia elettorale, specificando che la necessità di proporre motivi aggiunti origina dall’acquisizione al giudizio della Delibera di commissariamento 16 gennaio 2013, prima conosciuta dal ricorrente solo in via indiretta. Nel merito, il Sig. Matarazzo sostanzialmente ribadisce quanto già dedotto nel ricorso con riferimento alla carenza dei presupposti giustificativi previsti per il commissariamento del Comitato regionale dall’art. 30, lett. n), dello Statuto. In particolare, l’affermazione della F.I.S.E. secondo cui l’Assemblea elettiva del 18 dicembre 2012 sarebbe stata sospesa per ragioni di ordine pubblico costituirebbe in realtà un mero errore materiale. Dallo stesso verbale, infatti, si ricaverebbe che causa della sospensione sarebbe stata la definizione della questione relativa alla necessità o meno del conseguimento del 55% dei voti e non già ragioni di ordine pubblico. L’intervento dei Carabinieri, poi, sarebbe stato “riconosciuto come inopportuno ed eccessivo dallo stesso Presidente dell’Assemblea”; l’avvenuta trasmissione degli atti relativi all’Assemblea alla Procura Federale non avrebbe dato luogo ad alcuna valutazione di tali fatti da parte della Giustizia Federale; l’avvenuta sostituzione delle chiavi di ingresso del Comitato sarebbe stata dettata da esigenze di sicurezza dei relativi locali, esigenze che, tra l’altro, sarebbero state riconosciute dal Consiglio Direttivo del Comitato all’unanimità, “ivi compreso il sig. Di Bella, che aveva sollevato la questione”. Le stesse “comunicazioni di sdegno e di preoccupazione degli iscritti”, rilevate dalla Federazione, sarebbero state diretta conseguenza del comportamento tenuto dal Presidente dell’Assemblea e dal Consiglio Federale e non dagli organismi di gestione del Comitato (p. 8 dei motivi aggiunti). 6.- In data 4 aprile 2013, il Sig. Matarazzo depositava memoria di replica, con la quale sostanzialmente ribadisce le argomentazioni già prospettate nell’atto introduttivo del presente giudizio e nei motivi aggiunti. Si rileva, in particolare, che l’interpretazione dell’art. 27, comma 3, dello Statuto proposta nel ricorso troverebbe conferma anche nel parere rilasciato dal Segretario Generale del CONI in data 6 dicembre 2012, riportato nella decisione della Corte Federale della Federazione Rugby 15 gennaio 2013, nel quale l’applicabilità anche a livello territoriale della disposizione relativa al limite dei due mandati veniva subordinata alla presenza di una espressa previsione statutaria in tal senso. 7.- In data 5 aprile 2013, la F.I.S.E. ha depositato documentazione e “brevi note” relative ai rapporti e alle comunicazioni intercorse tra il Commissario straordinario e la Federazione dal giorno del suo insediamento, da cui “sembrerebbero emergere una serie di irregolarità gestionali e della normativa federale”. 8.- Il ricorso è stato ritualmente discusso all’udienza dell’11 aprile 2013. Considerato in diritto 1.- Come descritto in narrativa, il ricorrente afferma che la questione oggetto del presente giudizio sarebbe di competenza di questa Alta Corte, stante i) il carattere indisponibile degli interessi dedotti in giudizio, ii) la notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale e iii) l’avvenuto esaurimento dei rimedi federali in sede F.I.S.E. La competenza di questa Alta Corte deve essere confermata. E’ evidente, infatti, che le situazioni soggettive dedotte in giudizio non sono compromettibili in arbitri; che la questione, pur attenendo a vicende dell’articolazione regionale di una Federazione, è di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale perché riguarda la legittimazione degli organi di governo dello sport; che lo Statuto della F.I.S.E. non prevede rimedi di giustizia endofederale nei confronti delle deliberazioni assembleari a livello regionale. L’ultimo punto merita un approfondimento. La resistente Federazione, invero, eccepisce l’improcedibilità (recte inammissibilità) dell’impugnazione del verbale dell’assemblea, “non essendo stata ancora adottata alcuna pronuncia definitiva sull’esito dell’elezione del Presidente regionale” (p. 5 della memoria). Il ricorrente, tuttavia, ha correttamente rilevato nel ricorso che, con riferimento alle elezioni degli organi dei comitati regionali, non è previsto alcun rimedio di Giustizia Sportiva interno alla F.I.S.E. Né tale potrebbe considerarsi la competenza del Consiglio Federale a pronunciarsi sulla legittimità delle elezioni in sede locale, stante il carattere politico-amministrativo (e, quindi, non giurisdizionale) dell’organo. Lo stesso ricorrente rileva, poi, che “nel caso in questione, non vi è stata alcuna «delibera» dell’Assemblea