CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 02 aprile 2013 promosso da: Sig. Mirko Stefani / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 02 aprile 2013 promosso da: Sig. Mirko Stefani / Federazione Italiana Giuoco Calcio
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Aurelio Vessichelli Presidente
Avv. Guido Cecinelli Arbitro
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport
riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 2 aprile 2013
ha deliberato a maggioranza il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 651 promosso (con istanza prot. n. 2348 del 12 settembre
2012) da:
Sig. Mirko Stefani , rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo
e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Chiacchio in
Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7, come da delega in calce alla istanza di arbitrato
istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla
memoria di costituzione
intimata
* * * * * * * * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti
1. Il Sig. Mirko Stefani ( la parte istante o l’istante ) è un calciatore professionista,
all’epoca dei fatti in forza alla U.S. Cremonese S.p.A. , tesserato presso la Federazione
Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la FIGC o la parte intimata ), associazione riconosciuta
con personalità giuridica di diritto privato, che è l’ente di governo dello sport del calcio in
Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana.
Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano,
promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia.
B. La controversia tra le parti
2. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Cremona, aventi ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di
scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive, la Procura Federale
presso la FIGC, ottenuta copia degli atti, svolgeva un’autonoma attività di indagini
conclusa con il deferimento, in data 8 maggio 2012, di svariati tesserati, tra i quali l’odierna
parte istante, e delle società di appartenenza, per rispondere dinnanzi agli organi federali
di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate.
3. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare
a carico dello Stefani la commissione di illecito sportivo in relazione a due gare di Coppa
Italia di Lega Pro della stagione 2010/2011: CREMONESE – MONZA del 27 ottobre 2010
e PISA – MONZA dell’8 dicembre 2010.
4. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012 la Commissione
Disciplinare Nazionale della FIGC (la CDN ), ritenuta la commissione degli illeciti ipotizzati
dalla Procura Federale, affermava la responsabilità dei soggetti deferiti , infliggendo allo
Stefani , a titolo di responsabilità ex art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di giustizia sportiva (
CGS ) la sanzione della squalifica per anni quattro .
5. Contro tale decisione l’odierno istante proponeva appello alla Corte di Giustizia
Federale (la CGF ).
6. Con decisione pubblicata in forma integrale il 13 agosto 2012 (C.U. 026/CGF) , la
CGF disattendeva tutte le censure sollevate dallo Stefani e confermava la sanzione
irrogata.
C. Il procedimento arbitrale
C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
7. Con istanza in data 12 settembre 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato
per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport , l’istante dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola
compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in
riforma della decisione , l’annullamento della sanzione da questa irrogata, in subordine la
derubricazione dell’illecito sportivo addebitato in omessa denuncia, in ulteriore subordine
la diminuzione della sanzione.
8. Nella stessa istanza di arbitrato, l’istante designava quale arbitro l’ avv. Guido
Cecinelli.
9. Con memoria datata 2 ottobre 2012 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale
così avviato, chiedendo il rigetto dell’istanza proposta , in quanto infondata. .
10. Nella memoria di costituzione, la Federazione intimata nominava quale arbitro il
prof. avv. Massimo Zaccheo .
11. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale
l’avv. Aurelio Vessichelli , che in data 16 ottobre 2012 accettava l’incarico.
12. Il 14 novembre si teneva in Roma la prima udienza di discussione della
controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio
disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini alla parte istante per il
deposito di memoria e alla Federazione intimata per il deposito di replica.
13. All’udienza del 26 febbraio 2013 , il Collegio dava atto del rigetto delle istanze
istruttorie formulate in atti e disponeva procedersi alla discussione sull’accordo delle parti
che illustravano le rispettive posizioni, riportandosi alle memorie depositate nei termini
assegnati.
14. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava.
C.2 Le domande delle parti
a. Le domande dello Stefani
15. La parte istante , nella propria istanza di arbitrato e nelle rassegnate conclusioni ,
ha chiesto al Collegio Arbitrale , in riforma della decisione impugnata , l’annullamento della
sanzione da questa irrogata, in subordine la derubricazione dell’illecito sportivo addebitato
in omessa denuncia, in ulteriore subordine la diminuzione della sanzione.
b. Le domande della FIGC
16. Nella propria memoria di costituzione e nelle rassegnate conclusioni , la FIGC ha
chiesto che “l’istanza avversaria venga respinta perché infondata nel merito”.
