CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 02 aprile 2013 promosso da: Sig. Mirko Stefani / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 02 aprile 2013 promosso da: Sig. Mirko Stefani / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 2 aprile 2013 ha deliberato a maggioranza il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 651 promosso (con istanza prot. n. 2348 del 12 settembre 2012) da: Sig. Mirko Stefani , rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Chiacchio in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7, come da delega in calce alla istanza di arbitrato istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione intimata * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il Sig. Mirko Stefani ( la parte istante o l’istante ) è un calciatore professionista, all’epoca dei fatti in forza alla U.S. Cremonese S.p.A. , tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la FIGC o la parte intimata ), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, che è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 2. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, aventi ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive, la Procura Federale presso la FIGC, ottenuta copia degli atti, svolgeva un’autonoma attività di indagini conclusa con il deferimento, in data 8 maggio 2012, di svariati tesserati, tra i quali l’odierna parte istante, e delle società di appartenenza, per rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate. 3. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare a carico dello Stefani la commissione di illecito sportivo in relazione a due gare di Coppa Italia di Lega Pro della stagione 2010/2011: CREMONESE – MONZA del 27 ottobre 2010 e PISA – MONZA dell’8 dicembre 2010. 4. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la CDN ), ritenuta la commissione degli illeciti ipotizzati dalla Procura Federale, affermava la responsabilità dei soggetti deferiti , infliggendo allo Stefani , a titolo di responsabilità ex art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di giustizia sportiva ( CGS ) la sanzione della squalifica per anni quattro . 5. Contro tale decisione l’odierno istante proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la CGF ). 6. Con decisione pubblicata in forma integrale il 13 agosto 2012 (C.U. 026/CGF) , la CGF disattendeva tutte le censure sollevate dallo Stefani e confermava la sanzione irrogata. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 7. Con istanza in data 12 settembre 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport , l’istante dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della decisione , l’annullamento della sanzione da questa irrogata, in subordine la derubricazione dell’illecito sportivo addebitato in omessa denuncia, in ulteriore subordine la diminuzione della sanzione. 8. Nella stessa istanza di arbitrato, l’istante designava quale arbitro l’ avv. Guido Cecinelli. 9. Con memoria datata 2 ottobre 2012 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto dell’istanza proposta , in quanto infondata. . 10. Nella memoria di costituzione, la Federazione intimata nominava quale arbitro il prof. avv. Massimo Zaccheo . 11. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’avv. Aurelio Vessichelli , che in data 16 ottobre 2012 accettava l’incarico. 12. Il 14 novembre si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini alla parte istante per il deposito di memoria e alla Federazione intimata per il deposito di replica. 13. All’udienza del 26 febbraio 2013 , il Collegio dava atto del rigetto delle istanze istruttorie formulate in atti e disponeva procedersi alla discussione sull’accordo delle parti che illustravano le rispettive posizioni, riportandosi alle memorie depositate nei termini assegnati. 14. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande dello Stefani 15. La parte istante , nella propria istanza di arbitrato e nelle rassegnate conclusioni , ha chiesto al Collegio Arbitrale , in riforma della decisione impugnata , l’annullamento della sanzione da questa irrogata, in subordine la derubricazione dell’illecito sportivo addebitato in omessa denuncia, in ulteriore subordine la diminuzione della sanzione. b. Le domande della FIGC 16. Nella propria memoria di costituzione e nelle rassegnate conclusioni , la FIGC ha chiesto che “l’istanza avversaria venga respinta perché infondata nel merito”. C.3 La posizione delle parti a. La posizione dello Stefani 17. L’istante chiede che il Collegio riconosca che le dichiarazioni accusatorie del calciatore Gervasoni a carico dello Stefani in relazione ai fatti contestati sono prive del necessario minimo riscontro probatorio in ordine alla affermata responsabilità dello Stefani per illecito sportivo ex art.7, commi 1, 2 e 5 del CGS. Rileva ancora l’istante che le dichiarazioni del Gervasoni risultano sconfessate dagli altri soggetti coinvolti , che gli incontri contestati allo Stefani con l’altro giocatore indagato Fiuzzi non avevano a che fare con l’illecito contestato , che nella stessa relazione istruttoria della Procura federale risultano conclusioni nel senso della mancanza di sufficienti elementi di colpevolezza a carico dello Stefani. La difesa dello Stefani chiede in via subordinata che il Collegio derubrichi la contestata violazione per illecito sportivo in violazione per omessa denuncia a carico dello Stefani ex art. 7 comma 7 del CGS . b. La posizione della FIGC 18. La Federazione intimata con ampia e diffusa motivazione insiste per il rigetto dell’ istanza dello Stefani sostenendo che l’affermazione di responsabilità del giocatore poggia su basi che sotto il profilo probatorio attingono quanto meno la soglia individuata dall’ordinamento sportivo e che non possono sorgere dubbi sulla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Collegio ritiene utile in premessa ricordare che la Corte di Giustizia Federale, nella decisione impugnata , afferma in relazione alle due gare in esame, Cremonese – Monza e Pisa - Monza : “ ..Sia le ampie e dettagliate dichiarazioni del Gervasoni , che il rilevante numero di collegamenti telefonici tra gli ideatori e compartecipanti all’illecito ed al tentato illecito sono tali da consentire , in sede di gravame, il convincimento della correttezza della decisione resa in prime cure che pertanto deve essere confermata in relazione all’accertamento della colpevolezza relativa all’illecito dei tesserati Stefani, Fiuzzi, Alberti e Iacopino. “ Ai fini di una corretta e proficua disamina dei fatti oggetto del presente procedimento, occorre prendere le mosse dagli elementi di prova che tanto la Procura Federale quanto gli Organi giudicanti di primo e di secondo grado hanno posto a fondamento rispettivamente dell’atto di deferimento e delle emanate delibere. Tali elementi, in particolare, risiedono nelle dichiarazioni rese dal sig. Carlo GERVASONI sia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (P.M. e G.I.P. di Cremona) sia alla Procura Federale. Per quel che concerne la prima delle due gare in oggetto (CREMONESE – MONZA del 27 ottobre 2010), il GERVASONI riferisce quanto segue: - Interrogatorio dinanzi al G.I.P. di Cremona del 22.12.2011: “Mi sono ricordato anche della partita di coppa Italia di Lega Pro del 2010 Cremonese-Monza. Giocavamo dei titolari solo io e Paoloni e gli altri erano ragazzini mentre il Monza aveva un’ottima formazione. Accettammo così l’invito di Gegic di perdere la partita per 1-3. Era al corrente anche Stefani che non giocò. E’ stato semplice perdere, bastava che io e Paoloni non ci impegnassimo”; - Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 27.12.2011: “Quanto ai miei rapporti con PAOLONI confermo che l’unica partita che abbiamo manipolato assieme è quella di Coppa Italia di Lega Pro che voi mi dite essere giocata il 27 Ottobre 2010 terminata 2 a 3. PAOLONI venne da me e mi disse di essere stato contattato da SAVERINO della Reggiana (giocatore con il quale aveva giocato PAOLONI nell’Ascoli), il quale gli aveva detto che qualora fossimo stati disposti a perdere il giorno successivo ci sarebbe stata una somma di denaro per noi. Considerato che noi avevamo una squadra di riserva, dove io e PAOLONI avremmo giocato in mezzo a tanti giovani, per via delle squalifiche degli altri e laddove il Monza presentava una formazione agguerrita, io manifestai la mia disponibilità a condizione che venisse coinvolto GEGIC al posto di SAVERINO. Venne interessato anche STEFANI perché conosceva dei giocatori del Monza. Se non ricordo male sia io che PAOLONI parlammo con STEFANI. La partita terminò effettivamente con un OVER e la sconfitta della Cremonese per 2 a 3. In totale GEGIC ci conferì circa 40.000 €. Partecipò alla suddivisione anche STEFANI che poi diede parte della somma ricevuta a quelli del Monza. Lo stesso STEFANI mi riferì i nomi dei giocatori del Monza coinvolti per: FIUZZI, ALBERTI e IACOPINO”; - Audizione dinanzi alla Procura Federale del 13.04.2012: “D. Come fu alterata la gara di Coppa Italia CREMONESE-MONZA del 27.10.2010? Quale altro calciatore è stato coinvolto? Quale ruolo ha avuto STEFANI? R. Confermo le mie dichiarazioni. Voglio precisare che STEFANI mi disse che negli anni in cui aveva giocato nella Reggiana aveva combinato diverse partite con i propri compagni senza farmi i nomi di questi ultimi né delle gare né dei giocatori implicati”. Con riguardo, invece, alla gara PISA – MONZA dell’8 dicembre 2010, lo stesso GERVASONI così si esprime: -Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 12.03.2012: “Quanto a Pisa – Monza, dell’8 dicembre 2010, di coppa Italia di Lega pro, su input degli zingari, tramite STEFANI facemmo incontrare all’uscita di Agrate, alcuni giocatori del Monza tra cui il FIUZZI ed il portiere, con gli zingari. Si accordarono e gli zingari hanno dato anche denaro anticipato