CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 06 febbraio 2013 promosso da: Sig. Roberto Vitiello / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 06 febbraio 2013 promosso da: Sig. Roberto Vitiello / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Cons. Silvestro Maria Russo
(Presidente)
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
(Arbitro)
Avv. Aurelio Vessichelli
(Arbitro)
in data 6 febbraio 2013, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in
Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2603 del 2 ottobre 2012 - 667) promosso da:
Sig. Roberto Vitiello, con l’Avv. Paolo Rodella
parte istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli
parte intimata
FATTO
1. – Il sig. Roberto VITIELLO, giocatore di calcio tesserato con la A.C. Siena, dichiara
di esser stato deferito, il 25 luglio 2012, dalla Procura federale della FIGC presso gli organi
di giustizia sportiva federale, a causa degli illeciti sportivi commesso relativamente alle gare
Novara / Siena del 1° maggio 2011 ed Albinoleffe / Siena del successivo giorno 29.
In particolare, al sig. VITIELLO detta Procura addebitò la violazione dell’art. 7, commi
1, 2 e 5 del CGS federale per entrambe le gare, con l’aggravante di cui al successivo c. 6
(conseguimento del risultato), in concorso con i sigg. Filippo CAROBBIO e Marcelo LARRONDO
per la prima, nonché in concorso con i sigg. CAROBBIO, Fernando COP-POLA,
Claudio TERZI e Christian STELLINI per la seconda. Invero, per la Procura, la gara Novara
/ Siena formò oggetto d’un illecito accordo tra i calciatori del Siena sigg. VITIELLO, CAROBBIO
e LARRONDO ed i calciatori del Novara sigg. DRASCEK, BERTANI e GHEL2
LER al fine di giungere al risultato concordato di pareggio, utile per conseguire la sperata
promozione cui entrambi i sodalizi ambivano. Per quanto poi attiene alla gara Albinoleffe /
Siena, la Procura ritenne che il sig. VITIELLO, insieme ai colleghi calciatori ed il tecnico
sig. STELLINI, posero in essere, con i tesserati avversari sigg. GARLINI, BOMBARDINI e
PASSONI, una combine preordinata a far conseguire la vittoria dell’Albinoleffe, con un minimo
scarto a favore di questa.
Il sig. VITIELLO rende noto d’esser stato allora condannato, in esito al giudizio di primo
grado presso la Commissione disciplinare nazionale – CDN della FIGC, alla sanzione
della squalifica per quattro anni, essendo stato riconosciuto appunto colpevole dell’illecito
per cui fu deferito per la prima gara e d’omessa denuncia relativamente alla seconda gara,
giusta decisione assunta il 2 agosto 2012, poi pubblicata nel C.U. n. 11/ CDN del successivo
giorno 10).
2. – Dal che il tempestivo appello proposto dal sig. VITIELLO innanzi alla Corte di giustizia
federale – CGF il 13 agosto 2012 ed affidato a vari, articolati mezzi di gravame.
Con decisione assunta nella riunione a sezioni unite del 20 agosto 2012, la CGF ha
respinto l’appello del sig. VITIELLO, giusta decisione pubblicata nel C.U. 029/CGF del 4
settembre 2012.
Il sig. VITIELLO ha allora presentato istanza d’arbitrato innanzi a questo TNAS, con il
ricorso in epigrafe, con cui egli deduce in punto di diritto: A) – in ordine alla partita Novara /
Siena, che l’incontro tra il ricorrente ed il sig. DRASCEK, tenutosi nella hall dell'albergo
dell’AC Siena il 29 aprile 2012, ebbe solo carattere amichevole e privo d’ogni ulteriore finalità,
per cui la definizione, resa dal sig. CAROBBIO con la frase «… credo che quello sia
stato il primo contatto della combine…», oltre che dubitativa, è infondata; B) – l’erroneità
della decisione impugnata, laddove su tal punto ritiene che la combine, accaduta secondo
il sig. CAROBBIO poco prima di detta partita, possa riferirsi all’incontro tra il ricorrente ed il
sig. DRASCEK (29 aprile 2012) due giorni prima della gara stessa (1° maggio 2012), mentre
va più correttamente inteso nel senso dell’immediatezza di quest’ultima; C) – in ogni
caso, sempre secondo le dichiarazioni del sig. CAROBBIO, l’incontro tra questi e gli slavi,
che avvenne solo il giorno prima di detta partita e, quindi, dopo l’incontro tra il ricorrente ed
il sig. DRASCEK; D) – la natura perfettamente lecita di tal incontro, non sussistendo evidenze
o ulteriori riscontri da cui evincere accordi illeciti, non ritenendo la CGF significativo
il contenuto della relativa conversazione; E) – quanto alla partita Albinoleffe / Siena, l'insussistenza,
in capo al ricorrente, dei presupposti dell’omessa denuncia per cui è stato
sanzionato, stante l’infondatezza in sé del preteso “carisma” o ascendente del medesimo
sig. VITIELLO nello spogliatoio dell’AC Siena, tale da guidarla o convincerla verso detta
combine; F) – la circostanza che quattro dei cinque partecipanti all’incontro, prima di tale
gara e fuori dell’albergo sede del ritiro dell’AC Siena, tra i tre tesserati dell’Albinoleffe
(sigg. PASSONI, POLONI e SALA) ed i tre calciatori del Siena (CAROBBIO, COPPOLA e
VITIELLO) non ricordano la presenza del ricorrente o non l’hanno riconosciuto, ancorché
egli fosse effettivamente colà, donde la mera casualità e la totale irrilevanza funzionale di
tal sua presenza, nonché l’erroneità dell’impugnata decisione sul punto.