C.3 La posizione delle parti
a. La posizione dello Stefani
17. L’istante chiede che il Collegio riconosca che le dichiarazioni accusatorie del
calciatore Gervasoni a carico dello Stefani in relazione ai fatti contestati sono prive del
necessario minimo riscontro probatorio in ordine alla affermata responsabilità dello Stefani
per illecito sportivo ex art.7, commi 1, 2 e 5 del CGS. Rileva ancora l’istante che le
dichiarazioni del Gervasoni risultano sconfessate dagli altri soggetti coinvolti , che gli
incontri contestati allo Stefani con l’altro giocatore indagato Fiuzzi non avevano a che fare
con l’illecito contestato , che nella stessa relazione istruttoria della Procura federale
risultano conclusioni nel senso della mancanza di sufficienti elementi di colpevolezza a
carico dello Stefani. La difesa dello Stefani chiede in via subordinata che il Collegio
derubrichi la contestata violazione per illecito sportivo in violazione per omessa denuncia a
carico dello Stefani ex art. 7 comma 7 del CGS .
b. La posizione della FIGC
18. La Federazione intimata con ampia e diffusa motivazione insiste per il rigetto dell’
istanza dello Stefani sostenendo che l’affermazione di responsabilità del giocatore poggia
su basi che sotto il profilo probatorio attingono quanto meno la soglia individuata
dall’ordinamento sportivo e che non possono sorgere dubbi sulla congruità del trattamento
sanzionatorio irrogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ritiene utile in premessa ricordare che la Corte di Giustizia Federale, nella
decisione impugnata , afferma in relazione alle due gare in esame, Cremonese – Monza e
Pisa - Monza : “ ..Sia le ampie e dettagliate dichiarazioni del Gervasoni , che il
rilevante numero di collegamenti telefonici tra gli ideatori e compartecipanti
all’illecito ed al tentato illecito sono tali da consentire , in sede di gravame, il
convincimento della correttezza della decisione resa in prime cure che pertanto
deve essere confermata in relazione all’accertamento della colpevolezza relativa
all’illecito dei tesserati Stefani, Fiuzzi, Alberti e Iacopino. “
Ai fini di una corretta e proficua disamina dei fatti oggetto del presente procedimento,
occorre prendere le mosse dagli elementi di prova che tanto la Procura Federale quanto
gli Organi giudicanti di primo e di secondo grado hanno posto a fondamento
rispettivamente dell’atto di deferimento e delle emanate delibere.
Tali elementi, in particolare, risiedono nelle dichiarazioni rese dal sig. Carlo GERVASONI
sia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (P.M. e G.I.P. di Cremona) sia alla Procura Federale.
Per quel che concerne la prima delle due gare in oggetto (CREMONESE – MONZA del 27
ottobre 2010), il GERVASONI riferisce quanto segue:
- Interrogatorio dinanzi al G.I.P. di Cremona del 22.12.2011: “Mi sono ricordato anche
della partita di coppa Italia di Lega Pro del 2010 Cremonese-Monza. Giocavamo dei titolari
solo io e Paoloni e gli altri erano ragazzini mentre il Monza aveva un’ottima formazione.
Accettammo così l’invito di Gegic di perdere la partita per 1-3. Era al corrente anche
Stefani che non giocò. E’ stato semplice perdere, bastava che io e Paoloni non ci
impegnassimo”;
- Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 27.12.2011: “Quanto ai miei rapporti con
PAOLONI confermo che l’unica partita che abbiamo manipolato assieme è quella di
Coppa Italia di Lega Pro che voi mi dite essere giocata il 27 Ottobre 2010 terminata 2 a 3.
