COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SEZZE SETINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE TERELLA MATTIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 75 DEL 14.3.2013 (Gara: VIS SEZZA SETINA – SAN MICHELE del 9.3.2013 – Campionato Jun. Prov. Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SEZZE SETINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE TERELLA MATTIA
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON
C.U. N. 75 DEL 14.3.2013
(Gara: VIS SEZZA SETINA – SAN MICHELE del 9.3.2013 – Campionato Jun. Prov. Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società VIS SEZZE SETINA, contestando le decisioni
del Giudice di primo grado, assume che il calciatore TERELLA, dopo essere stato espulso,
avrebbe lasciato l’impianto sportivo per cui risulterebbe del tutto estraneo agli episodi di fine gara e
chiede una significativa riduzione delle squalifiche.
Letti gli atti ufficiali, da cui si rileva - di contro - che, alla fine dell’incontro, il TERELLA colpiva il
Direttore di gara con uno schiaffo.
Sentito l’arbitro, il quale, in sede di supplemento di referto, ha precisato che il suddetto calciatore,
a fine gara, nel corso di una protesta, lo colpiva con una manata al collo senza causargli dolore né
ulteriori conseguenze.
Considerato che , alla luce di quanto sopra, la squalifica inflitta al TERELLA debba essere
sostanzialmente ridimensionata, trattandosi di un leggero colpo al collo e non di un vero schiaffo,
come originariamente indicato nel referto arbitrale;
ritenuto che, comunque, sono smentite le deduzioni della ricorrente circa la mancata presenza
dell’interessato nell’impianto sportivo a fine gara, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo della Società VIS SEZZE SETINA e, quindi, di ridurre la
squalifica al calciatore TERELLA MATTIA al 31.3.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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