Resiste in giudizio la FIGC, che conclude articolatamente per l’infondatezza del ricorso
in epigrafe.
Entrambe le parti hanno depositato memorie e documenti e svolto difese orali innanzi
al Collegio. In data 6 febbraio 2013 il Collegio arbitrale ha deliberato il dispositivo della decisione,
con la quale la domanda del sig. VITIELLO è stata parzialmente accolta.
DIRITTO
1. – Con il ricorso in epigrafe, il sig. Roberto VITIELLO, giocatore di calcio tesserato
con la A.C. Siena, ha proposto istanza d’arbitrato innanzi a questo TNAS a seguito della
sanzione della squalifica per quattro anni, irrogatagli dalla CGF per gli illeciti sportivi commessi
relativamente alle gare Novara / Siena del 1° maggio 2011 (combine con i giocatori
avversari preordinata al risultato concordato di pareggio, utile per conseguire la sperata
promozione cui entrambi i sodalizi ambivano) ed Albinoleffe / Siena del successivo giorno
29 (omessa denunzia della combine preordinata alla vittoria dell’Albinoleffe).
Il ricorso in epigrafe s’appalesa sì meritevole d’accoglimento, ma nei limiti e per le
considerazioni qui di seguito indicati.
2. – Ora, prima della disamina della questione nel merito, ritiene il Collegio di dover
meglio precisare la metodica più congrua ai fini dell’esatta rilevazione della responsabilità
per illecito sportivo, devolute alla cognizione degli organismi interni all'ordinamento sportivo
e secondo le norme da esso poste, secondo uno schema proprio della c.d. "giustizia
associativa" (su tal aspetto, cfr., da ultimo, Cons. St., VI, 27 novembre 2012 n. 5998).
Invero, le federazioni sportive nazionali, già dotate di duplice veste, pubblicistica per le
attività svolte quali organi del CONI e privatistica per le attività loro proprie, hanno acquisito
la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 15 del
Dlg 23 luglio 1999 n. 242. Sicché, ferma l’autonomia organizzativa e disciplinare del diritto
sportivo, i cui valori trascendono anche l’ordinamento nazionale e sono comuni allo sport
mondiale, la regolazione essenziale dei rapporti interni, anche ai fini sanzionatori ed al di
là d’una certa qual enfasi retorica, non solo non è strettamente legata al diritto penale nazionale,
ma segue la morfologia della repressione dei torti civili endoassociativi senza, ad
avviso del Collegio, apporti concettuali di peculiare originalità. Tal repressione, pur incidendo
su fatti o comportamenti che si sostanziano in veri e propri inadempimenti di obblighi
generali liberamente accettati dal tesserato, in realtà segue la struttura logica dell'illecito
aquiliano, appunto perché tali obblighi sono presidiati da norme poste nell’esclusivo interesse
meta individuale, che trascende, quindi, l’interesse particolare del solo associato.
Ebbene, stante questa premessa, la valutazione della responsabilità del tesserato per
l'illecito endoassociativo, che neppure in questa sede può prescindere da un giudizio di
proporzionalità tra l’effettiva entità della lesione e la sanzione da irrogare, deve partire da
un accertamento del nesso di causalità secondo la regola della preponderanza dell'evidenza
o del «più probabile che non», a differenza, appunto di ciò che accade nel processo
penale (cfr., da ultimo, Cass., III, 21 luglio 2011 n. 15991; id., 18 giugno 2012 n. 9927).