PAOLONI venne da me e mi disse di essere stato contattato da SAVERINO della
Reggiana (giocatore con il quale aveva giocato PAOLONI nell’Ascoli), il quale gli aveva
detto che qualora fossimo stati disposti a perdere il giorno successivo ci sarebbe stata una
somma di denaro per noi. Considerato che noi avevamo una squadra di riserva, dove io e
PAOLONI avremmo giocato in mezzo a tanti giovani, per via delle squalifiche degli altri e
laddove il Monza presentava una formazione agguerrita, io manifestai la mia disponibilità a
condizione che venisse coinvolto GEGIC al posto di SAVERINO. Venne interessato
anche STEFANI perché conosceva dei giocatori del Monza. Se non ricordo male sia
io che PAOLONI parlammo con STEFANI. La partita terminò effettivamente con un
OVER e la sconfitta della Cremonese per 2 a 3. In totale GEGIC ci conferì circa 40.000 €.
Partecipò alla suddivisione anche STEFANI che poi diede parte della somma
ricevuta a quelli del Monza. Lo stesso STEFANI mi riferì i nomi dei giocatori del
Monza coinvolti per: FIUZZI, ALBERTI e IACOPINO”;
- Audizione dinanzi alla Procura Federale del 13.04.2012: “D. Come fu alterata la gara di
Coppa Italia CREMONESE-MONZA del 27.10.2010? Quale altro calciatore è stato
coinvolto? Quale ruolo ha avuto STEFANI? R. Confermo le mie dichiarazioni. Voglio
precisare che STEFANI mi disse che negli anni in cui aveva giocato nella Reggiana
aveva combinato diverse partite con i propri compagni senza farmi i nomi di questi
ultimi né delle gare né dei giocatori implicati”.
Con riguardo, invece, alla gara PISA – MONZA dell’8 dicembre 2010, lo stesso
GERVASONI così si esprime:
-Interrogatorio dinanzi al P.M. di Cremona del 12.03.2012: “Quanto a Pisa – Monza, dell’8
dicembre 2010, di coppa Italia di Lega pro, su input degli zingari, tramite STEFANI
facemmo incontrare all’uscita di Agrate, alcuni giocatori del Monza tra cui il FIUZZI ed il
portiere, con gli zingari. Si accordarono e gli zingari hanno dato anche denaro anticipato ai
giocatori del Monza i quali dovevano perdere con l’OVER. Accadde poi che le quote
crollarono sul mercato asiatico e venne esclusa la possibilità di giocare la partita. Pertanto
la somma, nonostante fosse stato conseguito ugualmente il risultato originariamente
concordato, è stata restituita la sera stessa della partita”;
- Audizione dinanzi alla Procura Federale del 13.04.2012: “D. Può dettagliare meglio
quanto riferito all’AG sulla partita PISA-MONZA di Coppa Italia Lega Pro del 08.12.2010?
Come avvenne l’incontro tra i giocatori del Monza e gli zingari? R. Confermo quanto già
dichiarato. Preciso che le notizie sulla dazione e sulla successiva restituzione del
denaro mi furono date da GEGIC e STEFANI. Preciso inoltre che io contattai GEGIC
mentre STEFANI mi riferì di aver coinvolto FIUZZI ed il portiere del Monza di cui
però non mi fece il nome. Preciso che non sono stato presente all’incontro di cui mi
ha riferito GEGIC e lo stesso STEFANI”.
2. Tenuto conto, dunque, delle suddette dichiarazioni, il primo quesito che questo Collegio
deve porsi è se le affermazioni medesime siano idonee a comprovare una responsabilità
per illecito sportivo a carico dello sig. Mirko STEFANI, così come riconosciuto in sede
endofederale e come ribadito dalla F.I.G.C. nelle proprie difese.
La risposta si ritiene debba essere negativa, in quanto, pur nella consapevolezza del
livello probatorio, più attenuato rispetto alla soglia penalistica dell’”oltre ogni ragionevole
dubbio”, che si richiede nell’ordinamento sportivo per il riconoscimento di tal genere di
responsabilità, neppure questo più basso limite è, nel caso di specie, da reputarsi
raggiunto.
Invero, al di là ed a prescindere da ogni considerazione più o meno astratta e/o teorica
che il Collegio non reputa dirimente circa la generale credibilità del GERVASONI nella
complessa vicenda del “calcio-scommesse”, quel che qui preme rilevare è se, in concreto,
per le due gare in oggetto e con riferimento alla posizione precipua dello STEFANI, possa
dirsi conseguito un grado probatorio sufficiente a dimostrare la contestata violazione
dell’art. 7 comma 1 del C.G.S. in capo al calciatore medesimo.