Sportiva del Comitato Regionale, ma soltanto una «sospensione» della stessa ad opera del relativo Presidente, della quale è stato dato atto a verbale” (p. 8 del ricorso). Da tale circostanza, però, non è possibile desumere l’improcedibilità del ricorso, come vorrebbe la resistente, stante l’immediata potenziale lesività sia della sospensione dell’assemblea che del successivo commissariamento del Comitato Regionale. Le regole procedurali da seguire perché si possa adire questa Alta Corte sono state, dunque, osservate. Nondimeno, il collegio non può non rilevare, anche ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. d), del Codice dell’Alta Corte, che la mancanza nello Statuto della F.I.S.E., così come negli statuti di altre Federazioni sportive, di un apposito sistema di giustizia endofederale attivabile anche per controversie analoghe alla presente genera la conseguenza che l’accesso all’Alta Corte, normalmente mediato dall’esperimento di previ rimedi di giustizia endofederale, diventa in simili ipotesi diretto, con possibile pregiudizio per la logica complessiva e per la funzionalità del controllo operato dalla giustizia sportiva. E’ dunque auspicabile che, de iure condendo, la regolamentazione della materia sia ridefinita, anche allo scopo di prevenire incertezze interpretative potenzialmente foriere di contenzioso. 2.- Venendo ora al merito, le censure formulate nel ricorso non possono ritenersi fondate. Il gravame va, pertanto, rigettato. Certo, la normativa statutaria non appare di agevole interpretazione, ma un’attenta considerazione del tenore letterale, della prospettiva teleologica e dell’impostazione sistematica della vigente disciplina consente di affermare che la Federazione, adottando gli atti impugnati, ha agito correttamente. 2.1.- Doveroso punto di partenza, materiae causa, sono gli artt. 38 e 41 dello statuto federale, che disciplinano, rispettivamente, “L’Assemblea Regionale” e “Il Presidente del Comitato Regionale” (così le loro rubriche). Negli articoli ora citati spiccano - e sono specificamente rilevanti al fine della decisione della controversia - due rinvii. Il primo è rinvenibile all’art. 38, comma 11; il secondo all’art. 41, comma 1. L’art. 38, comma 11, dispone che “Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all’Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle Norme di attuazione dello Statuto federale”; l’art. 41, comma 1, che “Il Presidente del Comitato è eletto dall’Assemblea regionale regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per l’elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui all’art. 56 e di quelle del Norme di attuazione dello Statuto federale in materia di presentazione delle candidature”. Entrambi i rinvii sono assai significativi, atteso che l’art. 38 non contiene una disciplina specifica dell’elezione, da parte dell’Assemblea, del Presidente regionale. Se ne evince, dunque, che, proprio in ragione di tali rinvii, la disciplina applicabile alle operazioni assembleari è quella relativa all’elezione del Presidente nazionale da parte dell’Assemblea federale. Ora, la questione di maggiore difficoltà ermeneutica (sulla quale, non a caso, le parti si sono soffermate nelle difese, sia scritte che orali) è quella dell’interpretazione di una delle disposizioni statutarie oggetto di rinvio, e precisamente dell’art. 27, comma 3. Ivi si prevede che “Il Presidente della Federazione dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. E’ comunque consentito, senza le limitazioni sotto indicate un terzo mandato consecutivo, se uno di due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi, qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi ed in presenza di almeno altri due candidati verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso si dovrà si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi”. Secondo il ricorrente, la disposizione relativa al necessario raggiungimento del quorum del 55% in prima votazione disegnerebbe una causa di ineleggibilità e conseguentemente, in forza del ben noto principio dell’interpretazione necessariamente restrittiva di tali cause, la sua applicazione non potrebbe estendersi al di là della fattispecie direttamente considerata. L’assunto non può essere condiviso. La previsione del quorum, invero, concerne direttamente la validità della deliberazione assembleare e solo indirettamente la condizione soggettiva del candidato. Essa attiene, pertanto, alle modalità di funzionamento dell’Assemblea, come dimostrano sia il riferimento all’effettuazione di una “nuova votazione”, sia il raffronto tra la prima e la seconda parte del terzo