CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 07 aprile 2013 promosso da: Dott. Bruno Carpeggiani / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 07 aprile 2013 promosso da: Dott. Bruno Carpeggiani / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE
PROF. AVV MAURIZIO CINELLI – ARBITRO
PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e
Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 3221 del 30 novembre 2011 - 690
promosso da:
Dott. Bruno Carpeggiani, nato a Cento (Fe) il 27 ottobre 1942, C.F. CRP BRN 42R27 C469T,
residente in Forlì (FC) alla via A. Costa n.53/B, rappresentato e difeso dall’ Avv.to Luca Miranda del
Foro di Cassino ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Cervaro (Fr), alla via Airella
n.12
istante
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.- con sede in Roma, via Gregorio Allegri n.14, C.F.
05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dottor Giancarlo Abete,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Roma, via Panama n.58
intimato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con provvedimento datato 23 febbraio 2012, il Procuratore Federale deferiva, innanzi la
Commissione Disciplinare Nazionale, il Dottor Bruno Carpeggiani per rispondere della violazione
dell’art. 1 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 10, commi 1 e 3 e 15 comma 1 vigenti
all’epoca dei fatti.
Il Procuratore Federale contestava all’Agente di essersi trovato in una posizione di conflitto di
interessi per aver accettato, nel medesimo periodo e relativamente ad uno stesso tesseramento,
due mandati: uno conferito dal calciatore Marchionni e l’altro dalla Società Juventus.
La Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C., ritenuto sussistente il conflitto di interessi,
con il C.U./CDN n. 95 del 14 maggio 2012 comminava all’Agente la sanzione della sospensione per
mesi 1 (uno) oltre ad un’ammenda di importo pari a € 15.000,00 (quindicimila,00). La decisione
non veniva impugnata.
In data 26 luglio 2012, il Dottor Carpeggiani proponeva, innanzi alla Corte di Giustizia Federale,
istanza di revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione C.U./CDN n. 95 del 14 maggio 2012.
In data 19 settembre 2012, la C.G.F. dichiarava inammissibile l’istanza ex art. 39 CGS.
Con Comunicato Ufficiale del 31 ottobre 2012, n. 075/CGF, venivano rese note le motivazioni alla
base della statuizione di inammissibilità.
Alla luce della decisione della C.G.F., parte istante presentava istanza di arbitrato innanzi al
T.N.A.S. (Prot. n. 3221 del 30 novembre 2011 - 690), rassegnando le seguenti conclusioni:
«Procedere all’annullamento della decisione della CGF, V Sezione Giudicante, emessa con C.U. n.
075/CGF del 31/10/2012 e, per l’effetto, procedere alla Revisione della decisione emessa dalla
Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 95/CDN del
14/05/2012, notificato il successivo 15/05/2012, conseguentemente annullando la sanzione
irrogata […]».
Veniva nominato quale arbitro di parte il Prof. Avv. Maurizio Cinelli.
Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 17 dicembre 2012 rassegnando le
seguenti conclusioni: «si confida nella declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, nel rigetto
della domanda di arbitrato avversaria […]».
La F.I.G.C. nominava, quale arbitro di parte, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini.
Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice;
successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli stessi, quale Presidente del Collegio
Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5 del
Codice.
Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente
del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Maurizio Cinelli (Arbitro), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
(Arbitro).
In data 30 gennaio 2013 si teneva la prima udienza presso la sede dell’Arbitrato, nel corso della
quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione.
Il Collegio concedeva i seguenti termini: 15 febbraio 2013 alla parte istante per il deposito della
propria memoria e 4 marzo 2013 alla parte intimata per il deposito della memoria di replica.
Nella medesima udienza le parti, concordemente, rinunciavano all’udienza di discussione.
Il Collegio, pertanto, tratteneva la causa in decisione.
Successivamente, in ossequio a quanto disposto dal Collegio, le parti depositavano le proprie
memorie autorizzate e di replica.
MOTIVI
1.
Il Dottor Carpeggiani ricorre affinché venga riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale
con la quale è stata comminata, a suo carico, la sospensione di mesi 1 (uno) oltre un’ammenda
pari ad € 15.000,00 (quindicimila,00).
Queste le circostanze a fondamento della domanda dell’istante.