Partendo dalla gara CREMONESE – MONZA del 27 ottobre 2010, appare evidente come,
tra le dichiarazioni rese dal GERVASONI al G.I.P. ed al P.M. di Cremona, a distanza di
pochissimi giorni l’una dall’altra (rispettivamente il 22 ed il 27 dicembre 2011), esista
effettivamente una innegabile discrasia: nella prima, il predetto si limita a parlare di una
semplice conoscenza dell’illecito da parte dello STEFANI (“Era al corrente anche
STEFANI che non giocò”); nella seconda, invece, egli attribuisce a quest’ultimo un ruolo di
tramite con alcuni calciatori del MONZA (FIUZZI, ALBERTI e IACOPINO), oltre a renderlo
compartecipe della spartizione del denaro ricevuto dai c.d. “zingari”.
Anche sulla somma pattuita può notarsi una sostanziale differenza tra i due interrogatori
(15/20.000 euro rispetto a 40.000): il che contribuisce a rendere non poco fumosa e
contraddittoria la versione fornita dal GERVASONI.
Né può aderirsi alla tesi della F.I.G.C., secondo cui tali discordanze sarebbero solo
apparenti e, comunque, derivanti da un comprensibile progressivo recupero mnemonico di
fatti ed avvenimenti risalenti nel tempo.
Sotto tale profilo, come già condivisibilmente osservato dallo stesso T.N.A.S. in altro lodo
(Alberto FONTANA / F.I.G.C. del 19 Novembre 2012), non “convince il richiamo ai
meccanismi della memoria, il quale, oltre a non apparire supportato da alcun concreto
dato scientifico o di comune esperienza, è in concreto smentito dal succedersi degli
eventi”.
In effetti, è assai arduo far assurgere al rango probatorio minimo per il riconoscimento
della responsabilità in illecito sportivo affermazioni obiettivamente lacunose ed ondivaghe
quali quelle del GERVASONI in ordine alla gara di cui trattasi.
Del pari, nessuna decisiva valenza di riscontro esterno alla predetta chiamata in correità
può essere conferita agli scambi di sms (in numero, peraltro, assai limitato) intercorsi tra lo
STEFANI ed il FIUZZI prima e dopo la partita medesima.
Per essi, infatti, al di là ed a prescindere dalla veridicità o meno della spiegazione
alternativa fornita dai diretti interessati (richiesta dello STEFANI al FIUZZI di procurargli i
biglietti per l’imminente derby INTER – MILAN), manca, in ogni caso, un accettabile grado
di plausibilità circa il loro asserito contenuto illecito.
I menzionati contatti, peraltro, se non sono in grado di supportare la più grave accusa di
illecito sportivo ex art. 7, comma 1, del C.G.S., sono certamente idonei a configurare, a
carico dello STEFANI, una condotta lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui
all’art. 1, comma 1, del C.G.S.
E’ fuor di dubbio, invero, che, pur ammettendo l’esistenza di un vecchio rapporto di
amicizia tra i due menzionati calciatori, sia da considerarsi, comunque, inopportuno ed,
anzi, vietato intrattenere colloqui a così breve distanza dalla disputa di una gara che li
avrebbe visti antagonisti in campo.
3. Nessuna violazione normativa, invece, a qualunque titolo, può essere ravvisata, in capo
allo STEFANI, relativamente all’altra gara in esame, PISA – MONZA dell’8 Dicembre
2010.
In tal caso, infatti, la chiamata in correità da parte del GERVASONI nei confronti
dell’odierno istante assume un mero carattere de relato, avendo quegli espressamente
ammesso di non essere stato diretto testimone della presunta combine e di avere appreso
della medesima dal GEGIC e dallo stesso STEFANI.
Ebbene, aderendo ad un indirizzo già seguito da questo Tribunale, è ragionevole ritenere
che, ferma restando l’indiscutibile autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello
generale, sia possibile, peraltro, mutuare, cum grano salis, principi e previsioni di altri
sistemi normativi, con precipuo riguardo per quello processual-penalistico.
