COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ ALBULA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 185 DEL 28.3.13 ( Gara: REAL TUSCOLANO – ALBULA del 24.3.13 – Campionato I Categoria )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETÀ ALBULA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI €
400,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 185 DEL 28.3.13
( Gara: REAL TUSCOLANO – ALBULA del 24.3.13 - Campionato I Categoria )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:
La ricorrente ha escluso nella maniera più assoluta che i propri sostenitori in campo avverso
(appena 5 persone) abbiano rivolto all'Arbitro insulti di contenuto razziale, vero essendo invece
che essi hanno soltanto contestato l'Arbitro per alcune sue decisioni, se pur con toni accesi ed
irriguardosi. Si è quindi chiesto l'annullamento della sanzione pecuniaria, ovvero la riduzione della
stessa, ritenuta eccessiva rispetto all'entità dei fatti.
Esaminato e valutato il contenuto del referto arbitrale, questa Commissione, per quanto riguarda il
comportamento dei sostenitori della Soc. Albula, ritiene che le espressioni rivolte all'Arbitro
debbano considerarsi sicuramente offensive ed irriguardose, ma che da esse non emerga un
chiaro intento discriminatorio, sicchè nel caso di specie non possa trovare applicazione l'art. 11 del
C.G.S.
A tal riguardo occorre inoltre rilevare che, per quanto concerne i tifosi, il comportamento
discriminatorio previsto dalla succitata norma del Codice di Giustizia Sportiva deve manifestarsi
attraverso una condotta collettiva degli stessi sostenitori ( cori o striscioni ), e non già – come
appare nel caso di specie – allorquando l'insulto venga rivolto all'Arbitro da una singola persona
presente in tribuna, che peraltro lo stesso Direttore di gara ha riconosciuto come un giocatore
tesserato per la Soc. Ambula, avendolo diretto in una gara della stessa Società, nel girone di
andata.
Alla luce delle suddette considerazioni, e censurato in ogni caso il comportamento offensivo tenuto
dai sostenitori dell'Albula, questa Commissione ritiene pertanto di rivisitare parzialmente la
sanzione.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce l'ammenda a carico della Soc. Albula da € 400,00 a
€ 200,00.
La tassa di reclamo va restituita.
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