In particolare, proprio la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto
civile rispetto al reato impone, nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del predetto
criterio della probabilità relativa, che per vero non implica alcuna “semplificazione” del dato
probatorio, ma si delinea in un’analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie
del singolo processo. Sicché la concomitanza di cause di diversa incidenza probabilistica
va attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto e, in
particolare, nel caso in cui vi siano più ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, la
scelta dell’interprete deve cadere nell’applicazione del criterio della probabilità prevalente
(cfr. Cass., III, 5 maggio 2009 n. 10285). Pertanto, sussiste il nesso causale non solo
quando l’evento illecito sia conseguenza non solo inevitabile, ma anche altamente probabile
e verosimile della condotta, non già una mera possibilità astratta (cfr. Cass., III, 30 ottobre
2009 n. 23059). D’altra parte, anche di recente questo TNAS (cfr. arbitrato Fontana
c. FIGC, deliberato il 19 novembre 2012) conviene sulla necessità che il regime di formazione,
acquisizione e valutazione della prova nella giustizia sportiva dev’essere comunque
ispirato a criteri di ragionevolezza, plausibilità e verisimiglianza, oggettività, specificità e
verificabilità, al fine d’evitare ogni incertezza del risultato che in qualsiasi ordinamento giuridico
la prova deve assicurare.
3. – Applicando tali regole al caso del ricorrente s’avrà allora, per quanto attiene alla
gara Novara / Siena del 1° maggio 2011, che non appare sussistente, in modo serio e
concordante, una concreta probabilità ragionevole e documentata sulla natura non meramente
amichevole dell’incontro tra il ricorrente ed il sig. DRASCEK, tenutosi nella hall
dell'albergo dell’AC Siena il 29 aprile 2012.
A ben vedere, poiché non sussistono riscontri più approfonditi e seri sul punto, non
sembra evincersi che l’incontro stesso sia andato oltre ad un abboccamento tra amici e, in
particolare, l’inizio d’una buona trattativa illecita, appunto agevolata dall’amicizia. Non
sfugge al Collegio che, in linea di massima, proprio l’intensità del rapporto amichevole sarebbe
potuto essere lo strumento più adatto a delineare il primo progetto di combine tra le
due squadre, tal probabilità potendosi considerare tutt’altro che irragionevole o arbitraria.
Ma ciò non basta ad attingere la soglia di responsabilità secondo il testé affermato principio
del più probabile che non, la cui corretta applicazione impone, come s’è visto, un quid
pluris della mera possibilità astratta e verosimile. Né un tal risultato può esser ribaltato dalla
dichiarazione del sig. CAROBBIO, laddove formulò la frase «…credo che quello sia stato
il primo contatto della combine…», giacché tale assunto, in mancanza di ulteriori riscontri
oggettivi sul punto, è sì probabile, ma non trova sbocco logico oltre la possibilità, specie
se il medesimo CAROBBIO non poté indicare con esattezza altri elementi di spicco. Anche
la pluralità di voci sull’eventuale aggiustamento della gara in questione di per sé sole possono
esser verosimili, ma non per questo si riferiscono al o si deducono dal comportamento
dei sigg. VITIELLO e DRASCEK nel loro incontro.
In altri termini, non si può predicare, né in senso favorevole alla tesi del ricorrente, né
in senso opposto, la rilevanza dell’incontro in questione, in sé perfettamente neutro e, come
tale, inutilizzabile per l’accertamento della responsabilità per illecito in capo al medesimo
sig. VITIELLO.
In tal caso, non vale obiettare la sicura riferibilità, secondo l’affermazione del sig. CAROBBIO,
della definizione della combine poco prima di detta partita, all’incontro tra il ricorrente
ed il sig. DRASCEK. Infatti, è ben ragionevole ritenere che la combine, per poter avere
un minimo d’efficacia, avesse bisogno d’un congruo tempo di preparazione e che non
potesse risolversi nei momenti immediatamente precedenti all’inizio della gara stessa. Ma
ciò presuppone che l’inizio dell’accordo illecito fosse direttamente e seriamente riconducibile
alla sola vicenda dell’incontro e del colloquio tra il ricorrente ed il DRASCEK.
