COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 168 del 03/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SANTA MARIA TRUENTINA CDL AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANTA MARIA TRUENTINA/LAMA UNITED DEL 16.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 69 del 20.3.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 168 del 03/04/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. SANTA MARIA TRUENTINA CDL AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANTA MARIA TRUENTINA/LAMA UNITED DEL 16.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 69 del 20.3.2013)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore ZANAPA Antonio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Santa Maria Truentina CDL chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato in quanto questi non avrebbe posto in essere alcun atto di violenza, come forse avrebbe anche voluto nei confronti dell’avversario che lo aveva colpito con uno sputo in pieno viso, ma fu trattenuto da un suo dirigente che poi lo accompagnò fin dentro gli spogliatoi.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la condotta del calciatore ZANAPA Antonio vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’ l’A.S.D. Santa Maria Truentina CDL e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore ZANAPA Antonio a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Esanatoglia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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