COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 28.2.2017 A CARICO DEL DIRIGENTE ERCOLANI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 167 DEL 7.3.2013 ( Gara: VIS AURELIA – PESCATORI OSTIA del 2.3.2013 – Campionato Jun Reg. B )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 28.2.2017 A CARICO DEL DIRIGENTE ERCOLANI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 167 DEL 7.3.2013 ( Gara: VIS AURELIA – PESCATORI OSTIA del 2.3.2013 - Campionato Jun Reg. B ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La Società reclamante riconosce che il proprio dirigente Ercolani abbia colpito l'Arbitro con un ceffone, ma nel rinnovare le scuse per tale comportamento, ha fatto tuttavia presente che il gesto violento compiuto dal Dirigente (un ceffone e non due pugni al volto) era stato provocato da una reazione istintiva paterna da parte di quest'ultimo “ che aveva notato uno sputo, forse inconsulto, partito dall'Arbitro ” in direzione del giocatore Ercolani Jacopo, suo figlio, che “ ne veniva rasentato”. Censurato ancora uno volta tale grave gesto, la ricorrente, considerato tuttavia il particolare stato d'animo del tesserato, il quale ha ritenuto di intervenire a protezione del figlio, ha quindi invocato una riduzione della sanzione, tenuto conto di tale attenuante. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, al termine dell'incontro, si erano verificate alcune contestazioni verbali tra i giocatori delle due squadre, che non avevano assunto tuttavia toni eccessivi, sicchè egli si era diretto verso gli spogliatoi. All'improvviso aveva sentito urlare una persona alle sue spalle, che lo aveva poi afferrato per una spalla, facendolo girare; a quel punto aveva riconosciuto il dirigente Ercolani Maurizio del Pescatori Ostia, il quale gli aveva sferrato un pugno, che lo aveva colpito sulla parte sinistra del collo, provocandogli forte dolore; subito dopo lo stesso Ercolani gli aveva sferrato un altro pugno verso il mento, che non lo aveva colpito in pieno, in quanto a causa del colpo precedente, egli aveva fatto uno scatto all'indietro, sicchè il pugno aveva attinto il suo mento soltanto di striscio, causandogli lieve dolore. L'Arbitro ha dichiarato inoltre che, né durante la gara, né al termine della stessa, aveva avuto alcuna discussione con i giocatori del Pescatori Ostia e pertanto neppure con il calciatore Ercolani Jacopo. L'Arbitro ha infine precisato di non essersi recato al Pronto Soccorso, in quanto il pugno al collo gli aveva provocato soltanto un rossore, sicchè aveva ritenuto inutile ricorrere a cure mediche ospedaliere. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovato il comportamento reiteratamente violento posto in essere dal dirigente Ercolani, il quale ha sferrato con forza e determinazione, due pugni contro il volto dell'Arbitro, che avrebbero potuto causare a quest'ultimo ben più gravi conseguenze fisiche, se il pugno che ha colpito il suo mento non fosse stato attutito dallo scatto all'indietro del Direttore di Gara. Ribadita l'assoluta gravità ed intollerabilità di tale condotta, deve ritenersi quindi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, nessuna attenuante potendosi invocare a tal riguardo, dal momento che il presunto gesto offensivo subìto dal figlio giammai avrebbe potuto giustificare una reazione così violenta. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la inibizione a carico del dirigente ERCOLANI MAURIZIO fino al 28 febbraio 2017. La tassa di reclamo va incamerata.
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