ai giocatori del Monza i quali dovevano perdere con l’OVER. Accadde poi che le quote crollarono sul mercato asiatico e venne esclusa la possibilità di giocare la partita. Pertanto la somma, nonostante fosse stato conseguito ugualmente il risultato originariamente concordato, è stata restituita la sera stessa della partita”; - Audizione dinanzi alla Procura Federale del 13.04.2012: “D. Può dettagliare meglio quanto riferito all’AG sulla partita PISA-MONZA di Coppa Italia Lega Pro del 08.12.2010? Come avvenne l’incontro tra i giocatori del Monza e gli zingari? R. Confermo quanto già dichiarato. Preciso che le notizie sulla dazione e sulla successiva restituzione del denaro mi furono date da GEGIC e STEFANI. Preciso inoltre che io contattai GEGIC mentre STEFANI mi riferì di aver coinvolto FIUZZI ed il portiere del Monza di cui però non mi fece il nome. Preciso che non sono stato presente all’incontro di cui mi ha riferito GEGIC e lo stesso STEFANI”. 2. Tenuto conto, dunque, delle suddette dichiarazioni, il primo quesito che questo Collegio deve porsi è se le affermazioni medesime siano idonee a comprovare una responsabilità per illecito sportivo a carico dello sig. Mirko STEFANI, così come riconosciuto in sede endofederale e come ribadito dalla F.I.G.C. nelle proprie difese. La risposta si ritiene debba essere negativa, in quanto, pur nella consapevolezza del livello probatorio, più attenuato rispetto alla soglia penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, che si richiede nell’ordinamento sportivo per il riconoscimento di tal genere di responsabilità, neppure questo più basso limite è, nel caso di specie, da reputarsi raggiunto. Invero, al di là ed a prescindere da ogni considerazione più o meno astratta e/o teorica che il Collegio non reputa dirimente circa la generale credibilità del GERVASONI nella complessa vicenda del “calcio-scommesse”, quel che qui preme rilevare è se, in concreto, per le due gare in oggetto e con riferimento alla posizione precipua dello STEFANI, possa dirsi conseguito un grado probatorio sufficiente a dimostrare la contestata violazione dell’art. 7 comma 1 del C.G.S. in capo al calciatore medesimo. Partendo dalla gara CREMONESE – MONZA del 27 ottobre 2010, appare evidente come, tra le dichiarazioni rese dal GERVASONI al G.I.P. ed al P.M. di Cremona, a distanza di pochissimi giorni l’una dall’altra (rispettivamente il 22 ed il 27 dicembre 2011), esista effettivamente una innegabile discrasia: nella prima, il predetto si limita a parlare di una semplice conoscenza dell’illecito da parte dello STEFANI (“Era al corrente anche STEFANI che non giocò”); nella seconda, invece, egli attribuisce a quest’ultimo un ruolo di tramite con alcuni calciatori del MONZA (FIUZZI, ALBERTI e IACOPINO), oltre a renderlo compartecipe della spartizione del denaro ricevuto dai c.d. “zingari”. Anche sulla somma pattuita può notarsi una sostanziale differenza tra i due interrogatori (15/20.000 euro rispetto a 40.000): il che contribuisce a rendere non poco fumosa e contraddittoria la versione fornita dal GERVASONI. Né può aderirsi alla tesi della F.I.G.C., secondo cui tali discordanze sarebbero solo apparenti e, comunque, derivanti da un comprensibile progressivo recupero mnemonico di fatti ed avvenimenti risalenti nel tempo. Sotto tale profilo, come già condivisibilmente osservato dallo stesso T.N.A.S. in altro lodo (Alberto FONTANA / F.I.G.C. del 19 Novembre 2012), non “convince il richiamo ai meccanismi della memoria, il quale, oltre a non apparire supportato da alcun concreto dato scientifico o di comune esperienza, è in concreto smentito dal succedersi degli eventi”. In effetti, è assai arduo far assurgere al rango probatorio minimo per il riconoscimento della responsabilità in illecito sportivo affermazioni obiettivamente lacunose ed ondivaghe quali quelle del GERVASONI in ordine alla gara di cui trattasi. Del pari, nessuna decisiva valenza di riscontro esterno alla predetta chiamata in correità può essere conferita agli scambi di sms (in numero, peraltro, assai limitato) intercorsi tra lo STEFANI ed il FIUZZI prima e dopo la partita medesima. Per essi, infatti, al di là ed a prescindere dalla veridicità o meno della spiegazione alternativa fornita dai diretti interessati (richiesta dello STEFANI al FIUZZI di procurargli i biglietti per l’imminente derby INTER – MILAN), manca, in ogni caso, un accettabile grado di plausibilità circa il loro asserito contenuto illecito. I menzionati contatti, peraltro, se non sono in grado di supportare la più grave accusa di illecito sportivo ex art. 7, comma 1, del C.G.S., sono certamente idonei a configurare, a carico dello STEFANI, una condotta lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. E’ fuor di dubbio, invero, che, pur ammettendo l’esistenza di un vecchio rapporto di amicizia tra i due menzionati calciatori, sia da considerarsi, comunque, inopportuno ed, anzi, vietato intrattenere colloqui a così breve distanza dalla disputa di una gara che li avrebbe visti antagonisti in campo. 