All’epoca dei fatti contestati al Dottor Carpeggiani dal Procuratore Federale non sarebbe esistita,
vigente il Regolamento Agenti di Calciatori 2001, quale fattispecie integrante illecito disciplinare,
l’ipotesi di conflitto di interessi così come configurata dalla C.G.F..
Tale ipotesi di illecito sportivo sarebbe stata introdotta solo con il Regolamento Agenti di Calciatori
del 2007.
A sostegno di tale assunto, parte istante riporta due successive decisioni della Corte di Giustizia
Federale a Sezioni Unite, pubblicate con CC.UU. nn. 305 S.S. 2011-2012 e 006 S.S. 2012-2013.
Nelle suindicate pronunce, viene rilevato come la disciplina delle modalità di incarico, contenuta
nel Regolamento del 2001 si limitava a disciplinare, appunto, le modalità di conferimento
dell’incarico all’Agente «ma non disciplinava le ipotesi di conflitto di interessi che è stata, in quanto
tale, introdotta in maniera innovativa solo con il Regolamento del 2007».
Le SS.UU. della C.G.F. concludevano, quindi, ritenendo di doversi escludere la punibilità del fatto
contestato perché non previsto all’epoca dei fatti come illecito disciplinare.
A fronte di tali pronunzie, il Dottor Carpeggiani ricorreva innanzi la C.G.F. ex art. 39 C.G.S.
Ma la C.G.F. dichiarava il ricorso inammissibile statuendo che «manca il fatto costitutivo del
motivo revocatorio, in quanto non sussiste alcuna inconciliabilità del fatto, come entità
fenomenica, posto a fondamento della decisione della C.D.N. nei confronti del Carpeggiani e cioè di
aver assistito nello stesso affare il calciatore e la società, con i fatti oggetto delle menzionate
decisioni della Corte di Giustizia Federale».
La C.G.F. nel respingere il ricorso proposto da parte istante rilevava come trattasi di ipotesi che
hanno dato luogo a giudicati fra soggetti diversi e come tali estranei ad ogni ipotesi revocatoria.
Tale decisione si porrebbe in linea con l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione
relativamente alle ipotesi di revisione di cui all’art. 630, 1 lett. a) c.p.p..
Secondo la giurisprudenza richiamata, infatti, l’inconciliabilità tra sentenze irrevocabili «non va
intesa quale semplice contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma
come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le rispettive sentenze».
Ma, ricorda parte istante, in ossequio al principio dell’autonomia assoluta dell’ordinamento
sportivo, nei procedimenti disciplinari sportivi sarebbero inapplicabili gli strumenti e le norme
tipiche del diritto penale.
Ed infatti, l’istituto della revisione/revocazione richiamato non sarebbe quello di cui all’art. 630
c.p.p. bensì quello di cui all’art. 39 della C.G.S..
L’istituto, così come tipizzato dal legislatore endofederale, sarebbe stato disposto al fine di
tutelare le esigenze dell’ordinamento sportivo e «prima fra tutte la certezza del corretto esercizio
di un potere, quale quello disciplinare, delegato in via esclusiva dal legislatore nazionale ai sensi
dell’art.2, co.1,lett. b) della L. n. 280/2003».
Sulla base, quindi, della ritenuta inesistenza di alcuna rilevanza disciplinare della fattispecie
contestata al Dottor Carpeggiani, alla luce del Regolamento in vigore all’epoca dei fatti, ed alla
luce dei due arresti dell’organo nomofilattico di Giustizia Sportiva (CC.UU. nn. 305 S.S. 2011-2012
e 006 S.S. 2012-2013), l’istante ritiene fondata la propria domanda di revisione/revocazione.
2.
Con atto del 17 dicembre 2012, parte intimata si costituisce nel presente procedimento arbitrale.
Nel proprio scritto la difesa della F.I.G.C. eccepisce in via pregiudiziale l’incompetenza del T.N.A.S.:
la materia oggetto del presente procedimento sarebbe, infatti, esclusa da quella devoluta al
T.N.A.S. alla luce dell’art. 30, comma 3 dello Statuto.
