COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTE GALERIA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO SUL RISULTATO DELLA GARA VIRTUS ANGUILLARA – PONTE GALERIA FUTSAL DEL 12.4.2013 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 PUBBLICATO SUL C.U. N. 88 C5 DEL 12.4.2013

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTE GALERIA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO SUL RISULTATO DELLA GARA VIRTUS ANGUILLARA – PONTE GALERIA FUTSAL DEL 12.4.2013 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 PUBBLICATO SUL C.U. N. 88 C5 DEL 12.4.2013 La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltate, come da richiesta, le Socità interessate; ritenuto che la Società PONTE GALERIA FUTSAL, a motivo del ricorso ha dedotto la sussistenza di un errore tecnico da parte dell’arbitro nella gara in oggetto. In particolare per aver l’arbitro consentito il contestuale ingresso sul terreno di giuoco di due calciatori, subentranti in luogo dei due espulsi. Ritenuto, altresì, che la Società controinteressata, VIRTUS ANGUILLARA, ha eccepito, nelle sue controdeduzioni, l’inammissibilità del reclamo avanzato al Giudice di primo grado dalla Società PONTE GALERIA , per inosservanza dei termini abbreviati, così come stabilito dal C.U. della LND n. 153 del 17.1.2013 al quale si allegava il C.U. n. 199 della F.I.G.C. Che detta eccezione di inammissibilità debba ritenersi fondata, sulla base della documentazione in atti, avendo la Società PONTE GALERIA avanzato il reclamo, a mezzo fax, in data 25.3.2013 alle ore 15.25, e non entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla disputa della gara. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento confermando il risultato sul campo: VIRTUS ANGUILLARA – PONTE GALERIA 4 – 3. La tassa reclamo va incamerata.
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