Ciò premesso, è innegabile come, “ai fini della valutazione della dichiarazione
accusatoria “de relato”, debbano essere tenuti presenti i riscontri esterni relativi sia
all’accertamento della verificazione del fatto che alla sua riferibilità al soggetto
incolpato … Dunque, la chiamata in correità … per assurgere a elemento probatorio
decisivo, deve essere corroborata da qualche elemento di riscontro, oggettivo o
soggettivo, o provenire da soggetto di elevata e indiscutibile attendibilità, e va
comunque considerata con particolare cautela laddove la prova a carico
dell’accusato scaturisca da affermazioni riferite de relato, tanto più se poi smentite
dall’originario referente” (cfr. il recente lodo Andrea ALBERTI / F.I.G.C. del 10 dicembre
2012).
Applicando i richiamati assunti al caso di specie, non vi è chi non veda come le
dichiarazioni accusatorie del GERVASONI a carico dello STEFANI siano non solo de
relato ma, altresì, sprovviste di qualsiasi riscontro esterno e smentite dagli originari
referenti (nella specie, lo stesso STEFANI, oltre al suo presunto sodale, Luca FIUZZI).
A queste condizioni, nessun serio e rilevante elemento accusatorio può residuare nei
confronti del sig. Mirko STEFANI, il quale, in relazione alla gara PISA – MONZA, va
pertanto tenuto indenne da ogni contestazione e/o censura di tipo disciplinare.
4. Riassuntivamente, l’odierno istante, in riforma dell’impugnata delibera della Corte di
Giustizia Federale, deve essere prosciolto dall’accusa di illecito sportivo per entrambe le
partite in oggetto, mentre, limitatamente a CREMONESE – MONZA del 27 ottobre 2010,
va riconosciuto responsabile tanto di omessa denuncia ai sensi dell’art. 7, comma 7, del
C.G.S., essendo egli venuto meno all’obbligo di informare senza indugio la Procura
Federale della combine a sua conoscenza, quanto della violazione dell’art. 1, comma 1,
del C.G.S., a seguito dei non provvidi contatti tenuti con il collega ed amico Luca FIUZZI
nell’imminenza della gara medesima.
Sul piano sanzionatorio, attesa la minore gravità dei comportamenti ascrittigli in questa
sede ed accomunati gli stessi dal vincolo della continuazione, appare congrua ed equa
una riduzione della sanzione a carico dello STEFANI a tredici mesi di squalifica, sanzione
che a parere del Collegio tiene conto di tutte le circostanze , della peculiarità del
caso e preserva il fondamentale principio della necessaria proporzionalità,
omogeneità ed afflittività della sanzione non disgiunto da quello della funzione
anche rieducativa della stessa .
.
D. Sulle spese
1. A parere del Collegio, considerata la natura delle questioni dedotte nel presente
arbitrato , sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Le
spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi
sostenuti dai suoi membri, sono posti a carico di entrambe le parti, nella misura di 2/3 a
carico dell’istante Mirko Stefani e della FIGC nella misura di 1/3 , ma con il vincolo di
solidarietà, e sono liquidate , considerata la complessità delle questioni dedotte, in €
6000,00 ( seimila ) .
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. accertata la legittimità della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale e
pubblicata in C.U. n. 026/CGF del 27/08/2012 , in parziale accoglimento dell’istanza
proposta in data 12 settembre 2012 ( prot. 2348 – 651 ) dal Sig. Mirko Stefani ,
applica alla parte istante ai sensi dell’art.7, comma 7 del CGS la sanzione di mesi 13
di squalifica;
2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda;
3. dispone l’integrale compensazione delle spese di lite;
4. pone a carico dell’istante Mirko Stefani nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura
di 1/3 , con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale,
liquidati come in parte motiva e il rimborso delle spese documentate sostenute dal
Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria
del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
5. pone a carico dell’istante Mirko Stefani nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura
di 1/3 il pagamento dei diritti amministrativi;
6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport i diritti
amministrativi versati dalle parti.
Così deciso, a maggioranza, in Roma, in data 2 aprile 2013, e sottoscritto in numero di tre
originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Aurelio Vessichelli
F.to Guido Cecinelli
F.to Massimo Zaccheo