periodo del riportato art. 27, comma 3, Statuto: la prima (qui analizzata) disciplina, appunto, il quorum funzionale di validità e la successione delle votazioni; la seconda, invece, il diritto di partecipare, con una propria candidatura, ad un’ulteriore votazione. Da ciò consegue che la disposizione sopra riportata deve ritenersi oggetto del generale rinvio operato dagli artt. 38, comma 11, e 41, comma 1, dello Statuto, senza che si possa obiettare che quest’ultimo faccia riferimento alle “modalità” dell’elezione del Presidente, atteso che - come sopra rilevato - è proprio delle modalità (di cui parla la norma rinviante) che si occupa la norma rinviata. Non risulta probante né in un senso né nell’altro, invece, l’art. 53, comma 8, dello Statuto F.I.S.E., a tenor del quale “Tutti i componenti gli Organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche salvo quanto previsto dall’art. 27 comma 3”. Le parti hanno letto tale previsione nel senso che quella dell’art. 27, comma 3, sarebbe norma derogatoria e isolata (così il ricorrente), ovvero nel senso che, essendo richiamata da una previsione concernente “tutte” le cariche federali, sarebbe applicabile a tali cariche indistintamente (così la resistente). In realtà, la disposizione ora riportata lascia intatto il tema interpretativo da affrontare, che - come detto - si risolve essenzialmente nella valenza da attribuire al giuoco dei richiami fra norme statutarie (cui anche detta disposizione ricorre). 2.2.- La conclusione così raggiunta trova conforto anche in ulteriori considerazioni, d’ordine sia teleologico che sistematico. Anzitutto, si deve considerare che l’art. 16, comma 3, del d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242, dispone che “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie” e che il successivo comma 4 dispone che “Per l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto”. Orbene: tali previsioni si riferiscono, indubbiamente, al solo Presidente federale. Nondimeno, esse sono inserite in un articolo il cui primo comma espressamente stabilisce che “Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”. Ciò fa intendere che, più che con previsioni singolari, abbiamo a che fare con veri princìpi (non a caso così qualificati anche dall’art. 2, comma 1, lett. a), dei “Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate”) e che i detti princìpi ivi sanciti posseggono una naturale forza espansiva, imponendo all’interprete di leggere alla loro luce le singole disposizioni normative dei vari statuti federali. Del resto, l’intento della riportata previsione dell’ordinamento generale è palese: scoraggiare il fenomeno dell’eccessivamente lunga occupazione della carica federale apicale, onde favorire il ricambio del personale di governo delle Federazioni. Sarebbe contraddittorio se gli statuti federali si conformassero a tale intento nelle sole disposizioni sulla carica di Presidente nazionale e non anche in quelle che riguardano la carica di Presidente regionale, tanto più che è proprio a livello locale che il fenomeno contrastato dal legislatore ha modo di manifestarsi con più facilità, in ragione della minore ampiezza e complessità del bacino elettorale. A tal proposito, non si può non notare che l’esigenza ora segnalata è diffusamente avvertita nell’ordinamento sportivo, come dimostra l’art. 2, comma 7, del “Regolamento delle strutture territoriali del CONI”, a tenor del quale (e si tratta di previsione ben più rigorosa di quelle in commento) i componenti degli organi regionali del CONI “sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi. E’ consentito un terzo mandato consecutivo, solo qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie”. Vero è che l’art. 7.2. dei “Principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate” detta una previsione analoga a quella dell’art. 27, comma 3, dello Statuto F.I.S.E. solo a proposito dell’elezione dei Presidenti nazionali delle Federazioni. Si deve considerare, però, che tale previsione, se enuncia il minimum precettivo del principio sopra indicato, certo non preclude (e anzi sollecita, come è logicamente connaturato ai princìpi) agli statuti federali di estenderne l’applicazione. Ciò che - come si è visto - lo Statuto F.I.S.E. ha fatto attraverso i rinvii che sopra si sono riportati. 3.