COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 168 del 03/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ACQUAVIVA PICENA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ACQUAVIVA PICENA/MARINER DEL 16.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 163 del 20.3.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 168 del 03/04/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. ACQUAVIVA PICENA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ACQUAVIVA PICENA/MARINER DEL 16.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 163 del 20.3.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Acquaviva Picena la sanzione dell’ammenda di € 400,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, nel corso dell'incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Acquaviva Picena chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata, ritenuta, comunque, esagerata in riferimento ai fatti realmente accaduti.
A dire della reclamante, le pur “non edificanti” espressioni dei propri sostenitori furono proferite non per tutto l’arco della gara ed non in modo “eclatante”; furono recepite dall’arbitro “in modo altisonante” solo perché amplificate dall’impianto sportivo collocato nella vallata.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, con le modalità puntualmente descritte dal giudice di gara;
• ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti irriguardosi ed offensivi;
• ritenuto che la sanzione applicata dal primo Giudice appare equa ed adeguata alla natura degli addebiti;
• letto ed applicato l’art. 4 del Codice di giustizia sportiva;
P.Q.M.
respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Acquaviva Picena ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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