Nel merito, si rileva come la tesi dell’istante non sarebbe riconducibile ad «alcuna inconciliabilità
tra le ricostruzioni storiche di un medesimo evento» ma testimonierebbe soltanto l’esistenza di un
contrasto giurisprudenziale tra la soluzione interpretativa della C.D.N. e della C.G.F..
Alla base dei diversi procedimenti non starebbe una «difforme rappresentazione di una medesima
vicenda storica ma il frutto di autonomi percorsi delibativi in punto di diritto». Gli accadimenti
materiali, oggetto delle diverse pronunzie, non sono gli stessi, pur essendo sussumibili nella
medesima categoria di illecito disciplinare.
L’inerzia dell’Agente nel proporre appello avverso la decisione emessa dalla C.D.N. non potrebbe
essere aggirata mediante l’impugnazione straordinaria di cui all’art. 39 C.G.S..
Stante l’insussistenza dei presupposti per l’istanza di revisione ex art. 39 C.G.S. non è permesso al
ricorrente di superare la fase rescindente e di ottenere una valutazione di merito da parte del
Collegio.
3.
Nel rispetto dei termini concessi dal Collegio nel corso della prima udienza, le parti provvedevano
al deposito della memoria e della replica autorizzate.
Parte istante, con il proprio scritto, contesta quanto affermato dalla F.I.G.C. nell’atto del 17
dicembre 2012.
Preliminarmente, si censura l’eccezione di incompetenza; oggetto del presente giudizio sarebbe
infatti l’impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revocazione/revisione ex
art. 39 C.G.S.. Tale circostanza porterebbe all’applicazione della previsione di cui all’art. 30, 3
secondo il quale «Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C., per le
quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto
dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla
cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport
presso il CONI […]». A ciò deve aggiungersi anche il rispetto della previsione di cui all’art. 5, 1 del
Codice T.N.A.S..
Sarebbero, poi, inapplicabili i limiti «quantitativi e qualitativi» di cui all’art. 30, comma 2 in capo
agli agenti dei calciatori poiché gli stessi Agenti non potrebbero essere considerati tesserati;
inoltre, la sospensione irrogata in danno del Dottor Carpeggiani, non potrebbe essere assimilata
sotto un profilo qualitativo con la squalifica o l’inibizione previste per i tesserati.
Parte istante contesta, successivamente, la scelta della F.I.G.C. di rifiutare una qualsiasi proposta
di conciliazione. Ribadisce, inoltre, una propria disponibilità ad una conciliazione accettando la già
scontata sanzione sospensiva, rinunciando a qualsiasi futura pretesa risarcitoria a fronte
dell’eliminazione dei «perduranti effetti esterni all’Ordinamento Sportivo della sanzione irrogata
all’istante […] id est rinuncia all’esazione esterna all’Ordinamento Sportivo della sanzione
pecuniaria ed eliminazione dal C.U. n.95/CDN del riferimento all’inesistente “notevole intensità del
dolo”».
Relativamente ai presupposti dell’istanza di revisione/revocazione ex art. 39 C.G.S. la difesa del
Dottor Carpeggiani rileva quanto segue.
Ribadita l’autonomia dell’ordinamento sportivo, si rileva come il canone ermeneutico alla stregua
del quale interpretare ed applicare l’istituto della revocazione/revisione ex art. 39 C.G.S. sia l’art.
15.4 comma 2 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali secondo
il quale: «il processo di revisione può avere ad oggetto unicamente la qualificazione giuridica del
comportamento dei tesserati e affiliati e l’irrogazione delle relative sanzioni»; tale è, secondo parte
istante, proprio il caso che qui interessa.
Relativamente alle deduzioni della F.I.G.C. sul punto, oltre a richiamare quanto già affermato nel
precedente atto, viene rilevato come a fondamento della richiesta del Dottor Carpeggiani
starebbe non già la disparità di interpretazioni giurisprudenziali bensì l’inesistenza, all’epoca della
condotta contestata, della fattispecie disciplinare; a conferma di tale assunto viene riportata la
successiva pronuncia della C.D.N. resa con il C.U. n.45/CDN del 30 novembre 2011.