- Anche la censura relativa al commissariamento disposto con Decisione del Consiglio Federale F.I.S.E. 16 gennaio 2013 è infondata. In disparte ogni considerazione sul collegamento fra la sorte della prima censura, ora rigettata, e la sorte della seconda, si deve considerare quanto segue. Occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. n), dello Statuto, il Consiglio federale può disporre lo scioglimento di un Comitato regionale, procedendo alla contestuale nomina di un Commissario straordinario, in presenza di almeno una tra le seguenti circostanze: - accertate gravi irregolarità di gestione; - gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento sportivo; - constatata impossibilità di funzionamento dell’organo. Con riferimento alla fattispecie che ne occupa, in particolare, la difesa della Federazione ha specificato, nelle “Brevi note” depositate nell’imminenza dell’udienza, che il commissariamento del Comitato Regionale Sicilia è stato disposto “per la constatata impossibilità di funzionamento” dell’organo, verificatosi a seguito della sospensione dell’Assemblea elettiva celebratasi in data 18 dicembre 2012 e dei successivi eventi. Ancora in via preliminare, deve osservarsi che l’atto di commissariamento riveste, per sua natura, carattere altamente discrezionale, coinvolgendo la considerazione di interessi (in particolare, il corretto funzionamento degli organi territoriali) e finalità (l’esistenza di un clima sereno all’interno dell’associazione locale, la garanzia del rispetto degli impegni presi con la Federazione nazionale) rimessi alle valutazioni dell’organo politico-amministrativo della Federazione, che è appunto il Consiglio Federale. Vero è che tali determinazioni non sfuggono ad un controllo di legittimità, in quanto, come chiarito dalla Corte costituzionale in una recente pronuncia relativa sinanco agli atti politici, “nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate” (Sent. n. 81 del 2012). Tuttavia, ciò non significa che il controllo di legittimità possa trasformarsi in un giudizio sulle valutazioni di merito sottese all’atto, tale da sovrapporsi sostanzialmente all’apprezzamento operato dal Consiglio Federale. Al contrario, esso deve comunque limitarsi ad una verifica esterna, tesa a riscontrare il rispetto delle norme procedurali e la complessiva coerenza dell’atto, anche alla luce del suo fondamento motivazionale. Fissati tali princìpi, è agevole affrontare la questione posta dal ricorrente in merito alla legittimità della Decisione 16 gennaio 2013. Innanzitutto, il commissariamento del Comitato Regionale Sicilia è stato disposto “preso atto” della sospensione, per ragioni di ordine pubblico, dell’Assemblea. I disordini creatisi a seguito della decisione del Presidente di non proclamare eletto il Sig. Matarazzo risultano chiaramente dal verbale della riunione (“una parte dei rappresentanti dei circoli presentavano vivacemente delle rimostranze in tal senso”). Dal medesimo verbale risulta poi che “il Presidente dell’Assemblea dichiara[va] chiusa l’Assemblea” e che soltanto “successivamente”, dopo un colloquio con il Segretario Generale della F.I.S.E., il Presidente “variava «in sospesa» l’Assemblea Elettiva […] rimettendosi alla decisione successiva della FISE centrale e del CONI”. Non può pertanto essere condivisa la ricostruzione offerta dal ricorrente, secondo la quale le contestazioni sorte all’interno dell’assemblea sarebbero state ininfluenti sulla decisione di chiudere prima, e di sospendere poi, l’Assemblea elettiva. Al contrario, è ragionevole inferire dal verbale che le rimostranze abbiano giocato un ruolo decisivo sulla successiva gestione dell’Assemblea da parte del suo Presidente. Questa circostanza è del resto confermata dall’intervento della forza pubblica. A voler tutto concedere, infatti, anche un intervento a fini meramente precauzionali, secondo la ricostruzione offerta dal ricorrente, è di per sé indicativo di un clima di seria tensione, che in nessun caso dovrebbe connotare la vita degli organi federali, né nazionali, né territoriali. Lo stesso dicasi per la trasmissione degli atti alla Procura Federale, volta a far accertare le responsabilità di tali comportamenti. Deve ancora osservarsi che, sempre nella parte motiva della Decisione 16 gennaio 2013, si legge delle “pervenute comunicazioni di sdegno e di preoccupazione da parte degli iscritti circa lo stato in cui versa il Comitato Regionale alla luce degli eventi sopra riportati”, nonché di segnalazioni “da parte degli affiliati che sostengono i candidati di segno opposto che confermano l’inesistenza di un clima sereno e la volontà di impugnare, in ogni caso, l’esito dell’Assemblea del 18 dicembre 2012”. Premesso che il ricorrente non nega l’esistenza di tali “comunicazioni di sdegno e di preoccupazione da parte degli iscritti” - salvo peraltro ritenerle “del tutto fisiologiche e diretta conseguenza esclusivamente del comportamento tenuto dal Presidente dell’Assemblea e