Del pari, non sembra al Collegio che vi fosse alcun collegamento logico funzionale tra
detto incontro e quello che il giorno dopo intercorse tra il sig. CAROBBIO e gli “slavi”, in
quanto le due vicende si mossero su piani distinti e per finalità non omogenee, di talché
non è possibile inferire alcun serio argomento dall’uno verso l’altro e viceversa.
4. – Se, quindi, per questa parte l’impugnata decisione della CFR è meritevole di riforma,
non così il Collegio deve concludere con riguardo alla combine inerente alla gara Albinoleffe
/ Siena del 29 maggio 2011 e, quindi, per l’affermazione della responsabilità del
ricorrente per omessa denuncia.
Tale accordo sarebbe poi stato definito, nell’imminenza di quest’ultima gara, nel corso
d’una riunione avvenuta presso il Park Hotel di Stezzano (BG), sede del ritiro senese. Al
riguardo, è interessante notare che la Procura federale affermò la presenza del compagno
di squadra del ricorrente (il sig. TERZI) secondo la dichiarazione resa in istruttoria federale
dal sig. Mirko POLONI, giocatore dell'Albinoleffe. Viceversa, il sig. TERZI, appunto in base
alle dichiarazioni rese da cinque dei sei partecipanti all’incontro de quo, rende noto che,
per l’AC Siena, fu colà presente non egli, bensì proprio il ricorrente VITIELLO, giocatore
per l’appunto tesserato con detta squadra.
D’altronde, il ricorrente non può smentire la propria presenza, anzi l’ammette, ancorché
egli affermi d’esser rimasto tanto in disparte da non esser chiaramente rammentato
(recte, nominalmente identificato come il VITIELLO) da alcuni partecipanti.
Sicché non dura fatica il Collegio a condividere con il ricorrente che la di lui presenza a
quell’incontro a sei fu se non marginale, certo passiva, giacché non v’è alcuna evidenza
ch’egli fosse coprotagonista e pari ideatore della combine. Né il Collegio ha ragione di discostarsi
dall’avviso della CGF, laddove conferma che la partecipazione del sig. VITIELLO
non fu attiva, ma certo consapevole, tant’è che il medesimo ricorrente non può negare, per
quanto infortunato nel corpo, d’aver ascoltato come il sig. CAROBBIO avesse parlato di
“noi”, ossia dell’attività dell’AC Siena verso la squadra avversaria. Mentre è altamente improbabile
che il ricorrente giocasse colà un ruolo determinante alla combine, è parimenti
fuor di logica insistere sul fatto, anch’esso improbabile, che egli, del tutto capace e compos
sui, non capisse il tenore della conversazione tra gli altri soggetti, svoltasi senza infingimenti
o sotterfugi. Né può affermarsi che ricorrente non avesse contezza del disvalore,
prim’ancora che sportivo, proprio comportamentale dell’accordo inter alios da non ritenere
almeno opportuno e da indurlo a farne una dettagliata descrizione nelle opportune sedi, se
non nell’immediatezza dell’evento, perlomeno dopo la partita ed alla luce del risultato e
degli atteggiamenti tenuti in campo dai propri compagni di squadra.
In questa parte, dunque, la decisione impugnata dev’esser confermata, con conseguente
rimodulazione della misura della sanzione, secondo quanto indicato in dispositivo.
5. – La parziale soccombenza suggerisce la compensazione a metà delle spese del
presente giudizio, che sono nel complesso liquidate, a favore della Figc resistente e costituita,
in € 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge. Suggerisce altresì
di porre a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna e con vincolo di solidarietà, le
spese e gli onorari degli Arbitri liquidati in complessivi € 6.000,00 (Euro seimila/00), oltre le
spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico arbitrale.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede:
1) in parziale riforma del provvedimento impugnato dal Sig. Roberto Vitiello, applica a
quest’ultimo la sanzione della squalifica di mesi nove;
2) pone a carico del Sig. Vitiello la metà delle spese di giudizio, che liquida come in motivazione,
compensandole per la restante parte;
3) fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico di entrambe le parti, in egual misura, le
spese di funzionamento del Collegio Arbitrale così come liquidate nella parte motiva;
4) fermo il vincolo di solidarietà pone a carico di entrambe le parti, in eguale misura, il
pagamento dei diritti amministrativi;
5) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi
versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in data 6 febbraio 2013 e sottoscritto in tre originali nel luogo
e nella data indicate.
F.to Silvestro Maria Russo
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Aurelio Vessichelli