3. Nessuna violazione normativa, invece, a qualunque titolo, può essere ravvisata, in capo allo STEFANI, relativamente all’altra gara in esame, PISA – MONZA dell’8 Dicembre 2010. In tal caso, infatti, la chiamata in correità da parte del GERVASONI nei confronti dell’odierno istante assume un mero carattere de relato, avendo quegli espressamente ammesso di non essere stato diretto testimone della presunta combine e di avere appreso della medesima dal GEGIC e dallo stesso STEFANI. Ebbene, aderendo ad un indirizzo già seguito da questo Tribunale, è ragionevole ritenere che, ferma restando l’indiscutibile autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello generale, sia possibile, peraltro, mutuare, cum grano salis, principi e previsioni di altri sistemi normativi, con precipuo riguardo per quello processual-penalistico. Ciò premesso, è innegabile come, “ai fini della valutazione della dichiarazione accusatoria “de relato”, debbano essere tenuti presenti i riscontri esterni relativi sia all’accertamento della verificazione del fatto che alla sua riferibilità al soggetto incolpato … Dunque, la chiamata in correità … per assurgere a elemento probatorio decisivo, deve essere corroborata da qualche elemento di riscontro, oggettivo o soggettivo, o provenire da soggetto di elevata e indiscutibile attendibilità, e va comunque considerata con particolare cautela laddove la prova a carico dell’accusato scaturisca da affermazioni riferite de relato, tanto più se poi smentite dall’originario referente” (cfr. il recente lodo Andrea ALBERTI / F.I.G.C. del 10 dicembre 2012). Applicando i richiamati assunti al caso di specie, non vi è chi non veda come le dichiarazioni accusatorie del GERVASONI a carico dello STEFANI siano non solo de relato ma, altresì, sprovviste di qualsiasi riscontro esterno e smentite dagli originari referenti (nella specie, lo stesso STEFANI, oltre al suo presunto sodale, Luca FIUZZI). A queste condizioni, nessun serio e rilevante elemento accusatorio può residuare nei confronti del sig. Mirko STEFANI, il quale, in relazione alla gara PISA – MONZA, va pertanto tenuto indenne da ogni contestazione e/o censura di tipo disciplinare. 4. Riassuntivamente, l’odierno istante, in riforma dell’impugnata delibera della Corte di Giustizia Federale, deve essere prosciolto dall’accusa di illecito sportivo per entrambe le partite in oggetto, mentre, limitatamente a CREMONESE – MONZA del 27 ottobre 2010, va riconosciuto responsabile tanto di omessa denuncia ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., essendo egli venuto meno all’obbligo di informare senza indugio la Procura Federale della combine a sua conoscenza, quanto della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., a seguito dei non provvidi contatti tenuti con il collega ed amico Luca FIUZZI nell’imminenza della gara medesima. Sul piano sanzionatorio, attesa la minore gravità dei comportamenti ascrittigli in questa sede ed accomunati gli stessi dal vincolo della continuazione, appare congrua ed equa una riduzione della sanzione a carico dello STEFANI a tredici mesi di squalifica, sanzione che a parere del Collegio tiene conto di tutte le circostanze , della peculiarità del caso e preserva il fondamentale principio della necessaria proporzionalità, omogeneità ed afflittività della sanzione non disgiunto da quello della funzione anche rieducativa della stessa . . D. Sulle spese 1. A parere del Collegio, considerata la natura delle questioni dedotte nel presente arbitrato , sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, sono posti a carico di entrambe le parti, nella misura di 2/3 a carico dell’istante Mirko Stefani e della FIGC nella misura di 1/3 , ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate , considerata la complessità delle questioni dedotte, in € 6000,00 ( seimila ) . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. accertata la legittimità della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale e pubblicata in C.U. n. 026/CGF del 27/08/2012 , in parziale accoglimento dell’istanza proposta in data 12 settembre 2012 ( prot. 2348 – 651 ) dal Sig. Mirko Stefani , applica alla parte istante ai sensi dell’art.7, comma 7 del CGS la sanzione di mesi 13 di squalifica; 2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda; 3. dispone l’integrale compensazione delle spese di lite; 4. pone a carico dell’istante Mirko Stefani nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 , con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 5. pone a carico dell’istante Mirko Stefani nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso, a maggioranza, in Roma, in data 2 aprile 2013, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Aurelio Vessichelli F.to Guido Cecinelli F.to Massimo Zaccheo
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