COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 168 del 03/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. PACE STEFANO AVVERSO SANZIONE MERITO GARA FORUM CALCETTO/ACLI MANTOVANI DELL’8.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 76 del 13.3.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 168 del 03/04/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL SIG. PACE STEFANO AVVERSO SANZIONE MERITO GARA FORUM CALCETTO/ACLI MANTOVANI DELL’8.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “C”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 76 del 13.3.2013) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona applicava al sig. PACE Stefano, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, l’inibizione fino al 30 giugno 2015 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il dirigente sanzionato chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione della sanzione impugnata.
Ammetteva il reclamante di avere avuto un “deprecabile” scatto d’ira nei confronti dell’arbitro allorché fu da questi allontanato per le sue reiterate proteste; di essere entrato, nell’occasione, in campo e di avergli dato, appoggiandogli le mani al petto, una leggera spinta, senza tuttavia colpirlo in alcun modo.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al Pace Stefano, il quale, dopo essere stato allontanato per proteste, lo insultò e, avvicinatosi, con gesto veloce e ravvicinato, lo colpì con un pugno allo stomaco, procurandogli momentaneo dolore, poi lo spintonò per due volte con le mani al petto facendolo indietreggiare, ogni volta, di circa un passo.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro ed il reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto.
In punto di fatto risulta provata la responsabilità del Pace Stefano, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’arbitro.
La Commissione ritiene che le violente aggressioni fisiche al direttore di gara, come quella in esame, vanno valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico protetto dall’Ordinamento sportivo della incolumità fisica dell’arbitro, potendo provocare altresì allarme sociale e disordini in campo.
Le modalità dei fatti in esame non consentono l’invocata riduzione della sanzione, la cui durata pertanto deve essere confermata, per la violenza dell’aggressione che, con molta probabilità, non ha prodotto gravi conseguenze fisiche all’arbitro soltanto per l’intervento di alcuni calciatori che hanno costretto il Pace a desistere dai suoi intenti.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. PACE Stefano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Esanatoglia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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