dal Consiglio Federale” (p. 9 dei “Motivi aggiunti”) - e che, pertanto, l’esistenza di tali “comunicazioni” deve darsi per acquisita, si rileva quanto segue. In primo luogo, come già osservato rispetto all’intervento della forza pubblica, le circostanze sin qui descritte denotano l’esistenza di un clima di tensione diffuso, suscettibile di per sé di impedire il corretto funzionamento degli organi territoriali, specie nel momento della loro costituzione. Di fronte a tali oggettive difficoltà, non può ritenersi irragionevole il ricorso all’istituto di cui all’art. 30, comma 2, lett. n), dello Statuto, posto che spetta al Consiglio Federale trovare le risposte all’impasse organizzativa, scegliendo, fra quelli previsti dallo Statuto, gli strumenti più adatti all’efficace perseguimento degli interessi e delle finalità sopra richiamati. Tanto più ciò risulta vero, poi, nella specie, quanto più si consideri che il commissario è gravato del dovere di sollecita convocazione dell’Assemblea elettorale, il che dimostra la funzionalizzazione del suo mandato al ripristino delle ordinarie condizioni di governabilità dell’associazione, con il minor pregiudizio per il principio di democraticità e per i diritti degli iscritti. Alle medesime conclusioni si perviene valutando quanto verificatosi, dopo la sospensione dell’Assemblea elettiva, con riferimento alla vicenda della sostituzione delle serrature della sede del Comitato, sulla quale si sono soffermate le parti. Sul punto, questa Alta Corte prende atto di quanto dedotto in fatto dal ricorrente circa l’avvenuta trattazione della questione nella riunione del Consiglio direttivo del 10 gennaio 2013. In particolare, a quanto consta dal ricorso, la sostituzione sarebbe stata giustificata dalla necessità di garantire la sicurezza della sede, necessità riconosciuta dagli stessi componenti del Consiglio “all’unanimità” (p. 9 dei “motivi aggiunti”). Tuttavia, deve osservarsi che, quale che sia la valutazione da dare al comportamento tenuto dai vari interessati in occasione dell’episodio, esso può essere senza dubbio considerato riprova della incapacità degli organi territoriali di funzionare correttamente e, pertanto, della “constatata impossibilità di funzionamento” dell’organo richiesta per il commissariamento dall’art. 30, comma 2, lett. n), dello Statuto. Impossibilità comprovata, del resto, anche dai toni particolarmente accesi della discussione apertasi tra gli iscritti, della quale il provvedimento di commissariamento dà conto al settimo e all’ottavo “Considerato”. 4.- Con riferimento alla domanda di “declaratoria del titolo/diritto […] alla proclamazione a Presidente del Comitato Regionale Sicilia”, infine, si osserva che essa è stata ricostruita dal ricorrente come meramente ancillare all’impugnazione del verbale dell’Assemblea elettiva del 18 dicembre 2012, della quale, pertanto, segue le sorti. 5.- Con riferimento agli oneri del giudizio, la complessità della materia trattata e la novità delle questioni suggeriscono di dichiarare la compensazione delle spese di lite fra le parti. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA nel giudizio introdotto con ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2013, depositato in data 17 gennaio 2013 dal Sig. Pierfrancesco Matarazzo per l’annullamento del verbale dell’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), per il quadriennio 2013-2016, tenutasi in data 18 dicembre 2012, nella parte in cui il Presidente dell’Assemblea ha statuito di non proclamare il sig. Pierfrancesco Matarazzo Presidente del Comitato Ragionale Sicilia della F.I.S.E. per il quadriennio 2013-2016; di ogni altro atto, presupposto o conseguente ad esso comunque connesso, ivi compresa la decisione assunta dal Consiglio Federale della F.I.S.E. in data 16 gennaio 2013, con la quale è stato statuito lo scioglimento del Comitato Regionale della Sicilia della F.I.S.E. e si è provveduto alla nomina di un Commissario Straordinario, con l’obbligo di riconvocare l’Assemblea e di ripetere le elezioni in questione nel termine di 90 giorni complessivi, nonché per la declaratoria del titolo/diritto del ricorrente alla proclamazione a Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), per il quadriennio 2013-2016. RIGETTA il ricorso. Sussistono giuste ragioni per dichiarare la compensazione delle spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2013 e (in via telematica) del 17 aprile 2013. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Massimo Luciani Depositato in Roma il 19 aprile 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
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