Parte intimata, nelle more del giudizio, deposita la propria memoria di replica del 28 febbraio
2013. Preliminarmente, prende posizione sul tema dell’eccezione di incompetenza del T.N.A.S..
Relativamente all’oggetto del presente procedimento, si rileva come il ricorso previsto ex art. 39
C.G.S., laddove ammesso, comporterebbe necessariamente un giudizio, da parte del Collegio, sul
merito della vicenda: superata la fase rescindente, ne conseguirebbe la fase rescissoria. Oggetto
dell’istanza del Dottor Carpeggiani sarebbe, quindi, in ultima analisi, il rapporto sostanziale
controverso e non la sola ammissibilità dell’istanza; tale circostanza sarebbe ulteriormente
avvalorata dal contenuto della proposta conciliativa formulata dall’istante nella propria memoria
autorizzata.
Per quanto attiene il rilevo sull’applicabilità della clausola compromissoria federale agli Agenti, si
rileva come in forza dell’art. 1, comma 3 del Regolamento «gli Agenti si obbligano a sottostare al
controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali […]».
Dagli obblighi volontariamente contratti dagli Agenti, con il rilascio della licenza, discenderebbe de
plano il loro esser sottoposti alla giurisdizione endofederale.
Per quanto attiene, poi, il «rilievo nominalistico» secondo il quale la sospensione dell’attività
differirebbe dalla diversa fattispecie della squalifica, si rileva come la norma stia, in realtà, ad
indicare ogni tipologia di misura interdittiva al di là del nomen iuris concretamente impiegato.
Nel merito, viene osservato come la revocazione, quale rimedio impugnatorio straordinario, sia
consentito in casi tassativamente previsti dall’ordinamento sportivo. Relativamente ai fatti
oggetto del presente giudizio, l’ipotesi da valutare sarebbe quella prevista dal comma 2 dell’art. 39
C.G.S. alla stregua del quale è possibile procedere ad una revisione/revocazione della pronunzia
laddove emerga l’obiettiva «inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli
di altra decisione irrevocabile».
Sul punto la difesa della F.I.G.C. rimanda a quanto già dedotto nel precedente scritto difensivo,
rilevando come, qualora parte istante avesse provveduto ad esperire l’ordinario rimedio
impugnatorio, avrebbe potuto beneficiare delle successive pronunce scagionatorie richiamate,
senza necessità di ricorrere all’istanza di revisione/revocazione.
4.
Il Collegio è chiamato, preliminarmente, a prendere posizione sull’eccezione pregiudiziale
proposta dalla parte intimata.
Sostiene la F.I.G.C. che il T.N.A.S. sarebbe incompetente a decidere sulla vicenda de qua a’ sensi
dell’art. 30, terzo comma, dello Statuto della F.I.G.C. a mente del quale: «tra i soggetti di cui al
comma 1 o tra gli stessi e la FIGC […] non sono comunque soggette alla cognizione[…] del T.N.A.S.
[…] le controversie decise in via definitiva dagli organi della giustizia sportiva che abbiano dato
luogo […] a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a
sanzioni pecuniarie inferiori a 20 giornate di gara o a 120 giorni».
Ora, da una tale previsione, per i fini che qui interessano, due sono i profili che emergono; il
primo, di carattere soggettivo, individua ai sensi dell’art. 30, numero 1, i soggetti ai quali applicare
la previsione di cui al comma 3 identificandoli nei: «tesserati, società affiliate e tutti i soggetti,
organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo,
decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale,hanno l’obbligo di osservare il
presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è
affiliata».
Rispetto a tale profilo, gli Agenti di calciatori pur non potendo essere considerati ad alcun titolo
tesserati della F.I.G.C., per espressa previsione del Regolamento Agenti di calciatori, rientrano,
senz’altro, tra i soggetti che svolgono attività «rilevante per l’ordinamento federale» alla luce del
ruolo centrale che gli stessi ricoprono all’interno dell’ordinamento federale e del mondo calcistico
in generale.
L’Agente, infatti, «cura gli interessi del calciatore che gli conferisce l’incarico secondo le modalità
indicate nel presente regolamento, prestando opera di consulenza a favore dello stesso nelle
trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, alla
durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva»; ed inoltre
svolge attività di «assistenza a favore di società di calcio che gli hanno conferito incarico, secondo
le modalità indicate nel presente regolamento, per favorire il tesseramento, la conclusione o la
cessione di contratti di calciatori». Trattasi, dunque, di attività che si esplica in ambito federale,
influenzandone gli equilibri e le dinamiche.
Chiarito come, alla luce di quanto sopra esposto, l’Agente di calciatori rientri tra i soggetti
contemplati al primo capoverso del terzo comma dell’art. 30 dello Statuto, bisogna considerare il
secondo profilo, di carattere oggettivo, relativo alla tipologia della pena.
In particolare, al Dottor Carpeggiani, è stata inflitta la sanzione della sospensione per mesi 1 (uno)
in aggiunta all’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila,00).
Al di là della differenza terminologica, la sanzione comminata al Dottor Carpeggiani rientra tra
quelle previste all’art. 30 dello Statuto, e pertanto sottratte alla competenza del T.N.A.S,
trattandosi di sospensione di una durata inferiore ai 120 giorni.
La circostanza che nel sucitato art. 30 si impieghi il termine squalifica o inibizione, mentre per gli
Agenti di calciatori si parli di sospensione (art. 26 regolamento Agenti), non vale ad inficiare il
ragionamento laddove si abbia riguardo alla ratio comune alle due norme che mirano a
comminare due pene interdittive.
Non può, tuttavia, tacersi la circostanza che il dato letterale della disposizione, sotto questo
profilo, legittimerebbe anche una diversa interpretazione che il Collegio non ritiene di poter
accogliere, ma che sta, verosimilmente, alla base della scelta della parte istante di adire il T.N.A.S.
Né, sul punto, risulta pertinente il lodo A.S.G. Nocerina S.r.l./ F.I.G.C. (prot. 2730 del 1 dicembre
2011) richiamato da parte istante, atteso che in quel caso l’Arbitro Unico ebbe a valutare la
competenza del T.N.A.S. per una diversa fattispecie sanzionatoria.
Ed inoltre, anche avuto riguardo alla sanzione pecuniaria, l’importo della stessa, inferiore ai
50.000,00 Euro, esclude la competenza del Collegio anche limitatamente alla sola ammenda ai
sensi del terzo comma dell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..
Alla luce di quanto dedotto, il Collegio reputa fondata l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla
parte intimata, ritenendo, pertanto, a sé precluso l’esame nel merito della vicenda de qua.
Peraltro, fermo il rilievo appena svolto, e dunque l’impossibilità di statuire sulla richiesta avanzata
dall’istante, il Collegio reputa di dover aderire, nel merito, alla tesi prospetta dalla parte intimata
relativamente alla insussistenza dei requisiti per il rimedio ex art. 39 C.G.S..
Ed infatti, presupposto necessario affinché possa essere azionato il rimedio revocatorio è
l’incompatibilità tra due differenti ricostruzioni dei medesimi fatti posti a fondamento di diverse
pronunzie.
Invece, nel caso di specie, tra il giudizio oggetto di istanza di revocazione e i precedenti richiamati
dal Dottor Carpeggiani, v’è un rapporto, per così dire, di omogeneità ma non di coincidenza: i fatti
posti a fondamento dei diversi giudizi possono, infatti, essere solo considerati come sussumibili
nella medesima categoria giuridica.
Le diverse soluzioni adottate dalla C.D.N. e dalla C.G.F. devono essere, quindi, interpretate come il
frutto di una diversa interpretazione di una medesima problematica giuridica e non come il
risultato di una diversa, e incompatibile, ricostruzione dei medesimi fatti posti a fondamento delle
diverse statuizioni.
5.
Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite e di funzionamento
del Collegio Arbitrale, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni
altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la propria incompetenza a conoscere della controversia;
2. compensa le spese di lite;
3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Dottor Bruno Carpeggiani e della
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in eguale misura, il pagamento degli Onorari del
Collegio Arbitrale che liquida, complessivamente, in € 4.000,00 oltre accessori;
4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Dottor Bruno Carpeggiani e della
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in eguale misura, il pagamento dei diritti amministrativi
per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport ;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi
versati dalle parti.
Così deliberato, all’unanimità, in data 7 aprile 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nei
luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Maurizio Benincasa
F.to Maurizio Cinelli
F.to Tommaso Edoardo Frosini